Comunicato della Corte Costituzionale in merito al caso “Taricco bis”
La questione TARICCO ha interessato i cultori del diritto penale europeo a partire dalla famosa pronuncia della CGUE dell’8 Settembre 2015. Pertanto è doveroso, in merito all’interesse suscitato dalle vicende che hanno interessato tale decisione, riportare il Comunicato della Corte Costituzionale, pubblicato il 10 aprile 2018 a cura dell’Ufficio stampa della stessa Corte.
INAPPLICABILE LA “REGOLA TARICCO” SULLA PRESCRIZIONE
<<I giudici non sono tenuti ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza dell’8 settembre 2015 per i reati in materia di Iva. Pertanto, anche per questi reati, rimangono applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale. La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona (n. 130/2008), là dove dà esecuzione all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE) come interpretato dalla Corte di Giustizia con la “sentenza Taricco”. Le questioni erano state sollevate dalla Cassazione e dalla Corte d’appello di Milano sul presupposto che la “regola Taricco” fosse senz’altro applicabile nei giudizi in corso, in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, in particolare con il principio di legalità in materia penale (articolo 25 della Costituzione). Secondo i giudici costituzionali, però, questo presupposto è caduto con la sentenza “Taricco bis” del 5 dicembre 2017, in base alla quale l’articolo 325 TFUE (come interpretato dalla Corte di Giustizia nel 2015) non è applicabile né ai fatti anteriori all’8 settembre 2015 (e dunque nei giudizi a quibus) né quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale.>>
Questa singolare decisione è dovuta, come spiega la Corte, alla pronuncia “Taricco bis” del 5/12/2017 (in merito si rinvia a Taricco: la CGUE mette la parola fine).
Pertanto il principio, enunciato nella prima sentenza della CGUE, secondo cui “Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.[1]” è inapplicabile: 1) sia ai fatti commessi prima dell’8 settembre 2015, ancora pendenti; 2) sia ai fatti commessi posteriormente a tale data laddove si ravvisi un contrasto col principio di legalità penale e i suoi corollari (in particolare: irretroattività e determinatezza).
Ciò in virtù di quanto ridefinito dalla seconda sentenza in merito ai casi di frodi gravi, laddove la Corte di Lussemburgo ha precisato:
“L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di IVA, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.”
[1] Sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco
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Maria Casillo
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