Claims made: nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22437/2018 depositata il 24/09/2018, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il modello dell’assicurazione della responsabilità con clausole claims made, legato alla richiesta di risarcimento formulata dal soggetto danneggiato, non incide sulla funzione assicurativa del contratto giacché deroga consentita dall’art 1917 c.c. Conseguentemente non si impone un giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322 co. 2 c.c.; per le Sezioni Unite, dunque, l’assicurato può invocare tutela in termini di effettività in caso di : responsabilità risarcitoria precontrattuale, nullità del contratto per difetto di causa in concreto, conformazione del rapporto in caso di clausola.
In pratica le Sezioni Unite affermano, riprendendo in parte quanto già statuito nella pronuncia n. 9140 del 2016, che dette clausole rappresentano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile di cui all’art. 1917 co.1 c.c. Difatti la domanda risarcitoria viene a operare solo se sia presentata dal terzo danneggiato nel periodo di vigenza della polizza. La Suprema Corte evidenzia che tali clausole nascono dalla prassi commerciale attuata come risposta all’aumento dei costi per l’indennizzo generato dall’espansione della tutela risarcitoria in particolar modo ai danni lungo-latenti. Si definiscono tali i danni rispetto ai quali il momento dell’inflizione del pregiudizio a opera dell’autore dell’illecito non coincide con il momento della sua percezione da parte del danneggiato. Rientrano in tale categoria sia danni derivanti da prodotti difettosi e da responsabilità professionale che quelli in ambito sanitario, i quali hanno condotto le imprese di assicurazione a circoscrivere l’operatività della assicurazione ai soli sinistri reclamati durante la vigenza del contratto. In tal modo si consente alla compagnia “di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi”.
La pronuncia ricorda quanto complesso e variegato sia il fenomeno in esame e che la riduzione alle categorie generali di suddette clausole in “pure” e “impure” ha una mera valenza semplificativa. Con le prime s’intendono quelle imperniate sulla richiesta risarcitoria inoltrate nel periodo di efficacia della polizza indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. Con le seconde, invece, ci si riferisce a quelle che operano là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervenga nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte attuate in precedenza. A titolo esemplificativo richiamano le clausole di ultrattività o postume volte a rendere effettiva la copertura assicurativa rispetto a claims intervenute anche in un certo arco temporale successivo alla scadenza del contratto deeming clause, dirette a consentire all’assicurato di comunicare all’assicuratore anche le circostanze di fatto, da questi conosciute durante il contratto e, da cui, in futuro, potrebbe scaturire una richiesta risarcitoria.
Segnatamente la Suprema Corte, richiamando gli ordinamenti di Francia, Spagna e Belgio i quali hanno riconosciuto a livello di diritto positivo il modello di assicurazione “on claims made basis”, afferma che un analogo processo di positivizzazione si è attuato nell’ordinamento italiano seppur con riferimento a particolari settori ovvero in materia di responsabilità medica e in quella che prevede l’obbligo assicurativo in capo agli esercenti la libera professione. La prima disposizione che viene in rilievo è l’art. 11 della legge 24/2017 che prevede un’operatività retroattiva della garanzia assicurativa, per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti alla conclusione della polizza, purché denunciati durante la sua vigenza. Inoltre, in caso di cessazione dell’attività professionale, è contemplato un periodo di ultrattività della copertura, per le richieste risarcitorie formulate entro i dieci anni successivi, riferite a fatti verificatisi durante la vigenza del contratto. E’ di tutta evidenza che il meccanismo individuato dalla norma non sia quello codicistico descritto nell’art. 1917 c. 1 c.c. Lo stesso dicasi per la seconda disposizione, di cui all’art. 3 c. 5 lett.e, d.l. 138/2011, in cui è previsto un periodo di ultrattività decennale per le richieste risarcitorie formulate dopo la scadenza della polizza, ma originate da fatti avvenuti durante la sua operatività. Si tratta di un classico esempio di clausola del tramonto (sunset clause). In ambito forense, non può non citarsi inoltre l’art. 2 del D.M. 22 settembre 2016, che ha previsto una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessino l’attività nel periodo di vigenza della polizza, escludendo la possibilità per l’assicuratore di recedere dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività. Detto ciò la pronuncia si preoccupa di risolvere il dibattito sul tema della legittimità della clausola claims made come modello assicurativo per la responsabilità civile che si era posto con l’ordinanza di rimessione n. 1465/2018.
