Cassa Forense, mancata comunicazione del reddito professionale: sanzione prescritta in cinque anni
Cassazione civile, sez. lav., 02 luglio 2018, n. 17258
La Corte di Appello di Reggio Calabria, confermando la pronuncia di primo grado, respingeva il gravame proposto dalla Cassa Forense avverso la sentenza che aveva annullato la cartella esattoriale con cui quest’ultima richiedeva ad un proprio iscritto il pagamento di una sanzione per il mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori relativi agli anni 2000 e 2001.
In particolare, ad avviso dei Giudici di merito, alla fattispecie trovava applicazione il termine quinquennale previsto dall’art. 28 Legge n. 689/1981 (a mente del quale <<il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione>>), attesa la natura amministrativa della sanzione in discorso.
Contro tale pronuncia la Cassa Forense promuoveva ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo l’inapplicabilità della legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative allo speciale regime della previdenza forense, atteso che il quadro normativo in materia andava configurato ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 17 in combinato con l’art. 3, comma 2 del nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il quale ha disposto l’esclusione delle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981; l’automatismo delle sanzioni; una specifica procedura per l’irrogazione delle stesse; l’intrasmissibilità agli eredi della sanzione.
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dando continuità all’orientamento, oramai consolidato (sentenze n. 18130 del 04/08/2010; n. 13545 del 26/05/2008; 20/9/2006 n. 20343; del 24/3/2003 n.4290), secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall’art. 17, comma 4, primo periodo della L. n. 576 del 1980, per inottemperanza all’obbligo di comunicazione, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dell’ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dalla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 1, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori.
Dalla natura amministrativa di tale sanzione discende l’applicazione della disciplina di cui alla Legge n. 689/1981, <<salvo che per quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da altre norme speciali di pari grado (con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria)>>.
In questo contesto, nessun rilievo ha la disciplina regolamentare che risulta (tacitamente) abrogata dalla Legge n. 335/1995 posto che – all’art. 3, comma 9, lett. b), in punto di prescrizione della contribuzione previdenziale essa disciplina <<[…] tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria>>. Pertanto, <<per il solo fatto che la previdenza forense abbia carattere obbligatorio [….] trova applicazione l’art. 3 cit. con conseguente abrogazione della citata Legge n. 576 del 1980, art. 19>>.
Infine, la Corte ha rilevato come in passato (Cass. n. 13545/2008) fosse già stata esclusa la eventualità di una questione di costituzionalità atteso che la disciplina delle sanzioni irrogate dalla Cassa <<risulta conformata, quanto alla durata del termine prescrizionale, a quella dei contributi ed è la stessa di quella delle sanzioni amministrative in genere>> in conformità quindi al principio di eguaglianza.
Inoltre, ha concluso la Corte, nemmeno <<risultano compromesse le esigenze di tutela degli iscritti alla Cassa e di solidarietà tra gli stessi pur sempre sottese al regime delle sanzioni apparendo non esiguo il termine prescrizionale quinquennale per l’irrogazione delle sanzioni>> (in questo senso si veda Corte Cost. n. 1021/1988).
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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