Concorso (eventuale) di persone nel reato

Concorso (eventuale) di persone nel reato

Sommario: 1. Inquadramento generale – 2. Elemento oggettivo e soggettivo nel concorso materiale – 3. Concorso materiale e concorso morale – 4. Il concorso anomalo – 5. Il concorso nel reato proprio (semi esclusivo) – 6. Circostanze aggravanti e circostanze attenuati – 7. Conclusioni

1. Inquadramento generale

Il reato plurisoggettivo eventuale, disciplina le ipotesi di fattispecie criminose realizzate da più persone, in concorso, tra loro sebbene il reato sia disciplinato in forma monosoggettiva.

Il fondamento giuridico del concorso di persone nel reato si rinviene nell’art.110 cp ai sensi del quale: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti [ 12 cpp].”.

Ora un orientamento dottrinario ha ritenuto che per aversi il reato in concorso, il contributo del concorrente dovesse essere accessorio rispetto alla condotta principale del reo (teoria dell’accessorietà).

A tale dottrina si è contrapposto l’orientamento prevalente basato sull’autonomia della fattispecie criminosa realizzata in concorso, rispetto alla quale assumono rilevanza penale tutte le condotte idonee ad offendere il bene giuridico tutelato, prescindendo dall’accessorietà del contributo fornito dai compartecipi ( teoria unitaria temperata).

Le condotte poste in essere dai correi , anche atipiche, idonee a realizzare la fattispecie prevista dalla legge rientrano nella previsione dell’art.110 cp in combinato disposto con la norma che disciplina il reato in forma monosoggettiva.

Il trattamento sanzionatorio è identico per tutti, salvo che il giudice non ritenga, per taluni di essi, di attenuare la pena all’interno della medesima cornice edittale.

In sintesi vi è una cornice edittale unitaria all’interno della quale il giudice, discrezionalmente, può irrogare la pena in concreto applicabile al singolo concorrente in applicazione dei criteri ex art.133 e 114 cp.

In relazione all’unitarietà della cornice edittale, va rilevato che è stato richiesto nel 2022, l’intervento delle SS.UU. (ancora in attesa di pronuncia), poiché la Cassazione in precedenza ha pensato di dover applicare pene diverse ( con cornici edittali diverse) con riferimento a fattispecie penali diverse pur ritenendo il reato commesso in concorso.

Invero nel 2021 i supremi giudici, in tema di cessione di stupefacenti ed in relazione al medesimo fatto storico, hanno trattato in concorso il reato commesso da due imputati ex art.73 c.1 e c.5, applicando due ipotesi diverse per disvalore e trattamento sanzionatorio.

Le critiche dottrinarie a tale orientamento sono sorte perché in contrasto con l’art.110 cp che presuppone il medesimo reato con la medesima cornice edittale sia pur graduabile ai sensi degli artt.133 e 114 cp.

2. Elemento oggettivo e soggettivo nel concorso materiale

Per il perfezionamento della fattispecie penale in forma concorsuale sotto il profilo oggettivo, occorre che tutti i concorrenti con condotte tipiche e/o atipiche, frazionate o meno e con contributo agevolatore, realizzino l’ipotesi delittuosa prevista dalla norma.

Sotto il profilo soggettivo ricorre il concorso, applicabile anche in forma unilaterale, allorquando uno dei concorrenti sia consapevole di partecipare all’altrui reato, non essendo necessario il previo accordo di tutti.

Ad esempio, nel reato di furto se Tizio contribuisce alla realizzazione del reato all’insaputa di Caio, risponde dello stesso in forma concorsuale mentre Caio ne risponde in forma monosoggettiva con applicazione, in tal caso, di due diverse discipline.

3. Concorso materiale e concorso morale

Il concorso materiale del reato si configura allorché ciascun concorrente abbia partecipato alla condotta criminosa, mediante un approccio materiale, con possibilità del giudice, nel caso concreto, di graduare la pena al ricorrere delle circostanze disciplinate dalla materia.

Viceversa si ha il concorso morale nell’ipotesi di istigazione o determinazione altrui a commettere il reato (che deve materialmente realizzarsi).

In tal caso la condotta posta in essere dall’istigatore o determinatore viene realizzata sul piano psichico con applicazione dell’art.110 cp, previo accertamento del giudice del nesso di idoneità tra la condotta psichica e il reato.

4. Il concorso anomalo

L’ipotesi del concorso anomalo, disciplinato dall’art.116 cp, si verifica ogni qualvolta viene commesso un reato più grave di quello programmato: pertanto il concorrente estraneo al reato più grave è sottoposto allo stesso trattamento sanzionatorio dell’autore materiale della condotta base.

Ad esempio, nell’ipotesi di rapina che sfocia inaspettatamente nell’ omicidio della vittima anche il  palo” è sottoposto alla stessa pena dell’autore, pur essendo estraneo all’uccisione.

Lo stesso trattamento sanzionatorio per i concorrenti ha sollevato un dubbio di costituzionalità poiché nel concorrente estraneo difetta l’elemento volontaristico, con conseguente violazione del principio di colpevolezza ex art.27 Costituzione.

Tuttavia la Corte Costituzionale nel ritenere inammissibile la questione, ha fornito un’ interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.116 cp.

Invero la Consulta ha ritenuto legittima la disposizione dell’articolo in parola, evidenziando che il medesimo trattamento sanzionatorio fosse giustificabile in relazione alla prevedibilità astratta del diverso e più grave reato.

