Concorsi pubblici, una bizzarra tesi sulla configurabilità dei controinteressati
Corre l’obbligo di segnalare (e con convinzione criticare) una recente e fantasiosa decisione emanata dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-quater del 5 dicembre 2017, n. 11997 – Est. Laura Marzano con la quale si è affermato che in materia di concorsi pubblici sarebbero configurabili controinteressati in senso tecnico già prima della formazione della graduatoria definitiva della procedura.
Nel caso di specie, alcuni ricorrenti insorgevano contro gli esiti di una prova preselettiva consistita nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su varie materie censurando sia l’elevata soglia di sbarramento del punteggio necessario per accedere alle successive prove scritte, sia il mancato rispetto della regola dell’anonimato nei concorsi pubblici.
La dott.ssa Marzano rilevava <<che nel caso di specie, i concorrenti inclusi nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta devono ritenersi controinteressati in senso formale, in quanto agevolmente individuabili dagli atti impugnati, e al contempo titolari di un interesse sostanziale alla conservazione dei provvedimenti gravati, avendo conseguito una posizione giuridica di vantaggio dagli atti impugnati, consistente nel potersi confrontare, in sede di prove concorsuali, con una platea inferiore di potenziali vincitori>>.
Si tratta di una tesi – isolata e preoccupante – assolutamente da ripudiare ed estremamente elusiva dei principi elaborati, negli anni, dal Consiglio di Stato in materia di configurabilità di controinteressati in senso tecnico nelle procedure avente ad oggetto concorsi pubblici; principi che costituiscono, ad oggi, jus receptum.
Invero, come noto, l’art. 41, co. 2, cod. proc. amm. stabilisce che <<2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge…>>.
Ciò posto, come più volte affermato in giurisprudenza, <<nel processo amministrativo la qualità di controinteressato è strettamente connessa ai vantaggi e benefici che un determinato soggetto può ritrarre dal provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione, tali da fondare la sussistenza di un interesse legittimo omologo e speculare rispetto a quello del ricorrente che invece se ne assume leso e, intrinsecamente connessa a tale qualità c’è la possibilità che i controinteressati siano identificati o quanto meno possano esserlo, sulla base del provvedimento impugnato; di conseguenza la nozione di controinteressato in senso tecnico postula il concorso di due elementi essenziali, di tipo formale e sostanziale: il primo da ricercare nell’espressa menzione o nell’immediata individuabilità del soggetto in questione nel provvedimento impugnato; il secondo consistente nel riconoscimento, in capo al suddetto soggetto, di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto>> (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 360; in tal senso, ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 10 maggio 2016, n. 5512).
In altri termini, la qualità di controinteressato postula necessariamente la compresenza di due elementi: quello sostanziale, vale a dire la titolarità di un interesse analogo a contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente e quello formale, costituito dall’indicazione nominativa del medesimo soggetto nel provvedimento impugnato o la sua agevole individuabilità aliunde.
È evidente che anche in materia di impugnazioni avverso procedure di concorso vige il principio dell’obbligatorietà di notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato (nel senso sopra indicato). Tuttavia, la suddetta notificazione è da effettuarsi solo in presenza di controinteressati (!) e cioè quando risulta oggetto di impugnazione l’atto conclusivo del procedimento amministrativo, ossia la graduatoria finale del concorso.
Infatti, è stato posto in rilievo da una granitica giurisprudenza che, prima della formazione della graduatoria non sono configurabili controinteressati in senso tecnico. In tale fase del procedimento concorsuale non si identificano, infatti, situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta il provvedimento di esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall’accoglimento del ricorso (cfr. sui principi Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 729; sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261; 24 settembre 2012, n. 5084; 7 luglio 2008, n. 3382; sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 348).
Invero, <<Nelle procedure concorsuali l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, mentre nell’ipotesi in cui l’impugnazione venga proposta successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata ‘ad ampio spettro’, essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei>> (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322) atteso che, <<per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall’acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l’immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria>> (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232).
Pare, pertanto, davvero evidente che la dott.ssa Laura Marzano abbia malamente applicato i suesposti principi atteso che, nel caso di specie, veniva contestata la legittimità della valutazione di una prova preselettiva di un concorso pubblico e non vi era, quindi, alcuna situazione soggettiva antagonista da proteggere poiché ancora non definitivamente concluso il procedimento amministrativo mediante la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito.
La giurisprudenza – evidentemente ignorata dall’estensore della sentenza in esame – ha avuto modo di chiarire che l’interesse qualificato, ed in quanto tale tutelabile, nasce con l’approvazione della graduatoria definitiva, cui segue la nomina dei vincitori, considerato che, con tale atto, è attribuito al candidato utilmente collocato in graduatoria il “bene della vita” cui egli aspira, vale a dire il superamento della procedura selettiva e la conseguente assunzione, mentre non è qualificato e non è tutelabile l’interesse, che pur di fatto sussiste, a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3774).
Infatti, in tale ultima ipotesi, il “bene della vita” non è stato ancora conseguito, per cui l’interesse a confrontarsi con un minor numero di candidati ammessi – nel caso in esame – alle prove scritte, al fine di accrescere le proprie chances (che comunque sussistono, altrimenti si verserebbe nella diversa e qualificata figura dell’interesse legittimo strumentale) di conseguimento dell’utilità finale, costituisce un interesse di mero fatto che, se da un lato, legittima all’intervento ad opponendum, dall’altro, non onera la parte ricorrente di notificare il ricorso a tutti gli ammessi alla prova orale in base all’esito contestato della valutazione delle prove scritte.
In conclusione, nei confronti del gravame proposto dai candidati ad un concorso cui sia stata negata l’ammissione alle prove scritte, ai fini dell’assunzione della veste di controinteressato in senso tecnico non è sufficiente avere superato la prova preselettiva, ma occorre essere utilmente collocati nella graduatoria finale.
Avv. Giacomo Romano
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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