CEDU, le origini
La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo detta CEDU del 1950 è volta a tutelare i diritti umani. I diritti umani sono quei diritti connessi alla natura stessa della persona umana che, secondo la dottrina prevalente, non possono essere derogati da accordi fra Stati, perché facenti parte del diritto cogente.
Detto ciò e prima di coinvolgervi in uno di quegli articoli che ritengo molto importante, ovvero l’art. 8 della CEDU desidero togliere un po’ di polvere ai mie libri di storia e di diritto internazionale e fare un passo indietro, anzi un “salto” indietro per capire le origini della CEDU tornando con la memoria alla fine della seconda guerra mondiale e di quello che restava del “Vecchio Continente”.
La situazione economica, politica e sociale, era difficile in seguito al bilancio catastrofico per la fine del conflitto. La guerra aveva lasciato, inevitabilmente anche divisioni politiche ideologiche in molte nazioni; gli Stati vincitori avevano imposto con i Trattati nuovi confini. Lo scenario, geo-politico all’indomani della fine della seconda guerra mondiale appariva quanto mai deteriorato. La Germania era stata sconfitta; Francia ed Inghilterra uscivano dalla guerra molto indebolite e incapaci di sostenere il ruolo di potenze mondiali; gli Stati Uniti economicamente e militarmente superiori ad ogni altro paese e la Russia vincitrice, ma umanamente, non solo, provata dalle fatiche della guerra, assurgevano a ruolo di super potenze mondiali. L’Italia? Fate un po’ voi…
L’Europa, quindi, avrebbe in qualche modo subìto l’incombenza minacciosa di un precario equilibrio tra i due paesi (USA e URSS) che tendevano a contrapporsi radicalmente sul piano politico ed economico. Vi era infatti la necessità sia da parte dei governanti che governati del tempo, di scongiurare l’ipotesi di un terza conflitto mondiale con l‘adozione di un nuovo ordine che potesse colmare la fame insaziabile dello Stato-nazione.
L’idea forte era quella che sarebbe stata necessaria una maggiore solidarietà tra i paesi europei, che avrebbe dovuto trovare espressione in una cooperazione assai più integrata rispetto a quella base della Società delle Nazioni, il cui fallimento più grande è stato quello di non aver saputo evitare l’atrocità della seconda guerra mondiale.
Quindi, la costruzione di un ordinamento sovranazionale in cui gli Stati avrebbero dovuto rinunciare alla loro sovranità assoluta come Luigi Einaudi aveva già richiesto nel 1918* ( articolo che Luigi Einaudi pubblicò nel dicembre 1918 sul Corriere della Sera dal titolo il dogma della sovranità e l’idea della società delle Nazioni). Con l’adozione della CEDU si è messa in luce l’intenzione quasi esclusiva dei Paesi fondatori di rimarcare, l’esistenza di un sistema, prima ancora che di diritti, di valori fondamentali proprio delle democrazie occidentali.
La CEDU è stata sottoscritta a Roma il 04.11.1950, in vigore dal 1953, da Regno Unito, Norvegia, Repubblica federale tedesca, Saar (divenuta nel 1957 parte integrante della Repubblica federale tedesca), Belgio, Olanda, Irlanda, Grecia, Danimarca, Italia, Francia, Islanda, Lussemburgo e Turchia. Da profana di storia delle dottrine europee leggendo l’adesione di molti Paesi Europei alla Convenzione sembrerebbe, per quegli anni, una bellissima pagina di non solo di storia ma di solidarietà tra Stati…. ma, in realtà, rileggendo gli otto volumi dei travaux préparatoires alla Convenzione le cose andarono in modo differente.
Per due motivi fondamentali: primo il differente grado di stabilità democratica che, al momento della negoziazione del testo, caratterizzava i diversi Paesi fondatori; in secundis la loro non uniforme apertura nei confronti del diritto internazionale dei loro testi costituzionali.
Continuando il nostro cammino è utile ricordare che scopo della CEDU è quello di promuovere la democrazia, i diritti dell’uomo, l’identità culturale europea, la ricerca di soluzioni comuni ai problemi sociali, il consolidamento delle riforme costituzionali ed istituzionali in Europa. Ricordo che all’esperienza europea si è ispirata la Convenzione americana sui diritti dell’uomo, entrata in vigore nel 1978.
La Convenzione prevede un meccanismo di tutela giurisdizionale di diritti in essa riconosciuti, che garantisce loro effettività giuridica. Questo obiettivo è perseguito attraverso l’istituzione della Corte EDU, cui gli Stati, i cittadini, e le persone giuridiche possono rivolgersi direttamente qualora ritengano che uno Stato terzo, o il proprio Stato, abbia violato un diritto fondamentale tra quelli compresi nella Convenzione. Infatti la CEDU ha una funzione contenziosa e consultiva dove con la prima si dà vita alla presentazione di ricorsi si individuali che quelli da parte degli Stati contraenti in cui si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali. Con la seconda la Corte può emettere pareri consultivi a richiesta del, Comitato di Ministri, su questioni giuridiche riguardanti la interpretazione della Convenzione e i suoi protocolli addizionali. La CEDU è composta da tre parti: diritti protetti e protocolli addizionali; sistema di controllo e protocolli procedurali; disposizioni finali.
Voglio solo evidenziare l’importanza del Protocollo n.11 entrato in vigore il 1° novembre 1998 che ha trasformato radicalmente il sistema di controllo della tutela dei diritti dell’uomo delineato dalla Convenzione di Roma, con la fusione, unione della Commissione (organo istruttorio) e della Corte (organo d’istanza) in un unico organo e cioè la Corte unica.Tutto ciò si è reso necessario a causa dei tanti, molti ricorsi pendenti dinnanzi alla Commissione che non potevano essere esaminati con celerità con le precedenti procedure grazie al l’adesione di altri paesi.
Il protocollo n. 11 costituisce, infine, un esperimento di grande interesse nel campo della tutela internazionale dei diritti umani questo perché ci sono ancora degli Stati che sono restii a sottoporsi ad accertamenti vincolanti di organi internazionali.Nel ringraziarvi per la vostra curiosità vi do appuntamento al prossimo articolo dove vi parlerò e analizzerò l’art. 8 della CEDU, ovvero il diritto al rispetto della vita familiare e privata.
Adottata: Roma 4.11.1950
Entrata in vigore : 3.9.1953
Ratificata: L. 4.8.1955, .848
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