Cessione di ramo d’azienda: sorte dei debiti pregressi
a cura di Giuseppe Cerrato
Principio di diritto: “Nella cessione di ramo d’azienda il bilanciamento di interessi previsto dal legislatore con l’art. 2560 c.c., comma 2, si realizza solo ritenendo che l’acquirente di un ramo d’azienda risponderà dei debiti che dalle scritture contabili risulteranno riferirsi alla parte di azienda a lui trasferita”.
Un’interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13319/2015, ha definitivamente chiarito e precisato la disciplina applicabile alla cessione del ramo di azienda con specifico riferimento alla pregressa situazione debitoria del ramo ceduto e alla trasmissibilità, ex lege, di questa all’acquirente.
Gli Ermellini iniziano il proprio excursus normativo affrontando il dibattuto tema del concetto di azienda. Essa è regolata dall’art. 2555 c.c. a mente del quale: “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”; la difficile riconducibilità dell’azienda quale bene mobile o immobile ovvero universalità di beni ha causato non pochi problemi agli interpreti e ai giuristi. La questione, finita al vaglio delle Sezioni Unite, è stata risolta considerando l’azienda nella sua oggettività e precisamente quale entità unitaria oggetto di diritti. Il Legislatore ha mostrato particolare attenzione alle vicende che possono interessare l’azienda, con specifico riferimento al tema del trasferimento (artt. 2556-2560 c.c.), cui è dedicato il capo I del Titolo III del libro V del codice civile. La ratio che sottende alle norme sulla circolazione dell’azienda è quella di garantire, all’atto del suo trasferimento, l’unitarietà e la funzionalità della stessa, <<ponendo al centro della disciplina il valore impresso all’azienda dall’organizzazione dei beni che la compongono>>.
L’art. 2560 c.c. si occupa della disciplina e della sorte dei debiti relativi all’azienda ceduta nel suo complesso: “l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Nella fattispecie oggetto di trattazione del presente articolo il Legislatore ha inteso garantire: i) il legittimo affidamento dei terzi creditori i quali potrebbero subire una diminutio dei beni da aggredire nel caso di avvio di azioni esecutive tese al recupero coattivo del credito; ii) la libera circolazione dei beni, principio riconosciuto anche a livello comunitario, che verrebbe in qualche modo frenata dall’impossibilità di assicurare all’acquirente la certezza dei debiti che questi andrebbe ad ereditare per il sol fatto dell’acquisto dell’azienda. Su questi presupposti, ipso facto, l’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente al quale restano comunque non opponibili i debiti non risultanti dalle scritture contabili ma conosciuti o conoscibili usando l’ordinaria diligenza (Cass. n. 22831 del 10.11.2010).
Il problema posto all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour, però, riguarda il vulnus normativo sulla sorte dei debiti relativi alla cessione di un ramo d’azienda e non del complesso unitario in sé considerato; in particolare il quesito posto riguardava la legittimità del trasferimento di tutti i debiti aziendali, in mancanza di contabilità distinta, del cessionario del ramo d’azienda. In via analogica la questione non può che essere risolta applicando le garanzie individuate nell’art. 2560 c.c. di cui supra: vi deve essere un giusto bilanciamento di interessi tra i creditori ceduti e il cessionario che acquista il ramo d’azienda; un’esposizione debitoria non prevedibile e preventivabile significherebbe limitare la circolazione dei beni, così come diminuire le garanzie dei creditori costituirebbe una grave violazione del diritto di difesa. La soluzione prospettata dagli Ermellini rappresenta la giusta sintesi tra contrapposti interessi in quanto volta a garantire la certezza dell’esposizione debitoria del cessionario così come risultante dalle scritture contabili a cui fa da corollario il principio di inerenza e la tutela del legittimo affidamento dei creditori; così la sentenza in argomento in un passo decisivo: “pur in presenza di una contabilità unitaria, l’acquirente di un ramo d’azienda, è messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti al ramo di azienda acquistato in vista della su autonomia economica e funzionale”.
In definitiva il cessionario di un ramo d’azienda risponderà soltanto per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, a condizione che i su detti debiti siano inerenti all’attività oggetto della cessione del ramo d’azienda.
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