Concordato preventivo e soddisfazione dei creditori: quali limiti?

Concordato preventivo e soddisfazione dei creditori: quali limiti?

Il Tribunale di Rovigo, con decreto dell’01/08/2016, torna sulla delicata e ricorrente questione della soddisfazione dei creditori chirografari nel concordato preventivo e conferma l’orientamento “restrittivo” nei confronti del concordato privo di continuità aziendale che emerge dall’ultima riforma ( L.132 del 2015).

Nel caso in esame, la società “X s.r.l.” depositava una proposta concordataria di tipo liquidatorio; il Tribunale evidenziava dei profili di inammissibilità (relativi alle garanzie per i creditori) e invitava la società a riformulare la proposta sulla base dei rilievi mossi.

La ricorrente modificava la proposta  limitandosi ad escludere l’intervento della finanza esterna e ad indicare un “interessamento” all’acquisto del compendio immobiliare (unica garanzia per i creditori) da parte della società y.

Il Tribunale ha ritenuto insufficiente tale modifica sulla base della constatazione che la proposta concordataria si fondava – per poter assicurare il pagamento del 20% dei creditori chirografari previsto dalla legge – sulla vendita del compendio immobiliare al valore di stima di € 630.000,00: pertanto, in caso di esito negativo dell’unico tentativo di vendita, l’assenza di altre offerte e il conseguente ribasso del prezzo avrebbero inciso sull’assolvimento dell’onere imposto alla parte di assicurare la dovuta copertura alla proposta concordataria.

Sulla base di tali presupposti il Tribunale decretava che la proposta avanzata dalla ricorrente non “integrava una proposta idonea, con ragionevole certezza, ad assicurare la soddisfazione dei creditori almeno nella percentuale minima del 20%”, e pertanto dichiarava inammissibile il ricorso.

L’art. 160 L.F., infatti, esponendo i requisiti di ammissione alla procedura di concordato precisa che  “in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”.

Si introduce così una “compressione all’iniziativa del debitore mediante una soglia di sbarramento” costituita dalla necessità inderogabile di assicurare un pagamento minimo del 20% per i crediti chirografari.

L’utilizzo del verbo “assicurare” da parte del legislatore del 2015 rende ben evidente che la proposta concordataria non può limitarsi ad una prospettazione ai creditori di un verosimile adempimento, ma deve contenere l’assunzione di un vero e proprio impegno.

L’art. 161 L.F., a supporto di quanto sopra, prevede che il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Anche tale previsione va nella direzione di una soddisfazione non eventuale  ma effettiva che deve cioè trovare nel piano una sua autonoma indicazione con conseguente vaglio del professionista che ne attesta la fattibilità.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Rovigo la proposta modificata era priva dell’attestazione integrativa del professionista e pertanto inidonea, anche sotto tale profilo, a superare il vaglio di ammissibilità.

La decisione del Tribunale, pertanto, si rivela coerente con la ratio della riforma dell’art. 160 L.F. e con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza consolidatosi dopo la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1521 del 23/01/2013  (confermato più recentemente da Cass. Sez. I n. 5107/2015) che demandano  all’organo giudicante, pur nel rispetto dei diversi ruoli e interessi che vengono in evidenza nella fase dell’ammissione alla procedura di concordato, l’accertamento della idoneità della proposta a realizzare la “causa della procedura”, ovvero il superamento della situazione di crisi e  il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura prevista. L’organo giudiziale pertanto sarà legittimato ad esprimere un giudizio negativo sull’ammissibilità della proposta ogni qualvolta si riscontri l’assoluta e manifesta inattitudine del piano a realizzare nei fatti le sue finalità o  quando le sue modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili.


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