Concorsi Forze Armate: esclusione illegittima se l’uso di hashish è un episodio isolato
T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-ter, 15 novembre 2016, n. 11333
A cura dell’Avv. Giacomo Romano
Il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Capo del I Reparto del Comado Generale della Guardia di Finanza lo escludeva dalla procedura concorsuale inerente il reclutamento degli idonei non vincitori.
L’esclusione veniva disposta in quanto il ricorrente non veniva ritenuto in possesso del requisito di moralità e di condotta previsto dall’art. 2, c. 1, lett. g) del bando di concorso.
In particolare, l’esclusione si reggeva sulla segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Avola all’autorità giudiziaria, datata 28 febbraio 2008 (all’epoca il ricorrente era minorenne), per la violazione prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990 “perché trovato in possesso ingiustificato di sostanza stupefacente di tipo hashish”.
Il Prefetto di Siracusa definiva il procedimento amministrativo consequenziale alla predetta violazione con formale invito al trasgressore a non fare più uso di sostanze stupefacenti.
Il comportamento posto in essere dall’interessato, “per pregressa detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, anche tradizionalmente ritenute leggere e pure se accertata in un singolo episodio risalente nel tempo” veniva ritenuto dall’Amministrazione “inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con l’attribuzione e le funzioni deputate agli appartenenti del Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri ed obblighi neri confronti dell’intera collettività da parte della quale la detenzione e/o l’uso di sostanze stupefacenti è, tuttora, soggetta ad un giudizio di disvalore … Il comportamento non lascia, pertanto, diversi margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa essendo riferito ad un episodio che presume l’esistenza di una contiguità, pur saltuaria, con soggetti operanti nella illegalità …. verso i quali la G.d.F. istituzionalmente ha il compito di esercitare azione di contrasto e di repressione”.
Il ricorrente, pertanto, impugnava l’esclusione deducendo, tra l’altro, di aver prestato servizio militare con risultati eccellenti senza che mai gli fosse addebitato alcunché anche sotto il profilo delle qualità morali e della buona condotta; di non avere pendenze penali e di non aver mai riportato condanna.
Ebbene, il Collegio non ha ignorato il proprio orientamento (cfr., ex plurimis, e commentate su questa Rivista: T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 25 gennaio 2016, n. 944; T.A.R. Roma, Sezione II, 04 novembre 2015, n. 12420) coincidente peraltro con il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti relativi al consumo di sostanze stupefacenti anche c.d. leggere (cfr. tra le tante e più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379), riallacciandosi a indirizzo in effetti in precedenza minoritario (Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3473) rispetto a quello prevalente, che al contrario escludeva che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e magari riferibile a momento esperienziale adolescenziale, potesse assumere valenza ex se preclusiva (vedi, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; 4 aprile 2011, n. 2108; 16 aprile 2010, n. 2173; 31 dicembre 2007, n. 6848).
Ciò che, tuttavia, è stato ritenuto rilevante in punto di fatto è la circostanza, per un verso, della minore età del ricorrente all’epoca del fatto; per l’altro, che si è trattato di un unico episodio, isolato, accertato dalle autorità amministrative.
E’ noto che la valutazione circa l’incensurabilità della condotta si fonda necessariamente – per le situazioni come quella in esame – su manifestazioni di vita sociale pregresse: valutazione che si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all’affidabilità e all’adesione del soggetto ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale “normali” e “regolari”.
Tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo – e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita -, né obliterare la loro risalenza nel tempo e l’epoca in cui l’interessato vi è incorso (minorenne), nonché e in specie la successiva condotta.
Come affermato dalla più recente giurisprudenza (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 03621/2016), non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato.
Nel caso di specie, si è in presenza di un unico episodio risalente di molto nel tempo, allorquando il candidato era ancora minorenne, connotato da modesta entità e ridotto allarme sociale.
Ciò nonostante, l’esclusione s’appalesa connotata proprio dal segnalato automatismo, e quindi caratterizzato da una insufficiente valutazione e motivazione, avendo del tutto obliterato, per l’appunto, la risalenza temporale, l’unicità dell’episodio di vita, la condizione di minore età all’epoca del fatto, il giudizio psico-fisico di idoneità al servizio militare nonché la concreta condotta durante la prestazione del servizio e negli anni successivi, che non ha dato causa ad alcun rilievo (ed anzi, nella specie, risulta che l’interessato abbia conseguito “risultati eccellenti”): elementi tutti idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo dell’episodio di vita, confinandolo in un’isolata esperienza adolescenziale.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.