CASSA FORENSE: anche gli anni non coperti creano l’anzianità
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15 aprile 2015, n. 7621
a cura di Giacomo Romano
In caso di mancato esercizio del potere di rettifica dei contributi versati dal professionista da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nel termine fissato dall’art. 20 della legge n. 576 del 1980, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e devono essere inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito su cui è stato effettivamente pagato il contributo.
La questione oggetto del giudizio è costituita dal diritto della Cassa (preteso da quest’ultima e negato dal professionista/ricorrente) di escludere dal computo degli anni di contribuzione quelli per i quali vi era stato un versamento solo parziale di contributi, non più ricevibili in quanto prescritti.
L’avvocato, infatti, si era visto ridurre la pensione poiché in alcuni anni aveva corrisposto solo una parte dei contributi dovuti. La Cassa, avvedutasi dell’errore, sosteneva di poter rettificare il calcolo dei contributi e – conseguentemente – abbassare la pensione al proprio iscritto.
Il ricorrente affermava, invece, che il potere della Cassa Nazione dei Previdenza e Assistenza Forense di rettificare la misura della pensione di un proprio iscritto non può riguardare asserite omissioni contributive, relative ad anni antecedenti il decennio precedente alla domanda di pensione, ma deve limitarsi al controllo relativo ai soli ultimi dieci anni antecedenti la domanda di pensione.
Per approfondimenti: Guida pratica alla pensione dell’avvocato – Cassa forense e previdenza
La Suprema Corte ha dato ragione al professionista ed ha ritenuto, infatti, che il potere della Cassa di rettificare la misura della pensione da essa liquidata può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, secondo quanto è dato desumere dalla L. n. 876 del 1980, art. 20, che prevede la facoltà dell’ente previdenziale di controllare, all’atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni.
In effetti, l’ordinamento della Cassa non presenta traccia di una disposizione che consenta la rettificabilità senza limiti temporali della posizione previdenziale – contributiva dell’iscritto con riferimento all’ipotesi di errore nella misura dei contributi accreditati.
In conclusione, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e devono essere inseriti nel calcolo della pensione.