Cassazione: il terzo pignorato non è sempre parte necessaria del giudizio di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi
E’ la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10813/2020 del 5 Giugno 2020, a statuire che il terzo pignorato non è sempre parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi; la sua “assenza” è giustificata allorquando non sia interessato alle vicende processuali – relative alla legittimità e alla validità del pignoramento – dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo.
Il terzo, pertanto, è parte necessaria del giudizio di opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi solo allorquando possieda un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito al fine di non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore.
Il decisum riprende quanto già affermato da pregressi orientamenti giurisprudenziali (Cass., 19/05/2009, n. 11585, Cass., 26/06/2015, n. 13191) nonché dalla nomofilachia esistente in tema di litisconsorzio del terzo proprietario esecutoria nei giudizi di opposizione esecutiva (Cass., 31/01/2017, n. 2333, §4.7; conf. Cass., 19/11/2017, n. 26523, Cass., 28/06/2018, n. 17113).
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Gabriella Fabiani
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