Cassazione, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza

Cassazione, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza

Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29332

Il nipote può subire un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del nonno per la perdita della relazione con la figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare indipendentemente dalla convivenza.

A seguito di un sinistro stradale, il Tribunale di Milano accertava la responsabilità del convenuto per aver causato l’incidente e la conseguente morte – avvenuta dopo due giorni dal sinistro – del familiare degli attori, danneggiati dalla perdita. In particolare il Tribunale condannava il responsabile al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della moglie e dei figli della vittima nonché in favore della nipote, coabitante con il nonno deceduto, mentre negò il risarcimento ai nipoti non conviventi. La Corte d’Appello, pronunciandosi sui gravami proposti da entrambe le parti, confermava la sentenza di prime cure. Avverso quest’ultima decisione hanno proposto ricorso per cassazione i familiari della vittima.

Invero, secondo i Giudici di merito il danno parentale subito <<la lesione da perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare come nel caso di specie è risarcibile ove sussista una situazione di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela anche allargate, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario>>.

I ricorrenti, invece, ritenevano che il rapporto tra nonno e nipote deve essere riconosciuto come <<legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare>>, a prescindere dal rapporto di convivenza.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo, in conformità al principio secondo cui in caso di domanda di risarcimento danno proposta dai familiari della vittima, la convivenza con il defunto non determinata un connotato minimo di esistenza della relazione parentale, ma può costituire una prova utile per dimostrare detta relazione.

Gli Ermellini non hanno ritenuto condivisibile <<limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”>> e, quindi, <<il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante>>.

In conclusione, si deve ritenere che <<anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza>>, fatta salva – ovviamente – la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.


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Anna Romano

Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato. Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”. Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.

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