Cassazione: l’art. 18 si applica anche al pubblico impiego
Corte di Cassazione, Sez. IV, Sentenza n. 24157 del 26 novembre 2015
a cura di Paolo Ferone
Il fatto
Con sentenza depositata nell’ottobre del 2014 la Corte d’Appello di Palermo rigettava il gravame proposto dal Consorzio Area Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Agrigento, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dirigente. Il Consorzio ricorreva per Cassazione.
La decisione
Ciò che principalmente rileva in questa importante decisione dei Giudici della Corte è l’interpretazione sulla possibilità o meno di applicare l’art 18 nel testo novellato dall’art 1 della legge n.92/12, e dell’art 51 d.lgs. n. 165/01. La Corte partendo dall’assunto previsto da quest’ultimo Decreto legislativo, il quale stabilisce che si applica anche al pubblico impiego cd. contrattualizzato la legge n. 300/70, con annesse anche le “successive modificazioni ed integrazioni”, a prescindere dal numero effettivo di dipendenti impiegati dall’ente, ha svolto un’analisi volta ad affermare che poiché è normativamente sancita l’applicazione di suddetta legge, dovrà necessariamente applicarsi anche ai dipendenti pubblici il nuovo regime previsto a seguito della recente riforma. Dunque, ad avviso della Cassazione, è incontestabile l’applicazione anche al pubblico del nuovo art. 18 della legge n. 300/70, cosi come modificato dall’art 1 della legge n. 92/12, prescindendo dunque dalle normative di “armonizzazione” previste dalla legge cd. Fornero.
Art. 51 D.lgs 165/2001
Disciplina del rapporto di lavoro.
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.