L’argomento è comunque rimasto controverso in quanto all’interno della Cassazione si sono contrapposti due orientamenti.

Secondo un primo orientamento – più elastico – il concorso anomalo ricorre ogniqualvolta il concorrente partecipi al reato diverso con dolo eventuale (ciè pur prevedendo il reato più grave comunque vi partecipi) la cui prevedibilità va però accertata in concreto dal giudice.

L’orientamento prevalente – più severo – esclude l’applicabilità dell’art.116 cp nell’ipotesi di partecipazione al reato più grave con dolo eventuale , ritenendo in tal caso, applicabile l’art.110 cp.

In aggiunta secondo quest’orientamento, la prevedibilità viene posta sul piano astratto e non in concreto come invece affermato dall’opposta e più mite giurisprudenza.

Il secondo comma dell’art.116 cp prevede che il giudice debba (obbligatoriamente), attenuare la pena nei confronti di coloro che non abbiano voluto il reato più grave.

Infine è esclusa l’ipotesi concorsuale per l’estraneo, qualora il reato più grave fosse riconducibile ad eventi imprevedibili ed eccezionali sopravvenuti e non ricollegabili eziologicamente alla condotta base.

5. Il concorso nel reato proprio (semi esclusivo)

Vi sono ipotesi delittuose, disciplinate dall’art.117 cp, in cui la qualifica soggettiva del concorrente incide sul titolo del reato ( ad es: il pubblico ufficiale rispetto reato di peculato. Lo stesso fatto se commesso da persona comune integrerebbe l’ipotesi di appropriazione indebita), per cui il concorrente estraneo è sottoposto al medesimo trattamento sanzionatorio previsto per il reato proprio dell’intraneo (ovvero il p.u.).

Secondo l’impostazione dottrinaria tradizionale, la responsabilità dell’estraneo sarebbe una responsabilità oggettiva, priva della colpevolezza richiesta dall’art.27 della Cost. per incorrere nella responsabilità penale.

A tale critica si è fornita una lettura costituzionalmente orientata dell’art.117 cp, nel senso di richiedere nell’estraneo la consapevolezza, sotto il profilo psichico, del titolo in possesso dal concorrente e la volontà di voler realizzare il reato.

Sotto il profilo materiale, per i sostenitori della teoria dell’accessorietà, per aversi il reato proprio il contributo materiale dell’estraneo deve essere minimo. Per la prevalente dottrina invece è indifferente il contributo fornito dai concorrenti purché idonee a realizzare la fattispecie criminosa prevista dalla norma.

In relazione alle attenuati, previste dal 2° comma del 117 cp, il giudice, può, ridurre la pena per l’estraneo qualora il reato proprio sia più grave .

Secondo alcuni si tratta di una circostanza a favore, da applicare nell’ipotesi di concorrente estraneo che non fosse consapevole, pur dovendo conoscerla, della qualifica dell’intraneo.

6. Circostanze aggravanti e circostanze attenuati

L’art.118 cp detta una disciplina particolare in caso di concorso di persone, prevedendo l’estensibilità di talune circostanze che aggravano o attenuano la pena solo alla persona cui si riferiscono (e non anche all’autore del reato), con ciò volendo intendere che si estendono al concorrente solo quelle circostanze da questo percepite come presenti nella persona del colpevole e che tuttavia non lo hanno trattenuto dal partecipare al reato.

Questa norma non si contrappone all’art.70 cp che elenca le circostanze soggettive e oggettive, ma ne’ da una lettura autonoma in termini di estensibilità o meno della circostanza (soggettiva) sulla base della preventiva riconoscibilità di essa dal concorrente.

Il fondamento normativo che giustifica tale applicazione è rinvenuto nell’art.59 cp ai sensi del quale le circostanze che attenuano la pena sono sempre valutate in favore del reo anche se da lui non conosciute o da lui ritenute inesistenti. Quelle che aggravano la pena sono valutate a suo carico se da lui conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

La lettura in questi termini della norma in commento è stata fornita dalla Cassazione nel 2020 intervenuta sulla questione relativa alla natura dell’aggravante della cd. agevolazione mafiosa.

Invero le SS.UU nel dirimere il contrasto tra orientamenti contrapposti circa la natura soggettiva o oggettiva dell’aggravante, hanno concluso riconducendola nel paradigma dell’art.118, nel senso sopra descritto, ovvero prescindendo dal contrasto dottrinario e confermandone l’estensibilità ai concorrenti sulla base della preventiva riconoscibilità del motivo presente nell’intraneo.

Anche la premeditazione è stata ritenuta dalla Cassazione una circostanza, ex art.118 cp., attinente alla intensità del dolo e in quanto tale estensibile al concorrente che non abbia partecipato alla originaria deliberazione programmata e tuttavia ne abbia acquisito consapevolezza precedentemente al suo contributo all’evento.

In sintesi, la giurisprudenza è orientata a ritenere che l’elemento interno proprio di uno degli autori, ove conosciuto anche dal concorrente, si estende ad esso.: ciò comporta che il concorrente nel reato, che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, può rispondere del reato aggravato, ove sia consapevole della finalità del compartecipe.

7. Conclusioni

In sostanza per aversi il reato in concorso occorre che tutti i partecipi, con contributo materiale e pschico, realizzino la fattispecie criminosa prevista dalla norma.


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