“Chi va piano…
…va sano e va lontano!“, recita un celeberrimo detto popolare che tuttora si tramanda. Purtuttavia, sebbene i nostri avi ci abbiano raccomandato a più riprese che guidare adagio è indice di prudenza, va ricordato che il Legislatore commina sanzioni amministrative anche nei confronti di chi, persuaso di star agendo con accortezza, finisce col porre a serio repentaglio il regolare flusso della circolazione.
L’art. 141 del Codice Stradale, al comma sesto, proibisce espressamente a tutti i conduttori di veicoli di circolare ad una velocità talmente esigua da provocare un significativo intralcio al regolare flusso della circolazione, ovvero da costituire un pericolo – anche solo potenziale – per gli altri utenti della via.
Proseguendo nella lettura della disposizione in esame, si nota che l’alinea conclusivo – segnatamente, l’undicesimo – prevede che il trasgressore soggiace ad una sanzione amministrativa il cui importo varia da quarantadue a centosettantatré euro, in proporzione alla gravità dell’illecito.
Vi sono, inoltre, situazioni in cui l’ente proprietario di una strada (specie se quest’ultima è a scorrimento veloce), imponga, in ossequio alla previsione ex art. 142 C.d.S., un limite di velocità minimo per percorrerla: detto limite viene reso noto agli utenti mediante apposita segnaletica verticale, avente forma circolare e fondo blu, su cui ne è impresso, in bianco, l’ammontare.
La sanzione prevista laddove tale disposto venga disatteso è identica a quella contemplata dall’art. 141 in relazione all’eccessiva lentezza che sia fonte d’intralcio alla circolazione e/o pericolosa per chiunque si avvalga della rete stradale.
Alla luce della disamina fin qui compiuta, emerge che anche il guidar troppo piano può dar luogo a conseguenze giuridiche tutt’altro che piacevoli!
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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Adriano Javier Spagnuolo Vigorita
Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del Jobs Act (relatore il prof. Francesco Santoni), Adriano Spagnuolo Vigorita (noto anche con il soprannome di "Javier") ha iniziato il suo percorso forense in seno ad un rinomato studio legale napoletano, ove ha sviluppato le proprie capacità di ricerca e, contestualmente, incrementato le conoscenze giuridiche acquisite, con particolare riguardo al diritto civile e del lavoro.
Si occupa attualmente della cura di liti giudiziali e stragiudiziali nelle cennate materie e, dal 20 gennaio 2022, è pienamente abilitato all'esercizio dell'avvocatura, professione dei suoi avi.
Parla fluentemente l'inglese ed il tedesco, appresi durante le sue numerose esperienze all'estero, ed è in grado di comprendere la lingua spagnola.
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