Cassazione: no assegno di mantenimento al coniuge che instaura una nuova unione di fatto

Cassazione: no assegno di mantenimento al coniuge che instaura una nuova unione di fatto

Sommario: 1. Premessa – 2. Definizione e presupposti dell’assegno di mantenimento – 3. Differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio – 4. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 32871/18

1. Premessa

L’art. 156 c.c. al primo comma stabilisce: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”; all’ultimo comma dello stesso articolo è, altresì, disposto che il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti per sopraggiunti e giustificati motivi.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 32871 del 19 dicembre 2018, si è espressa in materia di separazione personale e nuova unione di fatto.

Prima di illustrare alcuni punti salienti della sentenza suddetta, sembra d’uopo soffermarsi sull’istituto dell’assegno di mantenimento, delineando oltretutto la differenza con l’assegno di divorzio (o divorzile).

2. Definizione e presupposti dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico adottato dal giudice o su accordo dei coniugi. Nello specifico, in fase di separazione dei coniugi esso consiste nel versamento periodico (generalmente ogni mese) di una somma di denaro o in voci di spesa (ad esempio, il canone di affitto o le spese condominiali) da parte del coniuge economicamente più forte nei confronti del coniuge economicamente più debole.

Per quanto riguarda i presupposti, è necessario:

  1. l’esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;

  2. al coniuge che richiede l’assegno non deve essere addebitata la separazione;

  3. il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;

  4. il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

L’assegno di mantenimento, dunque, è imposto dal giudice a favore di quel coniuge che non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita.

Il valore dell’assegno deve essere determinato tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro. Al coniuge responsabile della separazione può essere, tuttavia, riconosciuto il diritto agli alimenti se vi sono i presupposti: può ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento.

3. Differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio

Generalmente si sente parlare di mantenimento, ma in realtà c’è una differenza tra l’assegno da corrispondere durante la fase della separazione fino al divorzio (assegno di mantenimento) e l’assegno da corrispondere dopo il divorzio (assegno di divorzio, appunto).

Dunque: a) l’assegno di mantenimento ha lo scopo di mantenere, a favore del coniuge economicamente più debole, lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio poiché la separazione, fase intermedia, comporta soltanto la sospensione dei doveri “personali” quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione e non anche la sospensione dei doveri di natura economica quale quello di mantenere il coniuge; b) l’assegno di divorzio, invece, ha solo lo scopo di garantire all’ex coniuge economicamente più debole il necessario per vivere ed essere autosufficiente. Se questi ha un reddito tale da potersi mantenere da solo, con il divorzio, non avrà diritto ad alcun contributo da parte dell’ex. Ciò perché con il divorzio vengono meno tutti i rapporti tra i coniugi, ormai ex, e quindi sia i doveri “personali” sia quelli patrimoniali ed è una fase in cui non è considerato il precedente tenore di vita.

4. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 32871/18

In una recente sentenza, gli Ermellini si sono in tal modo espressi: “In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangano inadeguati”.

Ci rendiamo conto che alla luce di quanto emerge dalla sentenza n° 32871/2018, in caso di separazione personale trovano applicazione la disciplina e gli indirizzi giurisprudenziali in materia di divorzio quando il coniuge, beneficiario dell’assegno di mantenimento, instaura una nuova famiglia di fatto e risulta iscritto nel “registro delle coppie di fatto” dal certificato del Comune di residenza.


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