Clausola del cowboy

Clausola del cowboy

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema della validità ed efficacia della clausola roulette russa.

Tale clausola, al verificarsi di una situazione di stallo societario attribuisce a ciascun socio la facoltà di rivolgere all’altro un’offerta di acquisto della sua partecipazione ad un dato prezzo, il quale potrà a sua volta accettare, cedendo la propria partecipazione, ovvero acquistare la partecipazione del proponente al medesimo prezzo.

Caso di scuola è quello in cui vi sono due soci al 50% e per modificare lo statuto è necessaria la maggioranza del capitale, ma i soci sono in disaccordo.

La Russian roulette prevede che, al verificarsi di determinate situazione di stallo, venga attribuita la facoltà ad uno o entrambi i soci di rivolgere all’altro un’offerta irrevocabile di acquisto della propria partecipazione al capitale sociale, ad un prezzo prestabilito dallo stesso offerente. L’oblato, a sua volta, risulta titolare di un’alternativa: può accettare l’offerta pervenuta da chi ha attivato il meccanismo della clausola, ovvero acquistare egli stesso la partecipazione del proponente al medesimo prezzo.

La questione giuridica discussa è se sia necessario o meno il correttivo, dove per correttivo si intende che il prezzo offerto dal proponente, offerto dal socio che prende l’iniziativa, debba o meno essere minimo al valore di liquidazione delle azioni.

Secondo una recentissima pronuncia della Cassazione n. 22375 del 2023 la risposta è no, in quanto non verrebbe a crearsi una situazione di soggezione, essendoci la libertà di scelta. Sussiste, pertanto, a parere dei Giudici, una situazione di equità decisionale tra le parti all’interno della clausola, secondo l’impostazione propria anche della giurisprudenza americana, che considera la clausola di roulette russa  come presumptively fair, ossia valida in linea di principio, salvo i casi di possibile abuso. In particolare, l’equilibrio troverebbe fondamento nella c.d. cake-cutting rule, in base alla quale one person cuts the cake into two pieces and the other person picks first. In definitiva, se la torta viene tagliata da colui che attiva la clausola, a scegliere la fetta è il soggetto oblato, spettando allo stesso decidere se vendere le proprie partecipazioni al prezzo unilateralmente stabilito dall’altro oppure acquistarle al medesimo prezzo.

Tuttavia, sembrerebbe più sostenibile l’orientamento più tuzioristico del Consiglio Notarile di Milano (massima n.181), che sostiene la necessità dell’applicazione del principio dell’equa valorizzazione in quanto, pur non sussistendo una situazione di soggezione, tale principio costituisce un criterio generale da applicarsi tutte le volte in cui vi sia un rischio di “estromissione” dalla società.


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