Coltivazione domestica di piante stupefacenti destinata ad uso personale: è reato? Le Sezioni Unite fanno chiarezza
Cass., Sez. un., sent. 19 dicembre 2019 (dep. 16 aprile 2020), n. 12348, Pres. Carcano, Est. Andronio, ric. Caruso
“Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”
Sommario: Premessa – 1. La condotta della coltivazione al vaglio della Corte Costituzionale – 2. Le Sezioni Unite sulla coltivazione domestica – 3. Conclusioni
Premessa
La disciplina in materia di stupefacenti è contenuta – come noto – all’interno del D.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. stupefacenti).
Ai fini che qui ci occupano rivestono un ruolo centrale le disposizioni contenute all’interno degli artt.73 e 75.
L’art.73 disciplina e sanziona determinate condotte – produzione, detenzione e, più in generale, diffusione di sostanze stupefacenti – che, per il particolare disvalore sociale espresso, vengono considerate dal Legislatore penalmente rilevanti.
Si tratta di una norma cd. a più fattispecie in quanto al suo interno contiene singole ipotesi delittuose autonome, che si distinguono in base all’oggetto materiale della condotta (droga “pesante” o “leggera” alla luce delle classificazioni tabellari predisposte a livello ministeriale) e al grado di offensività complessivamente espresso (co.5), e che, pertanto, possono fra loro concorrere.
L’art.75 fa invece riferimento alle condotte di importazione, esportazione, acquisto e detenzione che – se destinate dall’agente ad un uso esclusivamente personale – integrano un illecito amministrativo non essendo considerate tali da configurare, in ossequio al criterio ponderale, fattispecie penalmente rilevanti.
Attorno all’attività di coltivazione di specie vegetali dalle quali è ricavabile sostanza psicotropa si è sollevato un forte dibattito giurisprudenziale: tale condotta è infatti richiamata dall’art.73 e non anche dall’art.75 che non ne fa espressa menzione.
1. La condotta della coltivazione al vaglio della Corte Costituzionale
Il fatto che la condotta di coltivazione non sia contemplata nella più lieve forma dell’illecito amministrativo ha sollevato in primis dubbi di legittimità costituzionale: in numerose rimessioni si lamentava infatti un’irragionevole presunzione di offensività operante nel solo ambito della coltivazione e una disparità di trattamento sanzionatorio fra la stessa, in quanto integrerebbe sempre un’ipotesi penalmente rilevante a prescindere dalla destinazione, e le altre condotte contemplate dalla normativa che, nel caso in cui siano finalizzate ad un uso personale, configurerebbero un illecito amministrativo.
È tuttavia ormai consolidato nell’ambito della giurisprudenza costituzionale l’orientamento che ne ammette la legittimità [1].
Tale impostazione è stata da ultimo condivisa da una recente pronuncia che, nel dichiarare infondata la questione sollevata dall’autorità rimettente, ha condotto l’analisi della questione attraverso le lenti del principio di offensività: principio cardine dell’ordinamento penale e che opera su due diversi piani [2].
Nella sua accezione astratta il principio di offensività rappresenta il canone che orienta la selezione delle fattispecie incriminatrici: è rimesso però alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare i comportamenti penalmente rilevanti considerati lesivi di beni giuridici di cui l’ordinamento garantisce la tutela, ammettendo anche la prospettazione di fattispecie delittuose a tutela anticipata volte a sanzionare la semplice messa in pericolo del bene-interesse protetto.
Al contempo tale principio – puntualizzano i giudici della Consulta – opera anche in concreto quale criterio interpretativo-applicativo nelle mani dell’operatore: questi effettua l’analisi del caso concreto volta ad escludere che condotte prive di qualsiasi attitudine lesiva vengano sussunte all’interno della fattispecie incriminatrice.
Nel tracciare l’iter logico giuridico attraverso il quale ha statuito la legittimità dell’art.75 del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui non contempla la coltivazione il Giudice delle Leggi muove altresì dai particolari caratteri che contraddistinguono la condotta de qua che appare maggiormente offensiva se posta a confronto con le altre.
A tal proposito è stato osservato come essa sia idonea ad aumentare la quantità di droga presente all’interno del mercato illecito in misure non facilmente predeterminabili rappresentando per tali ragioni un concreto pericolo per la salute collettiva.
In secondo luogo un regime sanzionatorio più rigido appare comprensibile anche alla luce del difetto di un nesso di immediatezza fra la coltivazione della sostanza e il consumo personale della stessa: legame che invece sussiste rispetto a detenzione, acquisto e importazione, che sono direttamente riconducibili all’uso stesso, e che rende non irragionevole la configurazione di un più mite illecito amministrativo.
