Cassazione: rapporto tra figli e nuovo compagno
“I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi. I figli hanno bisogno di tempo per elaborare la separazione, per comprendere la nuova situazione, per adattarsi a vivere nel diverso equilibrio familiare. I figli hanno bisogno di tempo per abituarsi ai cambiamenti, per accettare i nuovi fratelli, i nuovi partner e le loro famiglie. Hanno il diritto di essere rassicurati rispetto alla paura di perdere l’affetto di uno o di entrambi i genitori, o di essere posti in secondo piano rispetto ai nuovi legami dei genitori” è quanto recita l’art. 8 della Carta dei diritti dei figli (ottobre 2018).
Un principio, questo, già implicitamente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11448/2017.
Gli Ermellini hanno ritenuto giusto quanto già deciso dalla Corte di Appello di Bologna: “collocare i figli presso il padre […] in considerazione del disagio manifestato da entrambi i ragazzi per l’eccessiva tendenza della madre a coinvolgere nella loro vita il suo nuovo compagno, contrastante con la loro esigenza di elaborare il cambiamento nei tempi dovuti“.
Tra i motivi dell’impugnazione vi è, innanzitutto, la violazione dell’art. 155 c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli: “In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX“) e dell’art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui“).
La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile in quanto “si risolve in critiche di merito alle ragioni indicate nella sentenza impugnata” e, dunque, non sarebbe leso il diritto dei figli alla bigenitorialità e al mantenimento di stabili relazioni con la madre.
Così come ha ritenuto infondato il secondo motivo, ossia la violazione di norme di diritto e in particolare la critica della statuizione con cui sono state ritenute legittime le audizioni dei minori ai sensi dell’art. 155 sexies c.c.: “Il motivo è infondato perché la Corte d’appello ha invece spiegato che, quando il tribunale dispose l’audizione, aveva già a disposizione la CTU, che descriveva la ragazzina come perfettamente consapevole e in grado di produrre una libera narrazione”.
E’ stato ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, esposto a riguardo, ossia la violazione dell’art. 116 c.p.c. (Valutazione delle prove: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”): “Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un’argomentazione dei giudici di merito non decisiva, ma meramente rafforzativa o di rincalzo”.
In conclusione: in caso di affidamento congiunto, è giusto collocare i figli presso il padre quando i figli manifestano disagio a stare con la madre quando impone loro la presenza del nuovo compagno, senza dare il tempo necessario di abituarsi ai cambiamenti.
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Irene Antinozzi
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