CCNL Terziario Confesercenti: è possibile assumere un quadro come dipendente e corrispondere una percentuale sull’effettivo incasso

CCNL Terziario Confesercenti: è possibile assumere un quadro come dipendente e corrispondere una percentuale sull’effettivo incasso

Premesso che la normativa e la giurisprudenza di riferimento risultano rispettivamente scarna e frammentata l’una, risalente nel tempo l’altra, si cercherà qui di fornire una disamina in linea con le disposizioni vigenti.

Dapprima, è necessario fornire le definizioni che interessano. Cominciando dal codice civile, per l’art. 2094 è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore; per l’art. 2095, c. 1, i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Nel caso di specie, l’art. 2 legge 190/1985 formula la categoria dei quadri come “prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”. Al secondo comma si aggiunge “i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell’impresa”. E si conclude che ai quadri vengono applicate le norme riguardanti la categoria degli impiegati.

Il contratto collettivo nazionale prevede i caratteri distintivi di tale categoria: essi sono lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata, che hanno poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero che sono preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Passando all’aspetto retributivo, l’art. 2099 c.c. disciplina al primo comma la retribuzione del prestatore di lavoro che può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. Il terzo comma prevede la possibilità per il prestatore di lavoro di essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Ancora, l’art. 51 del TUIR determina il reddito da lavoro dipendente così costituito: tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. Il trattamento economico viene meglio specificato dall’art. 80 CCNL del 23/6/2017, n. 1037343: la normale retribuzione del lavoratore dipendente è costituita da a) paga base nazionale conglobata di cui al presente CCNL; b) elemento economico “premio produzione”, di cui al presente CCNL; c) eventuali scatti di anzianità, di cui al presente CCNL; d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva sia nazionale che territoriale e/o aziendale, di cui al presente CCNL.

La specificità del caso in esame verte sull’assunzione di un quadro, il quale andrebbe a percepire una retribuzione fissa e una percentuale sull’effettivo incassato degli affari da lui definiti. Due, si presumono, possono essere le motivazioni di una simile fattispecie: 1) l’azienda vuole incentivare il quadro a trovare una clientela di qualità, affidabile e seria nella contrattazione e nei pagamenti, 2) l’azienda vuole beneficiare della particolare tassazione circa il premio di produzione.

Se in merito a sub 1) non si può sindacare, in quanto riflette la strategia intrinseca al proprio modello imprenditoriale, in relazione al secondo aspetto, la legge di bilancio per il 2017 (L. 232/16), ha rafforzato le disposizioni in materia di retribuzioni collegate alla produttività entrate in vigore lo scorso anno. Dal 2016 è stata introdotta la tassazione con imposta sostitutiva del 10% dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto interministeriale (emanato il 25 marzo 2016), nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Inoltre, viene ampliata la platea dei destinatari, poiché l’innalzamento della soglia reddituale entro cui i dipendenti possono fruire della detassazione dei premi legati alla produttività e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa a 80 mila euro appare infatti idoneo a consentire l’accesso all’agevolazione anche alle categorie dei quadri e dei dirigenti di prima fascia.

Come già accennato all’inizio, seppur si tratti di una giurisprudenza risalente nel tempo, il caso in esame è concorde con le pronunce della Suprema Corte, che possono essere traslate, in via analogica, nella fattispecie di che trattasi. A tal proposito, Cassazione civile, sez. lav. del 4/7/1980, n. 4270, Cassazione civile, sez. lav. del 14/12/1981, n. 6606 e Cassazione civile, sez. lav. del 5/1/1984, n. 35 affermano che il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato da una retribuzione certa, continua, non riducibile e proporzionata alla quantità del lavoro, dovendo ritenersi eccezionali le forme di retribuzione del lavoro subordinato con partecipazione agli utili e ai profitti o con provvigione senza la contemporanea pattuizione di una retribuzione base o di minimi garantiti.

Concludendo, in base alla cornice normativa e giurisprudenziale delineata, non si ritiene sussistere alcun impedimento o divieto all’assunzione di un quadro da parte della società, la quale gli corrisponderà, dunque, una retribuzione fissa e una percentuale sull’effettivo incasso come premio di risultato/produzione.


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