Compensi avvocati, come capire se la causa è di valore indeterminabile
Corte di Cassazione, sez. II Civile, 27 maggio 2016, n. 11056
Nel determinare il compenso del legale il valore indeterminabile si applica unicamente qualora la controversia non sia suscettibile di valutazione economica o sia particolarmente complesso individuare il quantum.
Il valore indeterminato del giudizio.
Tanto ai fini della competenza che ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, possono essere definite di valore “indeterminabile” soltanto le cause o le pratiche aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, in quanto tale indeterminabilità del valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza, cioè, di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al momento di proposizione della domanda o di espletamento della prestazione professionale (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3024. del 07/02/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 19/03/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7757 del 20/07/1999).
Ancora più chiaramente, si è ritenuto contrario al principio, rinvenibile nell’art. 6 della deliberazione del Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 1993, approvata dal d.m. n. 585 del 1994, qualificare, agli effetti della liquidazione degli onorari di avvocato, come cause di valore indeterminabile non quelle non suscettibili di valutazione economica, quanto quelle il cui valore sia soltanto non determinato o di difficile valutazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5905 del 24/03/2004).
Se il contratto redatto ne prevede altri futuri, qual è il valore della causa?
Il valore della pratica stragiudiziale, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, si deve calcolare a norma del codice di procedura civile.
È noto come il valore della causa, in virtù degli arti. 10 e ss. c.p.c., si identifica in base a quanto in concreto richiesto nella domanda dall’attore, ed avendosi come riferimento temporale il momento di proposizione della domanda stessa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5573 del 08/03/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006).
Non possono perciò spiegare influenza, ai fini della determinazione del valore della domanda, le successive modificazioni o gli ampliamenti che siano provocati da uno sviluppo della stessa, ad esempio in conseguenza di una situazione di fatto non ancora completamente esauritasi nelle sue conseguenze economiche.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.