Come funziona l’affidamento dei figli nel caso di “alienazione parentale”? Ecco una recente pronuncia
Il Tribunale di Castrovillari con decreto del 30 giugno 2020, si è pronunciato a proposito di una vicenda di affidamento di minori, decretando l’affidamento super esclusivo al padre, in quanto la madre dei minori aveva escluso ingiustificatamente dalla vita dei bambini l’ex compagno, creando in loro un condizionamento psicologico tale da creare nelle loro menti una figura paterna violenta e dannosa. Si tratta di una vicenda di “alienazione parentale” perpetrata dalla madre nei confronti dell’ex.
La vicenda muove dall’originario affidamento dei minori alla mamma, a seguito della cessazione della relazione more uxorio tra i genitori. Il padre, in seguito, agisce in giudizio lamentando l’allontanamento affettivo maturato dai figli nei suoi confronti al termine della convivenza con la ex.
Innanzitutto è stata disposta la Consulenza tecnica d’ufficio che ha provveduto a ripetuti incontri con i genitori e i minori (tutti accuratamente videoregistrati). Le constatazioni del CTU sono dal principio precise e chiare: “il caso presenta le dinamiche disfunzionali di un complesso processo psicologico di alienazione parentale” , si ravvisa inoltre un “significativo condizionamento psicologico al fine di cancellare e sostituire la figura paterna con quella del marito della Sig.ra”. L’analisi del CTU è talmente lampante da indurre a proporre immediatamente l’allontanamento dei minori dalla madre e l’affidamento esclusivo al padre, con la sospensione di tutti i contatti con la madre per tre mesi.
Il Collegio, <<reputando tale soluzione eccessivamente “traumatica”>> per i minori, decide di agire secondo una soluzione interlocutoria che tenda ad un riavvicinamento graduale padre-figli, tenendo ferma la collocazione dei minori presso la madre, e incaricando il Consultorio Familiare di Corigliano Calabro di programmare gli incontri tra il padre e i minori. Tuttavia, all’esito degli incontri con i genitori e i minori, anche il Consultorio deve dirsi d’accordo con quanto già espletato dal CTU: vi è effettivamente, da parte della madre, assenza di collaborazione e disponibilità, insomma un comportamento fattualmente oppositivo ad ogni ricostruzione del rapporto padre/figli.
Pertanto, la strategia di riavvicinamento graduale, paradossalmente, risulta in questo caso poco idonea all’obbiettivo, anzi sembra incoraggiare quel baratro affettivo creatosi tra padre e i due figli. Così, constatato l’insuccesso della soluzione interlocutoria, ma preferendo ancora mantenersi su binari intermedi, il Collegio decide non di collocare immediatamente i minori presso il padre, come consigliato anche dal Consultorio, ma di distogliere i minori dal domicilio materno e a collocarli presso una casa famiglia.
Le nuove disposizione danno così i loro frutti: esse hanno consentito infatti e finalmente che si realizzasse la <<resurrezione del padre>>, così come indicato dagli operatori. Gradualmente, via via che sono proseguiti gli incontri, sono venute meno ostilità dei minori verso il padre.
Quella <<gabbia psicologica>>, che era stata realizzata ai loro danni dalla madre, è crollata non appena i figli hanno smesso di subire l’influenza di quest’ultima grazie al soggiorno in un ambiente terzo “ che ha consentito al padre di proporsi ai figli per la persona che realmente è, del tutto differente da quella fantastica costruita dalla signora”.
Il Collegio sottolinea il fatto che la formula di alienazione parentale venga, qui, dimostrata a posteriori dal comportamento dei minori che hanno rimosso la loro avversione dei confronti del padre in breve tempo, troppo poco per essere frutto di una reale esperienza negativa dovuta al comportamento del padre.
L’intento alienante della madre continua a palesarsi in comportamenti sospetti, quali la richiesta di prolungare la permanenza dei figli nella Casa Famigliare, richiesta formalmente motivata dalla necessità di ulteriori approfondimenti ma che cela il reale proposito di ritardare chiaramente il consolidamento del recuperato rapporto affettivo dei figli con il padre.
Il quadro della vicenda si arricchisce della figura della nonna materna che si ritiene soggetto aspirante all’affidamento dei minori da preferire addirittura al padre dei medesimi: una proposta che il Collegio ritiene di non poter accogliere, sia per il primato da riconoscere al legame genitoriale rispetto a quello nonna/nipote sia per la probabile corresponsabilità della nonna nel determinare la stessa situazione di alienazione parentale.
Al termine della vicenda, il Collegio ritiene di dover provvedere all’affidamento esclusivo al padre, considerata la sua idoneità alla potestà genitoriale e visti i reiterati e continui comportamenti di stampo alienante della madre, che viene considerata come abbisognevole di un supporto terapeutico. Inoltre l’affidamento e la collocazione dei minori presso il padre impongono alla madre di contribuire al loro mantenimento, avuto riguardo alla modestia delle entrate della obbligata e della circostanza di dover provvedere al mantenimento anche di un altro figlio. Viene determinato anche l’obbligo per la donna di pagare le spese processuali, tenuto conto della riconducibilità alla sua persona della situazione (alienazione parentale) che ha determinato lo svolgimento della causa.
Una vicenda di alienazione parentale, quindi, che si conclude nel migliore dei modi. Giova accennare al fatto che l’esito non era scontato in quanto non è frequente che la giurisprudenza consideri la Pas (Parental Alienation Syndrome) come una base su cui fondare una decisione di affido esclusivo.
Perciò la suddetta decisione è da considerarsi come parte di quella giurisprudenza che agisce a favore dell’interesse del minore, considerato come valore imprescindibile, al di la di quelli che sono i principi della bigenitorialità in tema di affidamento. La valutazione clinica viene così recepita ed anzi arricchita di una valenza giuridica. Una decisione, questa, sicuramente benefica per i due minori, che stavano subendo una situazione a dir poco dannosa per il loro benessere, e infatti la stessa CTU ha affermato che si trattava di una dinamica di grave pregiudizio per la loro salute, di stress psicofisico non indifferente. Una situazione, dunque, tutta a danno della prole, e che proprio per il fatto che può comportare un grave pregiudizio per i minori, incontra conseguenze giuridiche sotto il profilo penale quali le querele ex art. 388 2° comma c.p. e anche ex art. 572 c.p. e relative condanne.
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