Come funziona la richiesta di asilo politico in Italia?

Come funziona la richiesta di asilo politico in Italia?

Sommario: 1. Chi è il richiedente protezione internazionale (o asilo)? – 2.  Quali sono le autorità competenti? – 3. Chi ha diritto all’asilo politico? – 4. Chi è il rifugiato? – 5. Quando non è consentito l’ingresso in Italia? – 6. Chi è il titolare di protezione umanitaria? – 7. Chi è il titolare di protezione sussidiaria? – 8. Chi è considerato un migrante irregolare? – 9. Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) – 10. Centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) – 11. Centri di identificazione ed espulsione (CIE)

Breve nota sulle modalità di richiesta della protezione internazionale in Italia, alla luce delle più recenti modifiche normative.

Come funziona la richiesta di asilo politico in Italia? Chi ha diritto allo status di rifugiato? Quali sono le forme di protezione internazionale? Chi decide se un migrante ha diritto a rimanere in Italia o dev’essere espulso?

In Italia, in base all’articolo 10 della Costituzione, lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Nei primi tre mesi del 2016 sono state 16.080 le richieste di asilo presentate in Italia. Nel solo mese di gennaio 2016 (l’ultimo mese di cui sono forniti dati ufficiali nel dettaglio), hanno fatto domanda di asilo 7.505 persone. Delle 6.507 richieste esaminate, 190 hanno dato come esito il riconoscimento dello status di rifugiato, 689 quello di protezione sussidiaria, 1.352 di protezione umanitaria, 4.266 sono state rifiutate. Ma come si fa domanda di protezione internazionale in Italia?

1. Chi è il richiedente protezione internazionale (o asilo)?

Il Richiedente protezione internazionale è la persona che presenta in un altro stato la richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti non decidono in merito alla stessa domanda di protezione.

2. Quali sono le autorità competenti?

Lo status di rifugiato, o di titolare di altra protezione, viene riconosciuto dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 4 D. Lgs. 25/ 2008) , in seguito alla presentazione di una apposita domanda. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione convoca il richiedente. All’audizione può partecipare anche un interprete.

Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr).

Le commissioni territoriali sono attualmente 20 e sono disolocate in varie città d’Italia: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Crotone, Firenze, Foggia, Gorizia, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Verona.

3. Chi ha diritto all’asilo politico?

Chi ha timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Le norme che disciplinano l’asilo sono regolate a livello comunitario dal cosiddetto Regolamento Dublino II, per il quale lo straniero può richiedere la protezione internazionale nello stato dell’Unione europea nel quale per primo mette piede. E sarà quello il paese competente a esaminare la domanda.

4. Chi è il rifugiato?

Il rifugiato è titolare di protezione internazionale, ed è il migrante che in base all’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

Al titolare dello “status di rifugiato” la questura rilascia un permesso con motivo – asilo politico -, rinnovabile, che ha durata di cinque anni e consente l’accesso allo studio, al lavoro, al servizio sanitario e alle prestazioni assistenziali dell’Inps.

Il richiedente asilo ha diritto a circolare liberamente all’interno del territorio dell’Unione europea (tranne Danimarca e Gran Bretagna che hanno la clausola dell’opt-out sulle materie di immigrazione). I rifugiati politici hanno inoltre diritto al ricongiungimento familiare e a chiedere la cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza.

5. Quando non è consentito l’ingresso in Italia?

Ci sono casi in cui non è consentito l’ingresso in Italia agli stranieri che vogliono chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato e in quel caso il migrante può essere respinto alla frontiera. Questo succede quando gli è stato già riconosciuto lo status di rifugiato in un altro paese, se ha commesso crimini di guerra o gravi delitti nel proprio paese, se è stato condannato in Italia per un arresto in flagranza, se risulta pericoloso per la sicurezza dello stato o appartiene ad associazioni di tipo mafioso o terroristico.

