Cassazione: dare dell’omosessuale non è diffamatorio

Cassazione: dare dell’omosessuale non è diffamatorio

Appena qualche giorno fa, la Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 50659 del 29 novembre ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste la sentenza del Giudice di Pace di Trieste del 20 marzo 2015, che aveva condannato un uomo per diffamazione per avere definito “omosessuale” un conoscente all’interno di una denuncia che lo stesso aveva presentato nei confronti di un terzo estraneo alla vicenda in questione.

Ai sensi dell’art. 595, 1° comma, del codice penale commette il delitto di diffamazione colui che, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.

Il reato di cui si discute è ricompreso tra i delitti contro l’onore che costituisce il bene giuridico tutelato dalla norma appena citata.

Nella sentenza di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto di dovere procedere ad un’interpretazione ampia del concetto di onore.

I Giudici hanno inteso l’onore sia come la reputazione di cui un soggetto gode all’interno della società in cui vive, sia come un valore intrinseco della persona umana che si manifesta attraverso il diritto dell’individuo ad una rappresentazione della propria persona senza alterazioni.

Sulla scorta di ambedue le interpretazioni, la Corte di Cassazione ha escluso nel caso de quo il reato di diffamazione, poiché l’attribuzione del termine “omosessuale” non è lesiva né della reputazione, né dell’identità personale dell’individuo, nemmeno se riferito ad un eterosessuale, in ragione del mutato contesto socio-culturale.

Secondo i Giudici della Suprema Corte il termine “omosessuale”, espressivo delle preferenze sessuali di un individuo, è un termine neutro, con riferimento al quale la stessa società oggi ne esclude qualsivoglia carattere negativo.

D’altronde, un diverso e contrario orientamento significherebbe andare controcorrente.

La Cassazione, dunque, discostandosi da una precedente pronuncia, nella quale affermava invece che il termine “gay” fosse denigratorio della reputazione altrui, al punto da riconoscere in quella circostanza la sussistenza del reato di ingiuria (Cass. Sent. N. 10248/2010) con la sentenza in commento ha escluso in toto il carattere offensivo e denigratorio che in passato era stato riconosciuto al termine “omosessuale” ovvero “gay”.

Con una sentenza così risolutiva circa la percezione da parte della società odierna del termine “omosessuale”, la Corte di Cassazione ha segnato un altro punto a favore degli omosessuali, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza e della dignità della persona umana.


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