Come chiedere il rimborso del Canone Rai
Con comunicazione Prot. n. 125604/2016 del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, con le relative istruzioni.
Tale provvedimento specifica come il modello è utilizzato per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica ma non dovuto, da parte del titolare del contratto o degli eredi.
L’istanza di rimborso può essere presentata:
telematicamente:
a) direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline
b) tramite gli intermediari abilitati;
Si specifica che l’applicazione web è resa disponibile a partire dal 15 settembre 2016.
a mezzo del servizio postale con raccomandata, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, l’istanza di rimborso può essere inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino
è importante ricordare che la ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente a copia dell’istanza di rimborso inviata sia in maniera telematica che a mezzo del servizio postale, deve essere conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale per essere esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
l modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it.
Le motivzioni alla base della richiesta di rimborso devono essere specificate sul modello, riportando una delle seguenti causali:
a) MOTIVO 1; il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha compiuto il 75° anno di età e ha un reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro e, per questi motivi, ha presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva;
b) MOTIVO 2; il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni nternazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
c) MOTIVO 3; il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito;
d) MOTIVO 4; il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
e) MOTIVO 5; il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
f) MOTIVO 6; altri motivi diversi dai precedenti.
La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso è effettuata dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.
I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle entrate.
Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.
A fronte delle suddette disposizioni dell’Agenzia sul tema non si può far altro che paventare un’ottica di “lavoro a metà”. Se si tiene conto, infatti, delle indicazioni dei giorni scorsi in merito alla possibilità di pagamento della sola quota energia ci si chiede il motivo per cui il consumatore, a meno che non sbagli per noncuranza, debba scegliere di pagare e poi chiedere il rimborso.
Si specifica, inoltre, che il termine dei 45 giorni sancito non pare idoneo a dare una certezza, dato che inizia a spirare dall’invio delle informazioni dall’agenzia alla società elettrica, facendo pensare tempistiche non ben note.
Quello che ci si aspettava, probabilmente, era un provvedimento che specificasse quanto “postato” dall’Agenzia sulla sua pagina facebook e poi, ovviamente, indicasse le modalità di rimborso per chi avesse già pagato.
In pratica, il consumatore che si ritrova l’ illegittimo addebito dei 70 euro previsti si trova nella condizione di scegliere se non pagare, effettuando il pagamento della sola quota energia in base alle mere indicazioni dell’Agenzia via social network, o pagare e attendere di inoltrare la domanda in via telematica.
Appare plausibile pensare che la maggioranza sia tentata dal seguire la strada del mancato pagamento ma, l’assenza di specificazioni a riguardo, fa rivivere i dubbi già paventati in precedenza. Ci si chiede, infatti, se il mancato pagamento debba essere anticipato o seguito da idonea comunicazione soprattutto per scongiurare l’applicazione delle sanzioni che, occorre ricordarlo, non sono state modificate dalla novella legislativa.
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Antonella Votta
Roma
Avvocato del Foro di Roma
Collaboro con lo Studio Legale Daidone in Roma.
Svolgo attività di sportello legale presso l'associazione dei consumatori CODICI.
Mediatrice, esperta in ADR e appassionata di comunicazione efficace.
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