Guida in stato di ebbrezza e prelievo ematico, obbligatoria l’assistenza del difensore di fiducia
Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 1758
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in epigrafe.
Infatti, è stato ribadito il principio secondo cui sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria.
Dovranno, pertanto, ritenersi inutilizzabili i risultati dei prelievi effettuati e che risultino sprovvisti degli obbligatori requisiti informativi di cui sopra.
I fatti.
Con la sentenza resa in data 07.02.2017 la Corte d’appello di X, in integrale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava Tizio responsabile del reato di cui all’articolo 186 co.1 lett. b CdS, comma 2 bis e 2 sexies, per aver condotto la propria autovettura sotto l’influenza di sostanze alcoliche e lo condannava, quindi, alla pena di mesi uno di reclusione e con l’ammenda di €.xx.
La sentenza di primo grado, invero, aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto, rilevando, in conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, l’inutilizzabilità delle analisi che avevano individuato il tasso alcolemico mediante prelievo ematico, effettuato senza previo avviso rivolto all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Nella sentenza di assoluzione si dava atto che la richiesta di analisi ematiche proveniente dagli operanti di polizia fosse priva elementi che dessero prova che il prelievo fosse stato eseguito nell’ambito di protocolli sanitari aventi finalità terapeutiche.
La Corte d’appello, dietro impugnazione del procuratore generale, asseriva come i prelievi effettuati in nosocomio a seguito di incedente stradale fossero utilizzabili nel processo quali prove documentali, a nulla rilevando la mancanza di consenso alla loro effettuazione.
L’imputato, infatti, era stato trasportato d’urgenza in ospedale ed ivi sottoposto ad esami, tra cui quello ematologico, secondo il normale protocollo sanitario.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso in Cassazione deducendo, quale unico motivo di gravame, la violazione di legge e vizio di motivazione. Asseriva, infatti, che la Corte fosse incorsa in errore nella ricostruzione della dinamica fattuale.
Infatti, a detta dell’imputato, gli esami ematochimici ai quali egli veniva sottoposto e che, peraltro venivano giustificati dal regolare protocollo sanitario, non erano in realtà previsti e né tantomeno necessari.
Il tutto risultava suffragato dalle risultanze probatorie dalle quali poteva, incontrovertibilmente, desumersi come non vi fosse il benché minimo indizio che l’infortunio occorso all’imputato (peraltro un modesto trauma di tipo ortopedico) richiedesse un trattamento sanitario nel quale erano previsti esami ematici.
Riteneva, quindi, corretta l’interpretazione offerta dal Giudice di prime cure che aveva considerato l’esito del prelievo ematico inutilizzabile in quanto effettuato “in assenza di elementi che diano prova che il prelievo ematico sia stato eseguito nell’ambito di un protocollo medico o di pronto soccorso anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure mediche”.
Sulla base delle suesposte doglianze, quindi, l’imputato riteneva gli esiti delle analisi inutilizzabili, non essendo stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ed essendo effettuato il prelievo esclusivamente su richiesta degli operanti.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte, sovvertendo il giudizio di primo grado ha considerato l’impugnazione fondata.
Ha, infatti, ritenuto inutilizzabile il risultato delle analisi effettuate sulla persona di Tizio presso la struttura sanitaria nella quale egli era ricoverato.
Ciò poiché risultava per tabulas che Tizio, una volta instauratasi la procedura per la verifica del tasso alcolemico richiesto dal personale di Polizia, non fu avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e, soprattutto, che tale eccezione fu tempestivamente sollevata dalla difesa dello stesso imputato in primo grado.
Come asserito dagli Ermellini, la questione sottesa al caso di specie non risulta essere la verifica del consenso prestato da Tizio al prelievo ematico, bensì la verifica che il prelievo sia avvenuto nell’ambito di protocolli attivati dalla struttura sanitaria per fini terapeutici.
Ciò poiché, solo in tale ultimo caso, pure in mancanza dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, gli esiti del prelievo ematico potranno essere utilizzati ai fini di prova nel giudizio.
Giova, a tal riguardo, ribadire come non occorra la prestazione di uno specifico consenso al prelievo ematico effettuato presso la struttura sanitaria ove il conducente sia stato trasferito a seguito di incidente stradale, per la verifica del tasso alcolemico.
Tuttavia, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. ed art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria.
Per quanto sopra detto, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto inutilizzabile il risultato del prelievo effettuato sulla persona dell’imputato in occasione del suo ricovero presso il pronto soccorso dell’ospedale ed ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
In conclusione, quindi, nel caso di un sinistro stradale con conseguente trasferimento presso qualsiasi struttura sanitaria non occorre la prestazione di uno specifico consenso al prelievo ematico.
Tuttavia, qualora il suddetto prelievo ematico avvenga non già all’interno dei regolari protocolli sanitari ma bensì risulti autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria sussiste l’obbligo di informazione, che deve essere per l’appunto rivolto al soggetto coinvolto, di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp att. c.p.p.
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Andrea Ribichesu
Nell’anno accademico 2015/2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Giurisprudenza, riportando la votazione di 105/110 e discutendo una tesi in diritto privato comparato dal titolo “Responsabilità del produttore e azione collettiva: profili comparatistici”.
È iscritto all’albo dei dottori praticanti Avvocati di Sassari dal 26 Novembre 2015.
Dal 26 Luglio 2018 ha intrapreso una collaborazione con il quotidiano giuridico Giuricivile, Rivista scientifica di diritto e giurisprudenza civile (ISSN: 2532-201X), pubblicata su internet all’indirizzo https://giuricivile.it, ottenendo mensilmente la pubblicazione dei seguenti articoli giuridici riguardanti il diritto civile:
• 10/08/2018 “Azione revocatoria del fondo patrimoniale: il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore” ;
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• 05/12/2018 “Compensazione delle spese legali alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali”;
• 09/01/2019 “Responsabilità per i danni cagionati da animali: la giurisprudenza”;
• 30/01/2019 “Circolazione stradale: la responsabilità del conducente dello scuolabus”;Dal 15/01/2019 ha intrapreso una collaborazione con la Rivista scientifica Salvis Juribus (ISSN: 2464-9775), Salvisjuribus.it, vantante un ampio network di cultori della materia giuridica nonché inserita nel portale ROAD patrocinato dall’UNESCO come portale scientifico open access, ottenendo la pubblicazione, presso la medesima, dei seguenti articoli di diritto penale:
• 24/01/2019 “Maltrattamento di animali: è reato impedire al cane di abbaiare”;
• 17/02/2019 “Inviare missive con accluse foto dal contenuto erotico non integra il reato di molestia ex art. 660 c.p.”Dal 25/02/2019 collabora con la nota Rivista Giuridica online “Diritto & Diritti” (ISSN 1127-8579) (www.Diritto.it), fondata nel 1996 dal Dott. Francesco Brugaletta, Magistrato del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania e pubblicista, nonché componente della Commissione Informatica del Consiglio di Stato, ottenendo la pubblicazione dei seguenti contributi mensili:
• 25/02/2019 “L’abituale accompagnamento di una donna nel luogo in cui essa si prostituisce integra il reato di favoreggiamento della prostituzione”.
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