Class action: cos’è e chi può richiederla

Class action: cos’è e chi può richiederla

La class action (o azione di classe o ancora, azione risarcitoria) è prevista dall’ articolo 140 bis del codice del consumo, ed è un mezzo a tutela di più consumatori con interessi omogenei, per ottenere un risarcimento del danno dal medesimo produttore. Essendo un’azione volta a chiedere un risarcimento potrà essere chiesta solo a seguito di un danno cagionato.

Gli obiettivi dell’azione sono: ottenere l’accertamento della responsabilità dell’imprenditore/produttore e ottenere da questo un risarcimento economico del danno e un’eventuale riparazione a quanto cagionato.

Chi può promuoverla e chi può aderirvi? Può essere promossa da singoli consumatori, da un’associazione di consumatori o da comitati. Può aderire qualunque consumatore che ha usufruito di servizi o acquistato beni dallo stesso produttore.

La domanda si può effettuare inserendosi nel relativo fascicolo informatico, inserendo tutti gli elementi che hanno spinto il soggetto a intraprendere l’azione.

Inoltre, è possibile aderire ad una class action già iniziata. La persona interessata che viene a conoscenza di una class action che ha ad oggetto lo stesso tipo di risarcimento del danno che lo riguarda, può fare domanda al Tribunale tramite pec o fax per poter essere inserito.

E’ importante sottolineare, che una volta promossa una class action, il consumatore non potrà più agire individualmente contro quello stesso imprenditore o produttore, e inoltre non si potrà aderire a più class action simili.

Come viene avviata l’azione risarcitoria? Si inizia tramite atto di citazione e, in primis vi sarà un controllo di ammissibilità dell’azione che verrà rigettata nel caso in cui venga vista una disomogeneità degli interessi dei consumatori che la promuovono e una manifesta infondatezza delle richieste.

Una volta effettuato il controllo, in caso di accoglimento dell’azione, il giudice determina la somma che l’impresa deve risarcire ad ogni consumatore oppure assegna alle parti un termine di 90 giorni per accordarsi sulla somma da ottenere tramite dei parametri stabiliti da tenere in considerazione. Se il termine decorre senza accordo delle parti, sarà il giudice stesso a determinare l’importo.

Una novità è rappresentata dalla possibilità di presentare da parte del giudice, proposte transattive alle parti (art.185-bis c.p.c), ovvero di tentare di accordare proponendo una conciliazione.


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