Come fare ricorso avverso il giudizio della Commissione Medica Locale patenti

Come fare ricorso avverso il giudizio della Commissione Medica Locale patenti

La  Commissione Medica Locale Patenti è prevista dall’art. 119 del Codice della Strada, ed è  un organo sanitario composto da tre medici di cui uno è presidente, costituita presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia.

Tale organo sanitario è istituito al fine di verificare e di accertare l’idoneità psico-fisica alla guida di soggetti che rientrano in particolari situazioni. Per esempio persone a cui è stata disposta la revisione della patente per guida in stato di ebbrezza, oppure che necessitano di una visita più approfondita su segnalazione dei medici certificatori, o che devono confermare la patente professionale in deroga ai limiti di età.

La Commissione Medica Locale al termine della verifica di tali requisiti rilascia un giudizio di idoneità o di non idoneità alla guida, che può essere temporaneo o permanente e comunica tale giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente Ufficio della Motorizzazione Civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del Codice della Strada. La Commissione  Medica Locale comunica altresì all’Ufficio della Motorizzazione Civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle Commissioni Mediche Locali.

Avverso il giudizio di non idoneità della Commissione può essere proposto ricorso entro trenta giorni all’Unità Sanitaria Territoriale di RFI (Rete Ferrovie Italiane) di riferimento con raccomandata A/R oppure presentarlo personalmente, allegando il modulo di richiesta delle visita unitamente al certificato medico della Commissione e ogni  altra documentazione sanitaria ritenuta utile.

La struttura sanitaria della Direzione Sanità di RFI, ricevuta la richiesta di visita in autotutela, tramite raccomanda A/R all’indirizzo indicato dall’interessato, spedirà una lettera di invito contenente: la data e l’ora della visita, i costi e le modalità di pagamento, gli eventuali accertamenti sanitari da produrre a supporto della richiesta.

Il costo della certificazione conclusiva è di € 250,00. Se il certificato rilasciato dalla CML prevede anche gli accertamenti per la verifica dell’abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti il costo è di € 500,00.

Se la valutazione medica effettuata dall’Unità territoriale Rfi è più favorevole, allora occorrerà che la nuova certificazione medica venga presentata all’Ufficio Motorizzazione Civile per il riesame  e l’eventuale modifica o annullamento in autotutela del provvedimento emesso sulla base della precedente certificazione.

La nuova certificazione medica più favorevole rilasciata da Rfi deve essere presentata all’Ufficio Motorizzazione Civile entro il termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato medico non condiviso della Commissione medica locale.

L’Ufficio Motorizzazione Civile può accettare certificazioni presentate oltre questo limite solo nel caso in cui: il conducente dimostra di aver richiesto la visita medica tempestivamente e nei termini; il ritardo è imputabile unicamente a Rfi.

La nuova certificazione medica più favorevole dovrà essere presentata all’Ufficio Motorizzazione Civile entro il termine massimo di 120 giorni, dopodiché la valutazione della Commissione Medica Locale diventa definitiva.

In alternativa al ricorso presso Rfi esiste anche la possibilità di rivolgersi direttamente al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro  60 gg. oppure presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg..


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Avv. Floriana Similia

L'Avv. Floriana Similia ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione 110/110 con lode, discutendo una tesi dal titolo "La motivazione della sentenza nell'ordinamento italiano e canonico: profili comparatistici". Abilitata all'esercizio della professione forense di Avvocato ed iscritta nell'albo del Foro di Enna. In particolare si occupa di diritto del lavoro, societario, famiglia, tributario, successioni, recupero crediti, esecuzioni, responsabilità medica, sinistri stradali, sfratti, assistenza giudiziale ed extra giudiziale. Ha partecipato alle udienze e alle camere di consiglio civili e penali nonché si è occupata della redazione dei provvedimenti giudiziali come stagista ex art. 73 D.L. 69/2013 con esito positivo presso il Tribunale di Caltanissetta.

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