Cassa Forense, Avvocati: nessun contributo integrativo per il quinquennio 2018-2022
Cassa Forense, l’ente previdenziale italiano degli Avvocati, sembra aver finalmente raccolto le istanze di tantissimi professionisti, più o meno giovani, del settore.
L’attuale momento storico-congiunturale, segnato dalla profonda crisi che ha investito tutti i settori economici della società e che – per quanto rileva ai nostri fini – ha reso particolarmente difficile per molti sostenere gli elevati costi della professione, ha costretto moltissimi veterani a rinunciare alla tanto amata toga e ha impedito a molti giovanissimi, dopo tanti sacrifici, di continuare ad inseguire il proprio sogno.
La necessità di una revisione del sistema previdenziale, veicolata da non poche associazioni di Avvocati, che hanno lungamente premuto per una revisione del sistema previdenziale privilegiando un criterio proporzionale agli effettivi guadagno conseguiti, sembra aver finalmente trovato un primo piccolo seguito. Infatti, Cassa Forense ha dichiarato sul noto social network Facebook quanto segue:
“Il Comitato dei Delegati ha deliberato oggi [29.09.2017] la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo dovuto, di cui all’art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012. Resta comunque dovuto anche per tali anni il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini IVA e ripetibile nei confronti del cliente. La parola passa ora ai ministeri vigilanti che dovranno approvare il deliberato adottato in data odierna da Cassa Forense. Il Presidente Avv. Nunzio Luciano afferma che “quanto oggi deliberato è in linea coerente con le misure già adottate e con quelle allo studio finalizzate a contenere e a combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell’Avvocatura e, segnatamente, quella più giovane”.
Cassa Forense ha, inoltre, precisato che, laddove la delibera ottenga l’auspicata approvazione da parte dei ministeri competenti, “nel periodo 2018-2022 si verserà alla cassa esclusivamente il 4% esposto nelle fatture e pagato dal cliente, che risulterà dovuto in sede di dichiarazione a mezzo del Mod5. Dal 2023, il contributo integrativo minimo obbligatorio sarà ripristinato, salve diverse valutazioni a seconda dello scenario che si presenterà, senza alcuna richiesta di pagamento dei minimo integrativo non versato nel periodo della sospensione” e che per tale quinquennio “resta dovuto il contributo minimo soggettivo obbligatorio e le relative agevolazioni per coloro che abbiano il diritto di fruirne (es. infratrentacinquenni)“.
Infatti, come poi specificato su Facebook [30.09.2017], “Al termine “sospensione”, usato in termini non processuali o giuridici, ma semplicemente per migliore efficacia comunicativa (corretta o non che la si voglia ritenere), deve essere attribuito il significato conferito dal testo della approvata modifica al regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 9 e 10 L. 247/2012, che risulta immune da interpretazioni fuorvianti e che si riporta letteralmente: “Il contributo integrativo minimo di cui all’art. 7, primo comma, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato“.
La deliberazione, ove effettivamente approvata, rappresenterà un piccolo passo per Cassa Forense, ma un grande passo per gli Avvocati Italiani, soprattutto per quelli più giovani che, nei primi anni di professione e a fronte di un avviamento difficoltoso, legato all’ampia concorrenza che imperversa nel settore, molto spesso devono affidarsi alle famiglie per poter sopportare i costi del sistema.
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Emanuela Spolverino
Praticante Avvocato Abilitato al patrocinio, presso il foro di Avellino.
Laureata in Giurisprudenza nel settembre 2014 presso l'Università degli Studi di Salerno, ove è stato anche conseguito il Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali nel settembre 2016.
Attualmente impegnata a svolgere la professione forense; collabora con il Tribunale di Avellino, come tirocinante ex art. 73 L. 98/2013, presso la Sezione Lavoro e Previdenza.