Compensazione delle spese di lite e illegittimità dell’art. 92, co. 2, c.p.c.

Compensazione delle spese di lite e illegittimità dell’art. 92, co. 2, c.p.c.

Corte cost. sent. n 77/2018

La Corte Costituzionale interviene sul “dietro le quinte” del processo.

A tal uopo, il contenuto dell’art. 92 II co. c.p.c. viene arricchito, oltre alle modifiche già verificatesi nel 2014. Ma andiamo per ordine.

Il legislatore ha cura nell’art. 91 c.p.c. di disciplinare ciò che accade a seguito dell’emissione di una sentenza che vede accolte totalmente le richieste attoree: secondo il principio victus victori, il rimborso delle spese processuali spetta di diritto alla parte “vittoriosa”.

La questione merita approfondimenti allorquando la condanna risulti parziale, dunque, nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad una “compensazione delle spese”, ex art. 92 II co. c.p.c.

In un primo approccio rispetto all’argomento “compensazione delle spese legali”, il legislatore la prevedeva laddove vi fosse soccombenza reciproca e, solo nel 2014, si aggiunsero “i casi di assoluta novità della questione trattata o mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

La sentenza n.77/2018, pronunciata agli inizi del mese di marzo, pertanto, arriva a dichiarare l’illegittimità dell’articolo in esame, laddove non preveda la compensazione totale o parziale “qualora sussistano altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni”.

È utile, a tal punto, comprendere la ratio di tale “aggiunta”: si tratta di mero tecnicismo o le conseguenze del suddetto emendamento si rivelano “innovativi” a livello sostanziale?

La risposta potrebbe essere retorica, in quanto le fondamenta della decisione della Corte Costituzionale risiedono negli artt. 3 e 24 della Costituzione stessa, nonché del principio del “giusto processo” (ex art. 111 Cost.).

“Compensare le spese”, come è noto, significa attribuire le spese legali alle diverse parti processuali secondo i suddetti criteri, i quali vengono notevolmente ampliati con la recente sentenza che aggiunge il quarto parametro cui attenersi per la compensazione.

Il fine, dunque, dell’intervento è finalizzato, come sopra accennato, a garantire l’uguaglianza di trattamento dinanzi all’Organo Giudicante (ex art.3 Cost.) e, va da sé, al fine di condurre un giusto, nonché equo processo. La Corte Costituzionale decide propendendo per la tutela di chi si vede condannato, seppur parzialmente, a pagare la somma enucleata in sentenza e, proporzionalmente, le “giuste” spese processuali nel caso in cui sopraggiungano questioni tali da modificare o gravare la sua posizione.

Potrebbe dirsi che, in tal guisa, la Corte intende adempiere perfettamente, anche, al diritto di difesa celebrato dall’art. 24 Cost.

Ribadire che la novità in analisi non si circoscrive al mero tecnicisimo, potrebbe essere utile, in quanto, la sentenza n.77 aggiunge un elemento fondamentale che l’Avvocato, in primis, deve valutare nella difesa del proprio assistito.


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