La silenziosa rivoluzione della competenza territoriale e del diritto applicabile al personale di volo
La sentenza emessa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro Ryanair e Crewlink si appresta a creare un effetto domino da non sottovalutare per l’intero settore aereo low cost.
Si apre, infatti, la prima crepa all’interno di un sistema fino ad oggi considerato inattaccabile ed inespugnabile, creando un solco (seppure all’apparenza poco profondo) ad un sistema che sembrava essere collaudato in tutti gli stati Membri dell’Unione Europea.
Nello specifico, la sentenza ha ad oggetto la competenza territoriale del giudice nel poter decidere su controversie aventi ad oggetto contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con compagnie aeree Europee nonché la scelta del diritto applicabile a tali controversie.
Sul punto è opportuno partire da due fonti di diritto di diversa natura ma in necessaria correlazione tra loro, per poi addentrarsi maggiormente sull’applicazione al caso di specie.
La fonte di rango internazionale che caratterizza la vicenda è la Convenzione di Chicago, firmata il 07/12/1944 e ratificata da tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, con la quale, all’art. 17, si stabilisce l’applicazione del diritto dello stato di immatricolazione dell’aeromobile.
Nella vicenda è importante considerare nondimeno il Regolamento di Bruxelles (CE 44/2001): un atto comunitario che si occupa di giurisdizione internazionale e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come già stabilito dal Preambolo della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali con la quale si manifesta e sottolinea l’unione di intenti nell’opera di unificazione giuridica al fine di “adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali“.
I due (successivamente riuniti in un unico) procedimenti avevano ad oggetto alcuni lavoratori di cittadinanza spagnola, portoghese e belga, assunti direttamente da Ryanair o indirettamente da Crewlink (società specializzata nel reclutamento e formazione di personale di bordo) come hostess di volo e steward. I contratti di lavoro in questione contenevano una clausola di competenza a favore di giudici Irlandesi, erano disciplinati dal diritto Irlandese (molto business friendly) e redatti in lingua Inglese.
Il caso prendeva avvio dalle dimissioni e dai vari atti di citazione con cui si conveniva in giudizio la Ryanair dinanzi al Tribunal di Charleroi (Belgio) per accertare e condannare la società convenuta al pagamento di varie indennità.
I ricorrenti , in seguito alla dichiarazione di incompetenza del giudice del lavoro di I grado , decidono di proporre appello avverso tale sentenza alla Court de Travail de Mons (Corte d’Appello di Mons).
La Corte d’Appello decide però di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale “se nel caso di lavoratore facente parte del personale di volo di una compagnia aerea, o messo a sua disposizione da una società, ed al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di “luogo in cui il lavoratore svolge egualmente le proprie attività” ai sensi dell’art. 19 , punto 2, lett. A) del Regolamento di Bruxelles sia equiparabile a quella di “base di servizio” ai sensi del Regolamento 3922/91“.
Sul punto, i giudici della CGUE applicano, in primis , all’art. 19 , punto 2, lett. A) del Regolamento di Bruxelles il criterio dell’interpretazione autentica poiché è l’unica che può assicurare l’uniforme ed esatta applicazione della Convenzione di Bruxelles, semplificando i criteri di competenza territoriale e potenziando la tutela giuridica dei cittadini Europei, permettendo la maggiore facilità di individuazione del giudice competente in relazione al rapporto giuridico.
In secondo luogo è possibile notare come il legislatore abbia , a partire dal capo II° sez. 5 del Regolamento di Bruxelles, evidenziato la necessità di una maggiore tutela del contraente debole con l’applicazione delle norme sulla competenza maggiormente favorevole ai suoi interessi, riconoscendogli le legittimazione ad agire innanzi ai giudici dello Stato Membro nel quale il datore ha il suo domicilio, in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività o dinnanzi la sede presso la quale il lavoratore è assunto.
Conseguentemente le clausole attributive della competenza non possono applicare una restrizione circa le possibilità concesse al lavoratore di adire l’autorità giudiziaria, a patto che un siffatto accordo si concluda successivamente al sorgere della controversia.
Per quanto riguarda il “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività“, i giudici della CGUE hanno espressamente sottolineato la necessità di applicare un’interpretazione sempre ampia e favorevole al lavoratore; pertanto il giudice, qualora abbia difficoltà a verificare la propria competenza, dovrà individuare il “luogo a partire dal quale” il lavoratore adempiva principalmente le proprie obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.,
Tale metodo permetterà una costruzione maggiormente conforme alla realtà del rapporto giuridico, agli elementi che caratterizzano l’attività del lavoratore e ad una minore possibilità di elusione.
La nozione di “base di servizio” costituisce solamente un indizio nell’individuazione del “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” .
Secondo i Giudici della CGUE, come stabilito dal regolamento 883/2004 , la nozione persegue la finalità della libera circolazione di persone e l’obiettivo di “contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni di occupazione“.
Si tratta di una sentenza storica con probabili ripercussioni e ricadute ad ulteriori pretese dei lavoratori circa aumenti salariali ed ulteriori rivendicazioni sindacali.
In un comunicato, l’azienda fa sapere di aver valutato positivamente la sentenza e di non voler cambiare nulla relativamente allo status quo dei contratti già sottoscritti, anche perché la legislazione irlandese ha già adottato, come stato Membro dell’Unione Europea, tutte le direttive comunitarie in materia e riesce ad offrire condizioni ancor più favorevoli rispetto alla media europea, sopratutto in tema di congedo di maternità o salario minimo garantito.
Inoltre, è stato imposto dalle Irish Aviation Authority, l’ente irlandese dell’aviazione, un cambio di calendario, passando dal FTL – Flight Time Limitations (dal 1 aprile al 31 marzo) al calendario gregoriano. Il cambio ha ulteriormente danneggiato la compagnia aerea, in quanto avrà notevoli ripercussioni per la concessione di congedi ai piloti. La concessione di congedi nei 7 mesi rimanenti avrebbe causato la penuria di personale di condotta.
La sentenza pone delle solide e nuove basi nei confronti di lavoratori che prestano servizio in più Stati Membri, per nuove ed inedite rivendicazioni sindacali non più a livello nazionale, bensì a livello Europeo, consci della realtà ormai Transnazionale di varie aziende, soprattutto nel settore trasporti.
Intanto il titolo quotato in Borsa di Londra perde il 2%.
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