Che cos’è l’avviso di accertamento e quali sono gli strumenti per contestarlo
L’Avviso di Accertamento è l’atto impositivo emanato dall’Amministrazione Finanziaria a conclusione della propria attività di controllo.
Tale atto ha la finalità di notiziare il contribuente della violazione di norme fiscali e, pertanto, della pretesa tributaria vantata dall’AF nei confronti dello stesso.
L’Avviso di Accertamento è un atto esecutivo.
Ne consegue che la validità dell’atto è strettamente condizionata dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
La notifica dell’Avviso di Accertamento presso il domicilio fiscale del contribuente deve essere eseguita secondo le modalità di cui all’art. 137 e ss. c.p.c.
Sono abilitati alla notifica degli atti impositivi: i messi comunali (articolo 60 DPR n 600/73), ovvero l’ufficiale giudiziario su istanza di parte o del Pubblico Ministero (articolo 137 CPC).
Il messo deve far sottoscrivere al consegnatario l’atto. Ovvero, indicare i motivi per cui il consegnatario non l’ha sottoscritto.
Qualsiasi notifica fatta a mezzo postale si considera effettuata alla data della spedizione.
In relazione al termine di notifica dell’Avviso di Accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 600/73, dopo le modifiche della Legge n. 208/2015, l’Avviso di Accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Lo stesso vale per l’IVA in virtù dell’articolo 57 del DPR n 633/72.
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine di accertamento coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Gli Avvisi di Accertamento notificati dopo questi termini sono da considerarsi nulli.
Dalla notifica dell’atto iniziano a decorrere i 60 giorni entro i quali il contribuente può:
Impugnare o Contestare l’Avviso di accertamento (in autotutela o con Accertamento con Adesione, o con istanza di reclamo mediazione/ricorso;
Procedere al pagamento delle pretese.
Nel caso in cui la pretesa erariale sia effettivamente dovuta e non vi siano margini di contestazione, il contribuente può ottenere una riduzione delle sanzioni irrogate attraverso l’acquiescenza.
L’acquiescenza è l’istituto attraverso cui si determina l’accettazione delle pretese erariali contenute nell’Atto.
In tal caso, le sanzioni irrogate si riducono:
Ad 1/3 del minimo, in via ordinaria;
Ad 1/6 del minimo, se l’atto non risulta preceduto da invito al contraddittorio o da un PVC definibili.
Per beneficiare di queste riduzioni è necessario che il pagamento delle somme dovute avvenga, in toto o ratealmente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Al contrario, nel caso in cui il contribuente ritenga che l’atto ricevuto presenti degli errori può chiederne la correzione attraverso la presentazione di un’istanza in Autotutela, nel termine di 60 giorni, all’Ufficio che ha emesso l’atto.
Tale ufficio, infatti, se prende atto di aver commesso un errore può d’ufficio annullare l’atto prodromico.
I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità dell’atto in oggetto deriva da:
Errore di persona;
Evidente errore logico o di calcolo;
Doppia imposizione;
Errore sul presupposto dell’imposta;
Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
Mancanza di documentazione successivamente presentata. Non oltre i termini di decadenza;
Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
Inoltre, l’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali.
Nel caso in cui l’Avviso di Accertamento appaia parzialmente o totalmente infondato, il contribuente può tentare di dirimere la controversia stragiudizialmente attraverso l’Accertamento con adesione.
L’Accertamento con Adesione è l’istituto che apre un contraddittorio tra le parti in via stragiudiziale volto al raggiungimento di un accordo.
In questo caso il termine per impugnare l’Avviso di Accertameto è sospeso per un periodo di 90 giorni (cui dovranno sommarsi anche i predetti 60 giorni).
L’istituto dell’accertamento con Adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative.
Tali sanzioni in caso di acquiescenza all’adesione sono dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, .
Le somme dovute, così rideterminate, devono essere versate entro 20 giorni dalla redazione dell’Atto di Adesione.
Inoltre, la definizione ha effetto sui contributi assistenziali e previdenziali.
In ultimo vi è l’istituto del reclamo/mediazione che rappresenta uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.
La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’articolo 39, c.9, del DL n 98/2011. Norma che ha inserito l’articolo 17-bis nel DLgs n 546/1992 modificato dall’articolo 9, c.1, lettera l), del DLgs n 156/2015 e dall’articolo 10 del DL n 50/2017.
L’istanza di reclamo/mediazione è obbligatoria per tutti gli atti impositivi il cui tributo contestato è di importo non superiore a € 50.000.
In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso, che può contenere anche un’istanza con la quale si propone la rideterminazione delle somme dovute, va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate competenti oppure all’Ufficio provinciale – Territorio.
La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.
L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dell’intero importo dovuto. Ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.
Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato l’ atto emesso nei suoi confronti (per esempio avviso di accertamento, cartella di pagamento) può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale.
Tale ricorso deve essere notificato all’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio attraverso il deposito di copia del ricorso e degli allegati presso la competente Commissione tributaria.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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avv. Anna Laura Iannicelli
Avv. Anna Laura Iannicelli, abilitata presso la Corte d'Appello di Campobasso nel 2018. È Dottoressa in Giurisprudenza con tesi in Diritto Processuale Penale su "L'incidente probatorio: limiti applicativi", titolo conseguito presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Collabora con un noto studio legale del Molise che svolge prevalentemente Diritto Tributario e Diritto Penale.
Le sue aree di interesse scientifico sono il Diritto Penale, il Diritto Tributario, il Diritto Amministrativo ed il Diritto Societario. È autrice di diverse pubblicazioni sulla rivista scientifica online Salvis Juribus.