Concorsi Forze Armate: esclusione illegittima se il tasso alcolemico è di poco superiore alla soglia consentita
T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 14 settembre 2016, n. 9705
A cura dell’Avv. Giacomo Romano
Il ricorrente prendeva parte al concorso indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2011. In particolare egli presentava domanda per il contingente ordinario (1080 posti).
L’art. 2 del bando di concorso, nel disciplinare i requisiti e le condizioni per l’ammissione, al comma 1, lett. g), prescriveva il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
Il candidato si collocava utilmente nella graduatoria finale di merito ma il Comando Generale della Guardia di Finanza ne disponeva l’esclusione dal concorso per mancanza del suddetto requisito di moralità e di condotta.
L’amministrazione faceva riferimento ad un unico episodio risalente al 2008, allorché il ricorrente veniva segnalato dal Nucleo Operativo Radiomobile di Lecce all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, in violazione dell’art. 186, comma 2, del Codice della strada, con contestuale ritiro della patente di guida. Per tale episodio, l’anno dopo, il GIP presso il Tribunale di Lecce emetteva decreto finale di condanna infliggendo la pena dell’ammenda in misura pari ad euro 400,00.
Pertanto, il giovane proponeva ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di esclusione.
Con ordinanza cautelare n. 124 del 14.1.2016, il T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione “CONSIDERATO che […] ad un primo esame, la domanda cautelare è supportata dal fumus boni iuris in quanto, sebbene l’episodio contestato al ricorrente abbia comportato, in base alla normativa vigente all’epoca del fatto, l’applicazione di una sanzione penale, tuttavia tale episodio, su cui si fonda il provvedimento impugnato, non appare di particolare gravità perché è stato accertato un tasso alcolemico pari a 0,60 g/l, che risulta: A) di poco superiore alla soglia di 0,50 g/l, che in base alla vigente disposizione dell’art. 186, comma 2, del codice della strada determina l’illiceità della guida in stato di ebbrezza; B) comunque inferiore alla soglia di 0,80 g/l, il cui superamento determina, in base alla predetta disposizione, la rilevanza penale dell’illecito”.
Anche nel merito, il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento. Al riguardo, va premesso che la Sezione non si discostata dall’orientamento particolarmente rigoroso, ancora da ultimo ribadito, in materia di valutazione dei requisiti di moralità e di condotta richiesti per l’arruolamento nella Guardia di Finanza (cfr., in particolare, la sentenza n. 944 del 25.1.2016, relativa all’assunzione di sostanze stupefacenti).
Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, con sentenza n. 2665 del 26.2.2016, ha in particolare osservato che “La guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto elevato costituisce un illecito caratterizzato da particolare disvalore sociale, per cui l’amministrazione ha in modo non illogico, ritenuto che sia indice di condotta non conciliabile con i delicati compiti istituzionali della Guardia di Finanza”.
Tuttavia, in quel caso, il comportamento ritenuto incompatibile con lo status di finanziere era di particolare gravità, essendo stato l’aspirante deferito all’autorità giudiziaria “per guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico di 2,81 g/l, in violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada con contestuale ritiro della patente di guida”.
Si tratta, come è evidente, non già di mera superficialità o leggerezza, ma di una condotta assai riprovevole, in quanto colui che si pone alla guida dopo avere ingerito sostanza alcoliche che hanno portato il tasso relativo al livello di 2,81 g/l (più di cinque volte il massimo consentito), mette in pericolo l’incolumità e la vita di sé stesso e di altre persone.
Nel caso di specie, come già accennato, la condotta addebitata al giovane ricorrente si pone invece poco al di sopra del limite consentito, oggi depenalizzato, di talché la stessa, di per sé sola, non può ritenersi sintomatica di un atteggiamento incosciente e superficiale, tale quindi da fondare ex se un giudizio prognostico negativo in maniera del tutto avulsa dal contesto in cui l’episodio si è verificato e, comunque, dalla personalità del soggetto quale si è evoluta successivamente.
Nell’attività di interpretazione ed applicazione della normativa recante misure di carattere espulsivo, anche secondo il Consiglio di Stato “non si può fare uso di un mero criterio di automatismo, dovendo l’Autorità ivi preposta procedere a valutare il rapporto tra fatto commesso e misura consequenziale secondo i parametri di razionalità, adeguatezza e proporzionalità, in concreta attuazione, in via prioritariamente logica, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, alla cui osservanza il modus operandi di un Corpo militare non può considerarsi sottratto” (Cons. St., sentenza n. 5245/2011, relativa a fattispecie analoga a quella qui in esame).
Come già ricordato, la valutazione dell’incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all’affidabilità e all’adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale.
Tale giudizio, pertanto, non può prescindere da una valutazione della fattispecie concreta, nonché del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato, laddove invece, nel caso in esame, l’esclusione risulta fondata su un mero automatismo che non appare giustificato dalla obiettiva gravità della condotta.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.