Cass., Sez. III, n. 3256/2020: l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ai delitti ex d.lgs. n. 74/2000

Cass., Sez. III, n. 3256/2020: l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ai delitti ex d.lgs. n. 74/2000

Con la sentenza n. 3256/2021 in commento, la Terza Sezione della Suprema Corte si è pronunciata sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. a quei delitti di cui al D.lgs. n. 74/2000 che si contraddistinguono per essere caratterizzati dalla sussistenza di una soglia di rilevanza penale. 

In fatto la Corte di appello di Ancona dichiarava il ricorrente colpevole dei delitti di cui agli artt. 10-bis  e 10-ter D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rispettivamente omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA, riuniti in continuazione e lo condannava alla pena di undici mesi di reclusione. 

L’imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo come motivi: in primis la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al delitto di cui all’art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000, quale omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nella parte in cui la Corte di appello ha negato la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. “in ragione del solo dato quantitativo della violazione, senza tener conto degli altri parametri in forza dei quali, per contro, il Tribunale aveva riconosciuto lo stesso istituto”; in secundis il ricorrente deduceva la mancanza, la contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa con riferimento al dato di cui all’art. 10-bis D.lgs. n. 74/2000 quale omesso versamento di IVA, laddove la sentenza individuava una mera crisi di liquidità al posto di un reale e vero e proprio stato di grave decozione. 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla parte in cui la Corte di Appello ha negato l’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. in ragione del solo dato quantitativo della violazione, e quindi avendo come parametro soltanto l’entità dell’IVA evasa (pari a 271.963,00 Euro, con uno “sforamento”, dunque, di 21.963,00 Euro rispetto alla soglia di punibilità), non ripercorrendo e vagliando tutti gli altri argomenti che il giudice di primo grado aveva indicato a sostegno della propria decisione a favore dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. (il Tribunale, concludendo in termini opposti, aveva invece valorizzato, per un verso, lo stesso elemento oggettivo, allora però definito “modesto”, e, per altro verso, il comportamento dell’imputato qualificato come “non abituale”, dato che la contestazione in esame concerneva soltanto l’anno di imposta 2011).

La Terza Sezione, in modo particolare, ha sottolineato che la rilevanza dell’unico fattore esaminato da parte della Corte d’Appello al fine di non estendere l’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. al caso di specie in ogni caso non risulta essere di tale portata da esimere il Collegio dalla verifica di tutti gli altri fattori: <<…una misura inferiore al 10%, infatti, non si manifesta di tale rilievo da soverchiare ogni altra valutazione dei criteri indicati dallo stesso art. 131-bis c.p.…>>.

Nel caso di specie, dunque, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata con rinvio, tuttavia, considerato che nelle more della decisione è sopravvenuta la prescrizione del delitto, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della decisione con l’eliminazione del relativo aumento di pena.


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