Cessazione del mantenimento del figlio maggiorenne
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione con l’ ordinanza n. 5088/18 ha disposto l’ accoglimento del ricorso proposto in merito alla cessazione dell’ assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, che aveva raggiunto l’ indipendenza economica.
Il giudice di I grado aveva rigettato il ricorso ex art. 9 l. 300/70 volto ad ottenere la revoca o in subordine la riduzione dell’ assegno di mantenimento verso il figlio maggiorenne, motivando la propria decisione sul fatto che i nuovi eventi costituiti dal superamento del figlio dell’ esame di avvocato e la sua successiva iscrizione all’ Albo degli Avvocati, non fosse sufficiente da sola a provare l’ autonomia economica del figlio.
La Corte d’ Appello di Bari, confermava la decisione del Tribunale di Trani aggiungendo che non era stata raggiunta la prova da parte del reclamante della sussistenza dei presupposti legittimanti la cessazione dell’ obbligo del mantenimento.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando violazione ex art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. , dell’ art. 9, L. 300/70, degli artt. 147, 148, 315 bis, 155quinquies, art. 92 e 96 comma 3 c.p.c.
Sulla questione intervenne la Cassazione precisando che: “…Vero è che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c. , non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica ( Cass. 7168/2016). Il genitore qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell’ obbligo di mantenimento è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un’ attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato”.
Nella specie, i giudici di legittimità mettevano in evidenzia come la Corte d’ Appello non avesse tenuto conto degli elementi presuntivi offerti dal ricorrente, e cioè la circostanza del figlio di lavorare presso lo studio legale del fratello, nonché le istanze istruttorie volte a dimostrare la percezione di un reddito da lavoro che gli garantivano un’ indipendenza economica.
Secondo la Suprema Corte: “la cessazione dell’ obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’ età, all’ effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’ impegno rivolto verso la ricerca di un’ occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’ avente diritto”.
Nel caso di specie era stata raggiunta l’ indipendenza economica del figlio e pertanto il ricorso trovava accoglimento.
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Rosalba Vitale
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