Come si configura il reato di riciclaggio nel sistema penale italiano
1. Premessa
Il riciclaggio è definito dalla dottrina “come un mezzo attraverso la quale si nasconde l’ esistenza, la fonte illegale o l’ utilizzo illegale di redditi e poi si camuffano questi redditi per farli apparire legittimi”.
Originalmente, il riciclaggio veniva considerato un modello di attività che si divideva in due fasi: il lavaggio volta a mascherare l’ origine illecita del denaro o di altri beni e l’ impiego volti a rimettere i capitali lavati sul mercato economico lecito, che è alla radice della disciplina penale italiana di cui articolo 648 bis del codice penale, che prevede ora una fattispecie di riciclaggio ed una di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ( art. 648 ter c.p.).
Quando si parla di riciclaggio ci si deve immaginare l’ attività che compie un soggetto per ripulire qualcosa di sporco ovvero ottenuto dalla commissione di un delitto.
Un aspetto particolare del reato di riciclaggio è chi commette l’ attività illecita: il riciclaggio non è commesso da chi ha ricavato il denaro sporco, ma da chi accetta consapevolmente il denaro e si presta a ripulirlo per ostacolarne l’ identificazione senza aver concorso nel reato da cui proviene.
In altre parole, il reato di riciclaggio implica l’ estraneità del suo autore al delitto del quale il denaro o gli altri beni provengono.
2. La fattispecie di riciclaggio nel sistema penale italiano
Il reato di riciclaggio è previsto all’ art. 648 bis del Codice penale ed indica la condotta di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (anche colposo), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000; tale pena è diminuita se il denaro, i beni o altre utilità provengo da un delitto punito con la detenzione inferiore a cinque anni. Al contrario, la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
E’ un reato difficile da delineare perché spesso concorre con altri reati come il favoreggiamento, il trasferimento fraudolento di valori e la ricettazione.
Con l’ approvazione del decreto legislativo, 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della Direttiva (EU) 2018\1673 del Parlamento europeo sulla lotta al riciclaggio tramite il diritto penale, vi è un ampliamento del novero delle condotte criminali rilevanti quali reati – presupposto dei delitti di riciclaggio con la necessità di un adattamento anche sanzionatorio.
Più precisamente, si prevede che i proventi illeciti possono derivare da delitto doloso o colposo (quindi eliminando dal testo dell’ art. 648 bis le parole “non colposo”), configurando illecito penale anche se il denaro, i beni o altre utilità, oggetto della condotta illecita provengano da un delitto colposo, e da una contravvenzione per cui è prevista la pena dell’ arresto con limiti edittali stabiliti ai commi 1 e 2 dell’ art. 648 bis c.p.
Occorre rilevare che, prima dell’ attuazione della direttiva de qua, l’ identificazione dell’ origine illecita derivava da un delitto non colposo e non vi era alcun riferimento in merito alle contravvenzioni.
Si tratta di un reato plurioffensivo in quanto non colpisce solo l’ ambito patrimoniale, ma anche l’ economia e il mercato: in altri termini, ha una molteplicità di scopi politici – criminali per il cui il bene tutelato e sia l’ amministrazione della giustizia, sia l’ ordine pubblico ed economico.
Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, purché, non abbia partecipato a qualsiasi titolo nel reato- presupposto, dal quale provengono cioè il denaro, i beni o altre utilità. Rientrano tra i reati – presupposto del riciclaggio: la rapina aggravata, estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione.
Al fine della configurabilità occorre che reato – presupposto, quale principale elemento costitutivo della relativa fattispecie, sia individuato nella sua tipologia, non essendo necessario la ricostruzione in tutti gli estremi storico – fattuali.
Il riciclaggio, quindi, costituisce un post factum non punibile.
Alla base della norma che sancisce la non punibilità di chi ha posto in essere un reato cronologicamente precedente, vi è un ragionamento riconducibile all’ idea della consunzione: la repressione del fatto antecedente esaurisce il valore complessivo e la necessità di sanzione, posto che il fatto successivo rappresenta uno sviluppo della condotta antecedente, attraverso la quale il soggetto agente consegue vantaggi perseguiti attraverso il primo fatto ovvero ne metta al sicuro i risultati.
Si tratta, altresì, di un reato di tipo istantaneo e si considera consumato con il compimento delle condotte prescritte nell’ art. 648 bis c.p., cioè con la sostituzione, trasferimento e ogni altra condotta idonea ad occultare il denaro o altri bene di origine delittuosa.
FONTI:
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