Cassazione, valida la notifica del ricorso al “collega di studio” che dimentica di consegnare l’atto
Cass. civ., sez. I, ord. 26 giugno 2019, n. 17166
La vicenda. La Corte d’Appello di Ancona conferma la sentenza del Tribunale di Ancona che dichiara la paternità del ricorrente nei confronti del figlio biologico e, in accoglimento dell’appello incidentale, riconosce al figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, anche un assegno di mantenimento di Euro 400,00= mensili, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
Il padre propone, pertanto, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona e il figlio replica con controricorso deducendo la tardività del ricorso.
La decisione. Il controricorrente, per dedurre l’avvenuta decorrenza del termine breve di sessanta gironi per l’impugnazione, sostiene che la sentenza venne notificata nel domicilio eletto presso il difensore il 10 luglio 2017, mentre il ricorso per cassazione venne proposto il 23 gennaio 2018, quando il termine breve ex art. 326 c.p.c. era già scaduto.
Il ricorrente – nella memoria – non contesta né il fatto che la notifica sia stata effettivamente effettuata, né la relativa data, ma afferma che il collega di studio si sarebbe dimenticato di consegnargli l’atto, e deduce la nullità della notifica osservando che non risultano indicate sull’atto le ragioni per le quali non venne consegnato a mani proprie del difensore costituito.
La Suprema Corte ha affermato che <<la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna: spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio (Cass. n. 8537 del 6/4/2018). Nella specie, il ricorrente nulla dice al riguardo, essendosi limitato ad allegare una “dimenticanza” del collega>>.
Segue una condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori e versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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