Concorso morale di persone nel reato
L’art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.
La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all’esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612).
L’attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere, infatti, rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo (contributo che deve essere valutato in termini di utilità e non di indispensabilità) – di ordine materiale o psicologico – a tutte o ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, attuazione, organizzazione o esecuzione o realizzazione dell’altrui proposito criminoso (cfr.: Cass. Pen., Sez. II, 15 gennaio 2013 – 29 aprile 2013, n. 18745; Cass. Pen., 5 aprile 1993 – 5 maggio 1993 n. 4612; Cass. Pen., 17 giugno 1992 – 16 luglio 1992, n. 8017; ex pluris: Cass. Pen., Sez. II, 29 aprile 1977 – 6 ottobre 1977, n. 12499).
In tale quadro normativo la volontà di contribuire alla realizzazione di un reato non presuppone necessariamente un previo accordo con i compartecipi, né la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente – sic et simpliciter – che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista almeno in forma unilaterale, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera altrui che ne rimane ignaro (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sentenza del 18 aprile 2018, n. 17503; Cass. Pen., Sez. II, 15 gennaio 2013 – 29 aprile 2013, n. 18745; Cass. Pen., Sez. Un., 22 novembre 2000, dep. 2001, n. 31, Rv. 218525; Cass. Pen., Sez. VI, n. 46309 del 09 ottobre 2012, Rv. 253984; Cass. Pen., Sez. V, n. 25894 del 15 maggio 2009, Rv. 243901; si veda anche Cass. Pen., Sez. I, sentenza del 16 aprile 2015, n. 15860).
Su tale scia il c.d. concorso morale di cui all’art. 110 c.p. può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa: dalla partecipazione psichica che si estrinsechi sotto forma o di istigazione, con il provocare o rafforzare deliberatamente l’altrui proposito criminoso, a quella di agevolazione, facilitandone la preparazione o la consumazione del crimine, nonché altresì con la “mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso” (ex pluris: Cass. Pen., Sez. I, 18 febbraio 2009 – 11 marzo 2009, n. 10730; Cass. Pen., Sez. I, 17 febbraio 2009 – 26 febbraio 2009, n. 8635; Cass. Pen., Sez. I, 05 febbraio 2008 – 17 gennaio 2008, n. 5631; Cass. Pen., Sez. I, 8 novembre 2007 – 25 gennaio 2008, n. 4060; Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2003 – 24 novembre 2003, n. 45276).
Inde est quod ciò che risulta rilevante ai fini dell’integrazione del concorso morale di persone nel reato è la sussistenza di un comportamento esteriore qualificabile come “contributo alla commissione del reato” il quale può esplicarsi: in condotta che faccia sorgere il proposito criminoso altrui (condotta proprio del c.d. “determinatore”); in condotta rafforzi il proposito criminoso altrui (condotta propria dell’istigatore); in condotta che agevoli l’azione illecita, materialmente posta in essere da altri (condotta propria del c.d. “agevolatore”): ex pluris: Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 36739/2017, depositata il 24 luglio; Cass. Pen., Sez. I, sent. 5 aprile 1993 – 5 maggio 1993, n. 194696.
Non a caso ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cp) il contributo concorsuale non abbraccia solo quel contributo avente efficacia causale e che si atteggia come condizione dell’evento lesivo, bensì abbraccia anche il c.d. “contributo agevolatore” che si ha allorché il reato, anche senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (cfr.: Cass. Pen., Sez. VI, 13 maggio 2014 – 25 agosto 2014, n. 36125; Cass. Pen., Sez. VI, 22 maggio 2012 – 25 settembre 2012, n. 36818; Cass. Pen., Sez. V, 13 aprile 2004 – 5 maggio 2004, n. 21082; Cass. Pen., Sez. IV, 22 maggio 2007 – 26 giugno 2007, n. 24895).
Per facta concludentia il concorso di persone nel reato è integrato anche allorché sussista un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa nella preparazione o nella consumazione (Cass. Pen., Sez. II, 4 aprile 2017, n. 16632; Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2012 – 6 febbraio 2013, n. 5849; Cass. Pen., Sez. IV, sent. del 05 febbraio 1998 dep. 30 marzo 1998 Rv. 210638; Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 11383 del 20 ottobre 1994 -10 novembre 1994, n. 11383; Cass. Pen., Sez. I, 16 dicembre 1987 – 18 febbraio 1988, n. 2148).
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Avv. Ilaria Parlato
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