Cenni sul contratto di convivenza

Cenni sul contratto di convivenza

Si è soliti far riferimento alla convivenza di fatto quando due soggetti sono uniti da legami affettivi stabili e coabitano nella medesima abitazione senza alcuno specifico obbligo, ed in assenza di legame di parentela. Fra i due, non deve sussistere un vincolo matrimoniale, benché possa esserci una reciproca assistenza morale e materiale.

È tuttavia, per opera della Legge n°76 del 2016, possibile, per i due conviventi, sottoscrivere un contratto di convivenza dove vanno a regolare alcuni aspetti (principalmente patrimoniali) della loro relazione ed a rendere ufficiale la loro convivenza.

Vengono così ad essere maggiormente riconosciuti una serie di obblighi ad un rapporto, che, solitamente, non presenta particolari adempimenti reciproci tra i conviventi.

Il contratto in esame, deve essere redatto per iscritto, tramite scrittura pubblica o con autenticazione di quest’ultima. Per la sua validità deve contenere: il luogo in cui la coppia ha stabilito la loro residenza; come hanno deciso di contribuire economicamente alla vita di coppia; e la gestione relativa alla comunione dei beni, che può essere soggetta a modifiche fin quando perdura la convivenza. Non trova applicazione l’art. 163 c.c., diversamente dalla disciplina patrimoniale relativa al matrimonio.

Lo scioglimento della comunione seguirà i dettami legislativi che trova applicazione tra i coniugi, con riferimento all’art.191 c.c.

Il contratto non può essere redatto da minore o da persona incapace, pena, la nullità dell’atto.

Viene meno qualora i soggetti stipulanti abbiamo già contratto tra loro matrimonio.

Il contratto può trovare una sua risoluzione anche mediante accordo bilaterale dei conviventi, o per espressa volontà di una delle parti.

Gli effetti del contratto cesseranno anche a seguito di matrimonio o di unione civile tra i conviventi.

Qualora la convivenza termini, ed una delle parti versa in una condizione di svantaggio, l’ex, può fare richieste al giudice, per gli alimenti, dove il calcolo di quanto effettivamente spetta sarà in relazione alla durata del contratto, e quindi a quanto, effettivamente sia durata la convivenza, ed allo stato di bisogno cui la parte si trova a causa di una condizione di impossibilità economica ed al non potersi mantenere autonomamente.

Tuttavia la convivenza può terminare anche per motivi non imputabili alle parti, ma per eventi naturali, come nel caso di morte di un convivente.

In tale ipotesi la parte rimasta in vita deve comunicare il decesso del proprio convivente inviando, a chi ha redatto o autenticato il contratto, il certificato di morte. L’evento sarà annotato sul contratto e si determinerà la risoluzione del medesimo.

Ove il defunto era la parte che deteneva la proprietà sull’abitazione cui risiedevano, la legge stabilisce che il convivente può rimanere nella casa abitata per almeno due anni, oppure per quanto è proseguita la convivenza, nel limite però di cinque anni. Il diritto viene perso se la persona in vita inizia una nuova convivenza oppure si sposa.

Nessun diritto invece vanta in ambito successorio per ciò che concerne il patrimonio del defunto.

Difatti, non ha nessun diritto se non in presenza di un testamento, il quale però non può danneggiare i legittimi eredi del de cuius, laddove il testamento sia totalmente a favore del convivente superstite.

La convivenza va ad incidere anche nell’ambito dell’impresa di famiglia. Inizialmente la disciplina era dettata dall’ormai consolidato articolo 230 bis. Tuttavia, con le recenti modifiche apportate dalla L.76/18, il convivente, a seguito dell’introduzione dell’art. 230 ter, subentra nel nucleo familiare, e difatti ha diritto a vedersi riconosciuta una partecipazione nell’impresa familiare dove ha lavorato in modo stabile e continuativo. La partecipazione sarà commisurata ad alcuni elementi quali la quantità e la qualità del lavoro prestato.

I diritti del convivente sanciti dall’art. 230 ter, non si applicano laddove costui ha un rapporto di società o di lavoro subordinato, come enuncia il secondo comma.

Viene inoltre riconosciuta la possibilità, in caso di malattia, di accesso, al convivente, ad informazioni riservate, in merito alla situazione clinica del soggetto. Viene quindi dato libero accesso ad informazioni che un tempo erano riservate ai soli membri della famiglia o al coniuge.

Maggiori facoltà sono concesse anche nelle ipotesi in cui sia necessario stabilire un tutore o un curatore. Il convivente può essere nominato tale quando l’altra parte del rapporto risulta interdetta o inabilitata.

Se la malattia rende incapace il soggetto, il convivente ha diritti, in caso di decesso, in relazione alla scelta della funzione funebre e di una possibile donazione dei suoi organi.

Il legislatore ha tentato di disciplinare un istituto (quello della convivenza) che sempre maggiormente trova attuazione nella nostra società. Notiamo bene che tramite il contratto di convivenza, e quindi dell’ufficializzazione del rapporto, innumerevoli diritti (e doveri) che fino a pochi anni fa erano riservati ai soli coniugi, oggi, anche a seguito di un’evoluzione sociale e legislativa, hanno trovato una loro estensione nei confronti di tutte quelle persone che hanno instaurato una relazione basata sulla convivenza.

Rimane tuttavia una differenza sostanziale con il matrimonio: nell’istituto in esame, non vi è l’obbligo, tra i conviventi, di fedeltà reciproca.

Per tale motivo, non è possibile, ad oggi, stabilire un addebito o un risarcimento, per la responsabilità di fine relazione a causa di un comportamento infedele di una delle parti.


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