Cassazione, ricorso inammissibile se contrario anche ad un solo precedente
Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4366
La questione di diritto agitata dalle odierne ricorrenti riguarda l’applicazione alla fattispecie del D.L. 17 marzo 1999, n. 64, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1999, n. 134: la quale è stata appunto risolta in senso sfavorevole alle ricorrenti dalla chiara pronuncia di Cass. 11/10/2006, n. 21733, invocata dalla stessa controricorrente.
Si è in quella sede invero statuito che <<per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell’8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto della L. 3 agosto 1998, n. 302, art. 1, (in deroga a quanto previsto dall’art. 2945 c.c., comma 3), l’effetto interruttivo della prescrizione – ai sensi del D.L. 17 marzo 1999, n. 64, art. 1 bis, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 14 maggio 1999, n. 134, rimaneva fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione iniziava a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che fosse stata la sua ragione>>.
Al di là della questione giuridica sottesa al caso di specie, la decisione in esame appare interessante per un altro aspetto. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che <<la presenza di un precedente di legittimità, quand’anche unico e perfino remoto, ma univoco e chiaro (ed a maggior ragione, benché tanto non sia affatto indispensabile, quando pacifico nel panorama della scienza giuridica nazionale) è idonea a fare ritenere la sussistenza di un orientamento interpretativo da qualificarsi consolidato, visto che non si è mai evidentemente apprezzata la necessità di rimetterlo in discussione: e tanto costituisce a sua volta il valido presupposto, beninteso se condiviso dal Collegio cui esso è sottoposto nuovamente, dello scrutinio imposto oggi dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1>>.
Pertanto, ove invece detto orientamento sia stato totalmente pretermesso da parte ricorrente, ricorre l’ipotesi di inammissibilità di cui alla norma appena richiamata. In conclusione, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: <<in tema di ricorso per cassazione, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità cui si sia conformata la pronuncia gravata ed in mancanza, nel ricorso, di valide critiche al quale il ricorso stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1>>.
La Corte ha, altresì, condannato le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, oltre alla refusione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da loro proposto.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.