Complessità del procedimento: sospensione dei termini cautelari di fase

Complessità del procedimento: sospensione dei termini cautelari di fase

La sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 304 c.p.p., secondo comma, può essere giustificata soltanto dalla concreta complessità del singolo procedimento. Tuttavia, tale complessità può essere presunta con un giudizio di tipo prognostico, formulato sulla base dei più variabili elementi ed alla luce di molteplici fattori. Così ha sancito la Corte di Cassazione sia recentemente (Cass.. pen. , II Sez., sentenza n. 25666 del 2016; Cass. pen., sez. V, sentenza n. 28663 del 2015)  che in tempi più remoti, asserendo che svariati fattori possono concorrere alla legittima emissione di tale provvedimento da parte dell’organo giudicante, purchè in previsione dell’attività processuale da compiere e non di quella già realizzata.

L’ordinanza sospensiva – appellabile innanzi al Tribunale del Riesame – può essere giustificata sia da esigenze di carattere logistico (vedi anche Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.4463 del 1995), che di tipo organizzativo, variabili dalle attività funzionali alla celebrazione del giudizio a problematiche connesse all’amministrazione della giustizia, quali la carenza di organico e la pendenza di altri processi. Da quest’ultimo punto di vista, si è assistito ad una vera e propria inversione giurisprudenziale rispetto al passato, allorquando, invece, gli Ermellini ritenevano di non poter porre a carico dell’imputato e della sua libertà personale le “empasse” della giustizia (Cass. Pen., I Sez., sentenza n. 3103 del 1997).

La prognosi di futura complessità, pertanto, non ha limiti né in termini di contenuto né di tempistica, potendo essere effettuata anche oltre la prima udienza.

Essa potrà essere giustificata dal numero dei testimoni da esaminare, delle liste testi e dei consulenti, dalla complessità del capo di imputazione, dal numero di imputati, dalla quantità di circostanze aggravanti contestate e, persino, dal numero dei difensori di fiducia nominati, oltre che da tutte le altre variabili del caso specifico.

Insomma, se è vero che l’ordinanza sospensiva è impugnabile, è vero anche che a fronte di una casistica così ampia di elementi, sarà difficile ottenerne la riforma.

Considerata la molteplicità di tali fattori, a poco potrebbe servire rimarcare la coincidenza di alcuni testi indicati nelle varie liste depositate, la possibilità di rinuncia ad alcuni di essi per eventuale identità dell’attività d’indagine svolta o refertata o ancora rilevare che le circostanze contestate ruotino tutte intorno all’accertamento di un unico fatto e/o che farsi assistere da più difensori sia diritto dell’imputato.

Per quanto si tratti di motivi certamente giuridicamente fondati, il Tribunale della libertà potrebbe comunque ritenere che si tratti di mere supposizioni, insufficienti al ripristino della decorrenza dei termini cautelari di fase.


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