CONCORSO DI REATI E REATO CONTINUATO: disciplina, ratio e risvolti applicativi

CONCORSO DI REATI E REATO CONTINUATO: disciplina, ratio e risvolti applicativi

La fattispecie del  concorso di reati si configura  quando un soggetto viola più volte la legge penale e perciò deve rispondere di più reati. Più che un istituto giuridico autonomo il concorso di reati è un nomen juris utilizzato per indicare l’attribuzione di più reati ad un medesimo soggetto.

Il concorso si distingue in:

materiale, quando il soggetto con più azioni od omissioni viola più volte la stessa norma (in questo caso il concorso sarà omogeneo) o più norme diverse (concorso eterogeneo);

formale, quando il soggetto con una sola azione od omissione viola più volte la stessa norma (omogeneo) o più norme diverse (eterogeneo);

La distinzione tra concorso materiale e formale è rilevante sul piano del trattamento sanzionatorio.

In caso di concorso di reati qual è la sanzione applicabile?

A tal proposito i criteri che si prospettano sono tre:

– cumulo materiale : a seconda del quale si applicano tante pene quanti sono i reati commessi;

– il cumulo giuridico: a seconda del quale si applica la pena per il reato più grave aumentata proporzionalmente alla gravità delle pene concorrenti , ed è questo il criterio che si applica in caso di concorso formale di reati ex art. 81 comma 1 c.p.;

– il criterio dell’assorbimento: a seconda del quale si applica soltanto la pena per il reato più grave, ritenendo assorbite in quest’ultima le pene minori;

All’interno della categoria del concorso materiale si rinviene la particolare figura del reato continuato disciplinato dall’ articolo 81, comma 2 c.p.. Tale figura è disciplinata in modo autonomo rispetto al concorso di reati atteso che la pluralità di reati commessi dalla stessa persona appare l’esecuzione di un medesimo disegno criminoso e non di autonome risoluzioni.

L’art. 81, comma 2 c.p. dispone che soggiace alla stessa pena prevista per il concorso formale – violazione più grave aumentata fino al triplo- chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Qual è la ratio dell’ istituto?

Secondo autorevole dottrina e la prevalente giurisprudenza la ratio è quella di introdurre un trattamento sanzionatorio più mite rispetto ai normali casi di concorso, in quanto la riprovevolezza dell’ agente viene ritenuta minore, oltreché il disvalore sociale che connota tali  reati,  che non scaturiscono da molteplici progetti ma conseguono ad un’unica determinazione criminosa, è minore.

Al contrario non mancano Autori inclini a considerare la medesimezza del disegno criminoso come ragione di aggravamento della colpevolezza.

Gli elementi costitutivi del reato continuato sono tre:

1) Pluralità di azioni o di omissioni, intesa in senso giuridico e non naturalistico;

2) Violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge: a tal proposito è opportuno richiamare la novella     legislativa intervenuta nel 1974 (D.L. 99/74) la quale ha affiancato alla precedente previsione che configurava il reato continuato solo nel caso di violazione della stessa disposizione di legge, l’ipotesi di violazione di diverse disposizioni di legge in applicazione del principio del favor rei.

3) Medesimezza del disegno criminoso: questo punto merita maggior approfondimento. Dibattuto in dottrina è, infatti, cosa debba intendersi per medesimo disegno criminoso.

Una parte degli Autori  ha ritenuto che l’espressione “medesimo disegno criminoso”  sarebbe da intendersi in un’accezione puramente intellettiva, come mera rappresentazione mentale anticipata dei singoli episodi delittuosi poi commessi dall’ agente.

Altra parte della dottrina ha invece ritenuto che oltre all’ elemento intellettivo sarebbe necessario un ulteriore elemento quale l’unicità dello scopo. I diversi reati devono porsi fra loro in rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al conseguimento di un unico fine.

La giurisprudenza ha evidenziato che per la configurazione del medesimo disegno criminoso occorre che in esso risultino comprese, fin dall’inizio, le diverse azioni od omissioni nei loro  elementi essenziali. Le singole condotte devono essere ricollegate ad un’ unica previsione di cui i diversi reati costituiscono la realizzazione, non potendosi ravvisare un medesimo disegno criminoso in un astratto e generico programma delinquenziale ( Cassazione, 29 maggio 2014, n.9623).

Quanto all’ elemento soggettivo, è intuitivo che ai fini della configurabilità di tale tipologia di reato è necessario il dolo, l’assenza di volontà rispetto ad uno o più episodi delittuosi, infatti, fa venir meno l’unicità del disegno criminoso.

Qual è il trattamento sanzionatorio?

L’ articolo 81, comma 1 c.p. stabilisce l’applicabilità del cumulo giuridico – si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino a un triplo-. La pena non può, in ogni caso, essere superiore a quella applicabile sommando le singole pene per i reati in concorso.

In merito alla violazione più grave sulla base della quale si applica l’aumento si sono registrati due orientamenti:

– L’orientamento maggioritario ha ritenuto che per violazione più grave dovesse intendersi quella più gravemente punibile in astratto facendo riferimento all’ astratta previsione legislativa, alla entità delle sanzioni applicabili per i singoli reati in continuazione nonché alle circostanze aggravanti ed attenuanti, al tentativo, alla recidiva:

– altri hanno fatto riferimento alla violazione che risulta più gravemente punita in concreto facendo riferimento non solo al titolo di reato e alle corrispondenti pene edittali ma anche agli altri elementi che incidono sulla valutazione dei singoli episodi, compresi gli indici si commisurazione ex art. 133 c.p..

Quali sono i risvolti applicativi?

Un aspetto interessante è l’applicabilità di tale istituto in caso di giudicato. A tal proposito si segnala l’art. 671 c.p.p. il quale, in sede  di esecuzione penale, prevede la possibilità per il condannato o per il p.m., nel caso di più sentenze o decreti penali di condanna emessi nei confronti dello stesso soggetto, di chiedere l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato. In tal caso, se il giudice dell’esecuzione riconosce la continuazione, lo stesso soggiace al limite previsto dal secondo comma dell’ art. 671 c.p.p. – la pena non può essere superiore alla somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati- e non a quello fissato dall’  art. 81 c.p..

Un’altra questione pratica riguarda la possibilità di ammettere la continuazione tra reati già giudicati e reati che sono ancora invece sub judice.  La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa del 1987 ha dato risposta positiva. Ne consegue che il giudice della cognizione dinanzi al quale venga prodotta una sentenza passata in giudicato relativa alla stessa persona può applicare il regime del reato continuato.

Tornando ai limiti di pena previsti dall’ art. 81 ultimo comma quest’ ultimo  prevede che, salvo restando i limiti del terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’ articolo 99, quarto comma – cioè la recidiva reiterata- l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

A tal fine si segnala in materia il recente arresto delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. 23 giugno 2016, Pres. Canzio, Rel. Ramacci).

La Corte di Cassazione ha stabilito che la recidiva, nell’ipotesi in esame, rileva anche quando dichiarata equivalente a circostanze di segno opposto.

In particolare, le Sezioni Unite, hanno enunciato  testualmente il seguente principio di diritto: “Il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all’art. 81, quarto comma, cod. pen. nei confronti di soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, stesso codice, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti“.


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