Cassazione: no al pagamento delle sanzioni fiscali da parte degli eredi

Cassazione: no al pagamento delle sanzioni fiscali da parte degli eredi

Sommario1.  L’Agenzia delle Entrate sulla “intrasmissibilità delle sanzioni” – 2. Cassazione: Imu, l’erede non paga la sanzione

La domanda è: ad un erede che subentra nell’assetto patrimoniale del de cuius, vengono trasmesse anche le sanzioni dovute da quest’ultimo e rimaste, pertanto, impagate?

Per dare riscontro al presente interrogativo, il punto focale sembra rinvenirsi proprio nella natura della responsabilità tributaria che, come quella penale, presenta carattere personale. Ebbene, la personalità eluderebbe aprioristicamente la trasmissibilità a carico dell’erede delle debenze pendenti in favore dell’Erario, come enunciato a chiare lettere dall’art. 8 del D.Lgs. 472/1997: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

Nonostante l’apparente nitidezza della norma, sul tema si sono susseguite evidenti criticità legate al suo stesso raggio d’azione.

1.  L’Agenzia delle Entrate sulla “intrasmissibilità delle sanzioni”

Quante volte è capitato che, a seguito della perdita di un parente, l’erede si trova a ricevere la tanto temuta cartella esattoriale, indirizzata in realtà al defunto? Ed in tal caso, come comportarsi?

Il primo aspetto da valutare è l’intervenuta accettazione dell’eredità: può trovarsi nella condizione di assumere il debito non pagato da parte del de cuius, e di conseguenza risponderne personalmente, il solo erede che abbia di fatto accettato l’eredità; in caso contrario, la cartella eventualmente notificatagli è nulla.

Chiarito tale aspetto di primario rilievo, e facendo riferimento alla sola categoria degli eredi aderenti all’accettazione, con la Circolare n. 29/E del 7 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate si trovava ad intervenire a chiarimento della concreta portata della “non trasmissibilità” dell’obbligazione di pagamento a carico degli eredi.

Questa non si estende all’intera cartella esattoriale, ma consente all’erede che non ha di fatto commesso la violazione, di decurtare la sola sanzione, importo solitamente dettagliato sull’estratto della medesima.

Non solo: l’Ente di riscossione ha peraltro puntualizzato che l’intrasmissibilità estende la sua portata anche alle sanzioni che derivano da istituti che definiscono l’accertamento o il contenzioso – ad esempio nei casi di acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale – o in caso di decesso sopravvenuto mentre è in atto un piano di rateazione di somme dovute per le medesime ragioni.

E a tal proposito, quali sono le sanzioni da non pagare?

Si pensi al mancato pagamento del bollo auto. In quest’ultimo caso, gli eredi saranno tenuti a corrispondere il solo bollo ma non anche le sanzioni amministrative per l’omesso o ritardato pagamento, atteso che la loro esigibilità corrisponde alla “durata della vita” del soggetto destinatario tenuto ad adempiere (art. 7 L. 689/1981).

Lo stesso discorso vale per l’omesso/ritardato pagamento di un’imposta genericamente intesa nonché per le multe subite dal de cuius per infrazione al codice della strada, quando era ancora in vita.

A prescindere dall’accettazione dell’eredità, dunque, agli eredi non si trasmettono né le sanzioni amministrative né quelle tributarie; principio, questo, che aveva già ampiamente trovato conferma nell’orientamento della Suprema Corte secondo cui “la trasmissibilità è prevista solo per le sanzioni civili … e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità» (ex multis Cass. del 6 Giugno 2014 n. 12754).

2. Cassazione: Imu, l’erede non paga la sanzione

Ed ecco che la Suprema Corte è tornata nuovamente a confermare il proprio indirizzo, ma questa volta in tema di sanzioni previste sull’Imposta municipale unica (IMU).

Difatti, con l’ordinanza n. 6500 del 6 marzo 2019 la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso avanzato dai figli di un contribuente defunto, quale proprietario di un terreno edificabile, enunciava il carattere afflittivo assunto dalle sanzioni amministrative di carattere pecuniario imposte a seguito della violazione di norme tributarie.

Suddette sanzioni, dovendosi inquadrare tra quelle che trovano disciplina nella Legge di depenalizzazione n. 689 del 24 novembre 1981, non sono dovute dagli eredi, adeguandosi alla personalità del trasgressore. Da ciò consegue, conformemente all’orientamento degli ermellini, che le sanzioni eventualmente previste sull’Imu si riconducono e soggiacciono all’operatività dell’art. 7 della presente legge: “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi”.

Pertanto, nella presa di posizione della Suprema Corte rimane fermo il principio per cui, alle dovute condizioni, gli eredi dovranno sì pagare l’imposta o la cartella intestata al parente defunto, ma non anche l’eventuale sanzione.


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