Lo status di rifugiato e le forme di protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell’istruttoria effettuata dalla Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione infatti, attraverso decisione scritta può: a) riconoscere lo status di rifugiato; b) non riconoscere lo status di rifugiato e concedere la protezione sussidiaria; c) non riconoscere lo status di rifugiato, ma ritenere che sussistano gravi motivi di carattere umanitario e chiedere alla questura che gli venga dato un permesso di soggiorno per motivi umanitari; d) non riconoscere lo status di rifugiato e rigettare la domanda; e) rigettare la domanda per manifesta infondatezza quando risulta che il richiedente ha presentato domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

6. Chi è il titolare di protezione umanitaria?

La Commissione territoriale, anche se decide di non riconoscere lo status di rifugiato, può decidere di chiedere alla questura di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione umanitaria, nel caso in cui ritiene che esistono gravi motivi di carattere umanitario dal momento che, tornando nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo.

7. Chi è il titolare di protezione sussidiaria?

La protezione sussidiaria è un’ulteriore forma di protezione internazionale. Viene riconosciuta a chi non ha i requisiti di rifugiato, ma comunque ha bisogno di una forma di protezione internazionale perché se ritornasse nel paese di origine potrebbe subire un danno grave. Per danno grave si intende: la condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte, la tortura e la minaccia grave alla vita che deriva da una situazione di conflitto armato.

8. Chi è considerato un migrante irregolare?

Chi entra in Italia senza documenti o chi, entrato regolarmente in Italia, perde in un secondo momento i requisiti per rimanervi.

I cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia sono destinati ai centri per l’immigrazione dove vengono identificati e trattenuti per poi essere espulsi, oppure per accertare i requisiti per la protezione internazionale, nel caso in cui lo richiedano.

Le strutture attualmente presenti in Italia sono i centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), i centri di accoglienza (Cda), i centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e centri di identificazione ed espulsione (Cie), oggi sostituiti dai centri di “Permanenza per il Rimpatrio” in forza del Decreto Minniti n. 13 del 17 febbraio 2017.

9. Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA)

In questi centri i migranti ricevono assistenza sanitaria, vengono fotosegnalati e possono richiedere la protezione internazionale. In seguito, in base alla loro condizione vengono trasferiti in altri centri. Esistono centri del genere ad Agrigento, Lampedusa, Cagliari, Elmas, Lecce, Otranto, Ragusa, Pozzallo.

10. Centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA)

I centri di accoglienza (Cda) garantiscono prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo necessario alla sua identificazione e all’accertamento sulla regolarità della sua permanenza in Italia. Lo straniero irregolare che richiede la protezione internazionale viene inviato invece nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), per l’identificazione e l’avvio delle procedure relative alla protezione internazionale. Esistono dei Cara a Gradisca d’Isonzo (Gorizia), Arcevia (Ancona), Castelnuovo di Porto (Roma), Borgo Mezzanone (Foggia), Palese (Bari), Restinco (Brindisi), Lecce, Crotone, Mineo (Catania), Pozzallo (Ragusa), Caltanissetta, Lampedusa, Trapani, Elmas (Cagliari).

11. Centri di identificazione ed espulsione (CIE)

Gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti venivano trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione (Cie). Il tempo di permanenza previsto, 18 mesi al massimo, doveva servire alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio. I centri di identificazione ed espulsione-

La denominazione “Centro di identificazione ed espulsione” è sostituita da quella di “Centro di permanenza per il rimpatrio”. La rete delle nuove strutture dovrà essere ampliata, in modo da assicurarne la distribuzione “sull’intero territorio nazionale”. I nuovi Cpr saranno allestiti nei siti e nelle aree esterne ai centri urbani “che risultino più facilmente raggiungibili”, dovranno essere di capienza limitata (100-150 posti al massimo) e dovranno garantire “condizioni di trattenimento che assicurino l’assoluto rispetto della dignità della persona”. Al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale vengono riconosciuti “tutti i poteri di verifica e di accesso”.


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