CONCORSI PUBBLICI: legittimo il bando che prevede una concreta esperienza lavorativa
Cass. Civ., Sez. Lavoro, 19 ottobre 2015, n. 21057
a cura di Rita Mazzacano
La Suprema Corte con la sentenza in esame, si è espressa su una controversia riguardante lo sbarramento all’ingresso di una selezione pubblica, in quanto prevedeva oltre al titolo abilitante anche una concreta esperienza lavorativa pregressa (nel caso di specie, almeno novanta giorni nella qualifica di agente tecnico esattore).
Per i giudici di Palazzo Cavour, la previsione di una concreta esperienza lavorativa rientra nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione, al fine di selezionare il migliore personale possibile. Tale scelta, inoltre, essendo affidata alla discrezionalità della PA non risulta sindacabile in sede di legittimità.
In definitiva, oltre all’eventuale titolo abilitante per la partecipazione ad un concorso pubblico, nulla vieta alla Pubblica Amministrazione di integrare il citato titolo con ulteriori requisiti di accesso, qualora finalizzati all’ottimizzazione delle risorse da acquisire nella propria organizzazione.
I precedenti della giustizia amministrativa
Sulla legittimità della pregressa esperienza amministrativa si è spesa anche la giustizia amministrativa, chiamata a decidere, ad opera del Consiglio di Stato con la Sent. 17 giugno 2010 n. 3849, un altro aspetto della legittimità del bando riguardante una specifica esperienza nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
In questo caso i giudici di appello amministrativi avevano modo di evidenziare che nel concetto di Pubblica Amministrazione rientrano solo quegli Enti che siano sottoposti, quando assumono personale a tempo indeterminato, all’obbligo del pubblico concorso. E’ solo questo dato che qualifica, infatti, nell’ambito di una procedura concorsuale, la pregressa esperienza lavorativa. Non è invece sufficiente la circostanza che l’ente in questione svolga pubbliche funzioni, anche perché oggi è sempre più diffuso il fenomeno che vede svolgere funzioni pubbliche da parte di soggetti ritenuti soggetti privati. A tal fine il ricorrente era stato escluso in quanto l’Ente nel quale lo stesso aveva maturato esperienza lavorativa, era abilitato a procedere ad assunzioni anche senza pubblico concorso.
Approfondimento
Si rileva, infine, che l’art. 35, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001, nel limite del 50% delle risorse disponibili per assunzioni, prevede la possibilità, nei concorsi per titoli ed esami, che siano valorizzata con specifico punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale che abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo determinato pari ad almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, ovvero sia stato destinatario di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la stessa amministrazione per equivalente periodo.
Per il solo personale titolare di contratti a tempo determinato con la stessa amministrazione, in alternativa al punteggio, è possibile procedere alla riserva del 40% dei posti messi a concorso.
Rita Mazzacano
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