La natura di fattispecie penale a pericolo presunto all’interno della quale viene sussunta la condotta della coltivazione viene pertanto considerata in linea con il principio di offensività e col criterio di ragionevolezza che ne rappresenta fondamentale corollario. Tuttavia rientra nei poteri conferiti al giudice di merito appurare in concreto l’assoluta inidoneità della condotta di coltivazione a ledere il bene giuridico protetto facendo a tal proposito leva sulla figura del reato impossibile (art.49 c.p.) e altresì tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del comportamento oggetto del giudizio.
2. Le Sezioni Unite sulla coltivazione domestica
Fatta chiarezza sulla legittimità costituzionale della disciplina vigente in tema di coltivazione di stupefacenti occorre fare riferimento alla recente pronuncia delle Sezioni Unite in commento tesa a dirimere l’annoso contrasto giurisprudenziale nell’ambito della coltivazione domestica.
La Corte, nell’affrontare la questione de qua, ripercorre le principali pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo.
Risale al 2008 l’importante approdo attraverso il quale le Sezioni Unite affermano che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di specie vegetali dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando il prodotto sia destinato ad uso personale [3].
La decisione condivide le argomentazioni dei precedenti della giurisprudenza costituzionale da cui prende le mosse: l’irrilevanza della destinazione d’uso della sostanza stupefacente si pone a ben guardare in linea con il particolare grado di offensività in astratto attribuito alla condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti. La rigidità di tale impostazione viene però temperata dalla possibilità, riservata al giudice di merito, di mandare esente da responsabilità il coltivatore domestico in seguito alla verifica negativa dell’offensività in concreto della condotta. L’impostazione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite lascia però irrisolti alcuni interrogativi: non è chiaro se il giudice, nel vagliare la lesività in concreto della condotta, debba rifarsi al quantitativo di sostanza stupefacente ricavabile al momento di rinvenimento della coltivazione o all’attitudine della stessa a produrla al termine del processo di maturazione tramite un giudizio prognostico.
Più di recente il contrasto ermeneutico si è spostato sul concetto di offensività in concreto.
Per un primo orientamento occorre verificare – alla luce di un giudizio predittivo – se la pianta, conforme al tipo botanico vietato, risulta idonea a giungere a maturazione e a produrre, all’esito di un fisiologico sviluppo, sostanze ad effetto stupefacente. A tal fine a nulla rileva lo stato di maturazione raggiunto dalla coltivazione al momento in cui viene rinvenuta.
Tale impostazione muove da un’interpretazione letterale-sistematica dell’art.73 che – a parere della Corte – ha inteso incriminare la coltivazione di determinate specie vegetali ex se considerata, senza specificare il grado di maturazione delle stesse.
Altresì, facendo riferimento al solo quantitativo di sostanza drogante rilevata al momento del controllo delle forze dell’ordine si rischierebbe una disparità di trattamento fra condotte analoghe e di cui si viene a conoscenza in momenti temporali distinti [4].
Secondo un’altra impostazione – a parte la corrispondenza alla specie botanica – è richiesto l’accertamento di un quid pluris: il concreto pericolo di aumento dello stupefacente in circolazione e di ulteriore diffusione dello stesso [5].
È all’interno del quadro interpretativo appena tracciato che si inserisce la pronuncia cui è approdato il Supremo Collegio a Sezioni Unite.
La Corte, nel tentare di superare il contrasto di vedute che continua a rendere sempre più complessa l’attività dell’operatore di diritto, cerca di fissare alcuni punti fondamentali in materia di coltivazione domestica.
Nel risolvere la questione i giudici si affidano a due principi cardine del sistema penale: rincipio di tipicità; principio di offensività nella sua accezione concreta.
Alla luce del principio di tipicità, che coincide con la riconducibilità della concreta condotta incriminata alla fattispecie astratta, le Sezioni Unite effettuano tre considerazioni [6].
In primo luogo – osserva la Corte – affinché si possa parlare di attività di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti occorrono: la conformità della pianta al tipo botanico vietato e la sua attitudine, anche in base alle tecniche impiegate, a produrre sostanza drogante.
Nel motivare la propria posizione le Sezioni Unite affermano altresì che l’impostazione della sentenza Di Salvia del 2008 debba essere in parte rivista: se da un lato risulta indubbio il vulnus cui la salute collettiva si espone innanzi a condotte di coltivazione di specie vegetali vietate dall’ordinamento, d’altro canto appare eccessivo ricondurre indiscriminatamente e aprioristicamente nell’alveo della fattispecie penale qualsiasi attività di coltivazione, seppure realizzata per destinare il prodotto a uso personale.
