Concorso di reati e reato continuato: una disamina della disciplina vigente

Concorso di reati e reato continuato: una disamina della disciplina vigente

Nel concorso di reati un soggetto viola più volte la legge penale. Può verificarsi un concorso materiale quando con più condotte si compiono più reati, oppure un concorso formale, quando con una sola azione od omissione si realizzano più reati. Esiste anche il concorso apparente quando un soggetto sembra violare più disposizioni di legge ma in realtà realizza un unico reato. I criteri utilizzati per la determinazione della pena possono essere in astratto tre: assorbimento, cumulo giuridico o materiale.

Nel concorso materiale di reati un individuo con più azioni od omissioni viola più volte la medesima legge penale o commette più reati (Tizio ruba varie volte oppure Tizio ruba e causa un incendio). Il legislatore ai fini della determinazione della pena opta per l’utilizzo del cumulo materiale temperato dalla fissazione di limiti massimi di pena che rimane valido sia nel caso in cui venga emanata un’unica sentenza, sia nel caso in cui siano pronunciati più sentenze e decreti.

Nel concorso formale un soggetto compie più violazioni della medesima legge o di più leggi con un’unica azione od omissione. Nel primo caso si parla di concorso formale omogeneo e nel secondo caso di concorso formale eterogeneo. Quando si parla di beni strettamente personali, quali la vita o l’onore, il concorso omogeno si può avere se si ledono soggetti passivi diversi. Se l’oggetto giuridico è un bene di diversa natura -patrimoniale- non sempre si considerano più reati anche se si ledono soggetti passivi diversi. Per esempio, un unico furto commesso con una sola azione che lede più persone viene considerato un reato unitario. Il trattamento sanzionatorio è comune al reato continuato e prevede l’applicazione del cumulo giuridico.

Il reato continuato è disciplinato dall’art. 81 c.p. e costituisce la più vistosa deroga alle norme sul concorso di reati. Quando con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si commettono più violazioni della stessa legge penale o di diverse leggi penali, la pena applicabile in concreto sarà quella prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo, e comunque mai superiore a quella che sarebbe applicabile in base al cumulo materiale. Perché sussista il vincolo della continuazione sono richieste una pluralità di condotte attive o passive, anche compiute in tempi diversi. Naturalmente maggiore è il lasso temporale intercorrente tra le medesime più difficoltosa sarà la prova dell’esistenza della continuazione. Inoltre, viene richiesta l’unicità del disegno criminoso, la quale ricorre se vi è un progetto di compiere una sequela di azioni delittuose (fattore intellettivo); lo stesso deve essere voluto nelle sue linee essenziali (fattore volitivo) e deve avere un certo fine (fattore finalistico). Non rileva a tal proposito l’omogeneità dei reati.

Circa la natura giuridica del reato continuato alcuni ritengono che siano più reati unificato quoad poenam (Teoria della finzione). Altri considerano il reato continuato una figura penale a sé (Teoria della realtà). Una tesi intermedia lo considererebbe a seconda dei fini un reato unico oppure una pluralità. Anche i reati permanenti possono essere legati dal vincolo della continuazione purché ricorrano uno o più intervalli interruttivi (fasi).

Il vincolo della continuazione produce effetti in ordine alla determinazione della pena determinando l’applicazione di un cumulo giuridico temperato, in ordine alla sospensione condizionale della pena e per la liberazione anticipata. I singoli reati verranno considerati uno ad uno per l’applicazione di amnistie, indulti e per le aggravanti e attenuanti patrimoniali. Circa le dichiarazioni di abitualità o professionalità a delinquere ci si interroga se debba essere riconosciuto il vincolo della continuazione o meno. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti propendono per la tesi dell’unitarietà.

Relativamente all’individuazione della violazione più grave si è espressa la Corte di Cassazione, statuendo che vada identificata in astratto. Tra delitti e contravvenzioni sarà sempre qualitativamente più grave il delitto indipendentemente dalla pena.

Le circostanze nel reato continuato vanno suddivise a seconda che riguardino l’intero fatto o solo singole condotte. Quelle che attengono alle singole azioni vanno valutate ai fini della determinazione della pena base. Così individuata la violazione più grave e determinata la pena per la continuazione, si opera l’aumento o la diminuzione per effetto delle circostanze che attengono a tutti gli episodi.

Il vincolo della continuazione viene riconosciuto anche nel caso di commissione di delitti e contravvenzioni purché sia rispettato il nesso del medesimo disegno criminoso. Nel caso di continuazione di sole contravvenzioni il vincolo è configurabile purché l’elemento soggettivo comune a tutte sia il dolo e non la colpa.


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