Cassazione, violazioni al C.d.S.: mutamento del rito entro la prima udienza e principi di tempestività dell’azione

Cassazione, violazioni al C.d.S.: mutamento del rito entro la prima udienza e principi di tempestività dell’azione

La Corte di Cassazione, Sez. III, Ord., (ud. 01-10-2019) 26-05-2020, n. 9847 ha ribadito un importante principio in tema di mutamento del rito e di tempestività dell’azione nei casi di opposizione a sanzione amministrativa.

Gli Ermellini hanno sancito il seguente principio “Qualora l’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall’opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l’atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell’opposizione deve essere rapportata alla data in cui l’atto di citazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell’atto introduttivo in ricorso”.

In ragione della summenzionata pronunzia ne derivano due rilevanti principi.

Il primo attiene alla necessità del mutamento del rito entro e non oltre la prima udienza a “pena” di consolidamento del rito erroneamente prescelto dall’attore, anche per ciò che concernerà l’eventuale fase di appello.

Il secondo riguarda la tempestività dell’opposizione: nel caso sia disposto il mutamento del rito l’azione è da ritenersi tempestiva qualora l’iscrizione sia avvenuta entro trenta giorni dalla notifica dell’atto opposto mentre in caso di consolidamento (seppur erroneo!) del rito l’azione è da ritenersi tempestiva nel caso in cui l’atto di citazione sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione entro trenta giorni dalla notifica dell’atto opposto indipendentemente dalla (successiva) data di iscrizione della causa a ruolo. 


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