Concessioni balneari: cosa c’è da sapere

Concessioni balneari: cosa c’è da sapere

Il 15 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato l’emendamento sulle concessioni balneari: dal 1° gennaio 2024 saranno assegnate tramite gara. Chi si aggiudicherà il bando potrà gestire il relativo tratto di territorio demaniale. Fino al 31 dicembre 2023, invece, continueranno ad avere efficacia le concessioni attuali.

Ma facciamo chiarezza.

L’articolo 822 del Codice Civile cristallizza chiaramente l’appartenenza allo Stato – in quanto demanio pubblico – del lido di mare e della spiaggia.

Nonostante la presenza di una norma così esplicita nel nostro ordinamento, il Codice della navigazione, all’articolo 37, pare sancire un diritto di resistenza: in sede di rinnovo, sarebbero da preferire le concessioni rilasciate precedentemente rispetto alle nuove istanze.

Dal 1993 al 2020, in Italia, si sono succedute una serie di riforme, tutte volte a prorogare nel tempo le concessioni precedentemente attribuite.

Nel nostro Paese, così, i titolari di concessioni balneari si sono trasformati in “proprietari” di una porzione di demanio pubblico.

Tuttavia, l’ordinamento italiano si è trovato – per l’ennesima volta – a dover fare i conti con quello europeo.

L’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea sostiene il divieto di restrizioni all’accesso di attività autonome e al loro esercizio.

Ma vi è di più.

Nel 2006 l’Unione Europea ha emanato una direttiva rispetto alla quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguarsi: la c.d. direttiva Bolkestein.

La direttiva in esame, all’articolo 12, prevede che qualora le autorizzazioni disponibili per una determinata attività siano limitate a causa della scarsità di risorse, la procedura di selezione sia imparziale, trasparente e corredata di adeguata pubblicità. Inoltre, l’autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata, è vietato il rinnovo automatico né è possibile avvantaggiare in alcun modo il precedente titolare della concessione.

La direttiva Bolkestein è uno degli strumenti che l’Unione Europea ha adottato per garantire la libera circolazione di beni e servizi nel territorio, in un’ottica volta a contrastare le posizioni dominanti e ostative alla concorrenza.

Nonostante la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sia intervenuta nel 2016 con la sentenza “Promoimpresa” sancendo l’applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali balneari e, nello specifico, dell’articolo 12, sono emersi alcuni orientamenti contrastanti nella giurisprudenza circa la sussistenza di un obbligo delle amministrazioni di disapplicare la normativa interna contraria al diritto europeo.

Il Consiglio di Stato, al fine di garantire l’uniformità nell’applicazione del diritto da parte delle amministrazioni interessate, si è pronunciato in sede di Adunanza Plenaria, con le sentenze numero 17 e 18 del 2021.

L’Adunanza Plenaria ha affermato l’obbligo – in capo non solo ai giudici ma anche alle amministrazioni stesse – di disapplicazione della normativa interna sulla proroga delle concessioni demaniali marittime per violazione dell’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein; inoltre, ha ribadito che il settore delle concessioni balneari debba essere contendibile dagli operatori economici senza restrizioni, nel rispetto del diritto comunitario.

Considerando il mancato intervento legislativo nel settore, l’Adunanza Plenaria ha anche individuato delle linee guida per una normativa futura: la scelta di criteri proporzionati, la valutazione della qualità dei servizi, la sostenibilità sociale e ambientale, la durata limitata delle concessioni, adeguati canoni di concessione.

Finalmente, il 15 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato, all’unanimità, l’emendamento al disegno di legge sulla concorrenza e, lo ripetiamo, dal 1° gennaio 2024 le concessioni balneari saranno oggetto di gara e non più di proroga.

La nuova normativa sarà resa effettiva con l’adozione di decreti delegati da parte del Governo, che avrà sei mesi per emanarli dall’approvazione di tutte le norme del disegno di legge sulla concorrenza.

La riforma si fonda sulla volontà di allinearsi con la normativa europea e di garantire la pubblica fruizione del demanio marittimo, nel rispetto della concorrenza.

I decreti conterranno: clausole volte a favorire la continuità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente; criteri per individuare le aree suscettibili di affidamento in concessione e un adeguato equilibrio tra queste e le aree libere; i princìpi di imparzialità, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità quali cardini dell’affidamento in concessione tramite bando di gara; la definizione dei presupposti per frazionare le aree demaniali da affidare in modo che sia favorita la massima partecipazione di piccole imprese e micro imprese; la previsione di un adeguato rapporto tra tariffe proposte e qualità del servizio; disposizioni circa la migliore fruibilità del demanio anche da parte dei disabili; disposizioni volte ad assicurare il minor impatto paesaggistico e ambientale possibile.

È previsto, inoltre, un indennizzo per il concessionario che lascia lo stabilimento, posto a carico del concessionario subentrante.

Infine, si terrà conto, nella scelta del concessionario – in base a criteri proporzionalità e adeguatezza tali da non precludere l’accesso a nuovi operatori – di chi abbia già acquisito esperienza tecnica e professionale nel settore, nonché della posizione di chi, nei cinque anni precedenti l’avvio della procedura selettiva, abbia fruito della concessione quale fonte prevalente di reddito.

La concessione, comunque, non avrà durata superiore a quella necessaria a garantire un’equa remunerazione degli investimenti, ciò in considerazione del divieto di proroghe e rinnovi automatici.


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