È a tal proposito che la Corte non si limita a stabilire che la coltivazione domestica, alla luce di un approccio ermeneutico restrittivo, non rientra nella condotta astrattamente prevista all’art.73 d.P.R. 309/1990 quando, sulla base di un giudizio prognostico, risulti inidonea ad aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti, ma indica anche i criteri cui il giudice deve rifarsi al momento del giudizio per verificare con elevata certezza il livello di produttività della coltivazione.
A tal fine, ed è questo il punto di novità della pronuncia, si fa riferimento a taluni presupposti oggettivi quali la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, le rudimentalità delle tecniche impiegate, lo scarso numero di piante e l’oggettiva destinazione all’uso esclusivamente personale del coltivatore. È la sussistenza di tali indizi che, facendo venir meno la tipicità della condotta, scongiura la contestazione dell’illecito penale.
Le Sezioni Unite proseguono nella trattazione della questione di diritto alla luce del principio di offensività in concreto: criterio interpretativo affidato al giudice il quale è tenuto a verificare che la condotta di coltivazione domestica – oltre a presentare i requisiti di tipicità – abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene tutelato. Pertanto ove il prodotto della coltivazione non contenga un effetto stupefacente in concreto rilevabile il reato non potrà essere ritenuto sussistente. È a tal proposito che – puntualizza la Corte – non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza del controllo dovendosi operare, nel caso di coltivazione non ancora giunta a maturazione, un giudizio di previsione tenendo anche conto dei parametri oggettivi di cui sopra.
In conclusione i giudici delle Sezioni Unite individuano tre diverse risposte sanzionatorie dinanzi all’ipotesi di coltivazione domestica a seconda dell’entità della condotta: è lecita la coltivazione diretta all’autoconsumo per mancanza di tipicità alla luce dei parametri oggettivi suesposti, nonché la coltivazione avente carattere industriale non autorizzata che, per mancanza di offensività in concreto, non sia idonea a produrre sostanza stupefacente; configura l’illecito amministrativo di cui all’art.75 del d.P.R. 309/1990 la detenzione di sostanza stupefacente destinata ad uso personale anche se ottenuta attraverso una coltivazione penalmente lecita; sono comunque applicabili alla coltivazione considerata penalmente illecita la condizione di non punibilità di cui all’art.131 bis c.p., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l’art.73 co.5 del d.P.R. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto alla luce di un’analisi complessiva della condotta.
3. Conclusioni
Alla luce della decisione in commento emerge ancora una volta la precipua importanza dei principi fondanti il diritto penale nella risoluzione delle questioni interpretative che spesso accendono, come nel caso di specie, forti contrasti giurisprudenziali.
La soluzione cui perviene la Suprema Corte appare di certo apprezzabile in quanto idonea a fornire all’interprete i giusti mezzi per discernere la coltivazione penalmente rilevante da quella lecita.
Nella speranza che l’orientamento appena esposto venga applicato dalla giurisprudenza di merito non può che auspicarsi un intervento legislativo che chiarisca in via definitiva i termini della questione.
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[1] Corte cost. sent. n. 360 del 1995; Corte cost. sent. n. 265 del 2005; Corte cost. sent. n 225 del 2008.
[2] Corte cost. sent. n. 109 del 2016.
[3] Cass. pen. Sez. Unite, n. 28605 del 2008 (Di Salvia)
[4] Cass. pen. n. 52547 del 22.11.2016; Cass. pen. n. 53337 del 23.11.2016; Cass. pen. n.35654 del 28.4.2017
[5] Cass. pen. n. 33835 del 8.4.2014; Cass. pen. n. 8058 del 17.2.2016; Cass. pen. n. 36037 del 22.2.2017
[6] Sul tema si rimanda a G. Fiandaca, Diritto Penale parte generale, Zanichelli, 2019
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Giacomo Maggio
Laureatosi presso l'Università degli studi di Palermo nel 2016 con la votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi di Diritto commerciale dal titolo "La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata".
Dal 2016 al 2018 svolge, con esito positivo, il tirocinio ex art.73 d.l. 69/2013 presso gli uffici giudiziari della Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia, coadiuvando il pubblico ministero nell'attività processuale con particolare riguardo all'area dei delitti contro il patrimonio e contro la persona.
Nel 2019 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense riportando la massima votazione all'esame orale.