Appare doveroso un breve excursus sui due motivi sottoposti al vaglio della Corte. La prima è se: nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c. ovvero, nell’assicurazione della responsabilità civile, dall’art. 1917, comma primo, c.c. Si è osservato preliminarmente che nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti di elevare a rango di sinistri fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c., ovvero nell’assicurazione della responsabilità civile, dall’art. 1917 c.c. Si è ritenuto che il sinistro sia solo un evento dannoso, non voluto dall’assicurato. Pertanto mentre l’autonomia negoziale si esplica nella sua interezza con riferimento al rischio assicurabile, ciò non potrebbe dirsi rispetto al sinistro. Quest’ultimo è, infatti, un elemento qualificante del tipo contrattuale del rapporto di assicurazione ed è una linea di discrimine con la scommessa. La seconda questione che si è posta alla Corte è se: nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito». In altre parole il rimettente ha messo in discussione la meritevolezza della clausola in questione poiché attribuirebbe all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato rappresentato dalla riduzione del periodo effettivo di copertura assicurativa, senza alcuna contropartita.
La Corte decide di dare una risposta unitaria, agli interrogativi posti dall’ordinanza di rimessione, al fine di risolvere anche le problematiche sottese agli stessi che concernono la tipicità, la meritevolezza degli interessi coinvolti e il piano della validità delle clausole claims made. Dapprima la Corte sostiene che il modello claims made si collocano nell’area della tipicità legale, intesa come copertura dai rischi per danni i cui effetti avvengono a distanza di tempo rispetto al momento in cui si sono prodotti. Ripresenta l’assicurabilità dei rischi pregressi, così come statuito dalla precedente sentenza n. 9140/2016, poiché riguarda una sola componente del rischio ovvero il comportamento colposo dell’assicurato mentre permane l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi. La Corte statuisce che le claims made non hanno natura vessatoria in quanto delimitano l’oggetto del contratto e non sono limitative della responsabilità. Difatti il modello contrattuale basato sulle claims made rientra nell’assicurazione della responsabilità civile e rappresenta una deroga pattizia all’art. 1917 c. 1 c.c. consentita dall’ordinamento ai sensi dell’art. 1932 c.c. e confermata dalle recenti scelte legislative sopra menzionate. Conseguentemente vi è il superamento del giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., esso ha come presupposto l’aticipicità contrattuale e, quindi, opera solo con riferimento alle manifestazioni di autonomia negoziale che non rivengono il proprio referente nel tipo disciplinato dalla legge.
La Corte cerca, inoltre, di risolvere alcune criticità che erano emerse con la sentenza precedente e statuisce che con riguardo alla fase prodromica alla conclusione del contratto secondo il modello claims made l’impresa assicurativa, o i suoi intermediari, deve assolvere in modo trasparente agli obblighi informativi. Il fine è di tutelare l’altro contraente e di garantire una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze. La violazione di tali obblighi nella fase precontrattuale potrà dunque dar luogo a una responsabilità precontrattuale con possibile annullamento del contratto qualora vi siano vizi del consenso. La Corte si sofferma poi sul contenuto negoziale del contratto di assicurazione della responsabilità civile on claims made. A tal proposito viene in rilievo l’indagine sulla causa in concreto del contratto ovvero quella che ne rappresenta lo scopo pratico, gli interessi che il negozio intende realizzare quale funzione individuale dello stesso. In altri termini occorre verificare la sussistenza della stessa e la sua liceità. E’ necessario, allora, anche indagare il rispetto del principio di buona fede contrattuale al fine di verificare se il contratto contenente clausole claims made presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio.
La recentissima sentenza delle Sezioni Unite con un iter argomentativo complesso costituisce una novella applicativa all’esito di un percorso giurisprudenziale ampiamente discusso in tema di responsabilità civile con clausole on claims made che troverà ampia applicazione nella prassi.
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Paola Cornacchia
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- Claims made: nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite - 16 November 2018