CONCORSO POLIZIA: esclusi gli aspiranti per uso di hashish
T.A.R. Roma, Sezione II, 04 novembre 2015, n. 12420
a cura di Giacomo Romano
Il fatto
Il Comando Generale della Guardia di Finanza disponeva l’esclusione di un candidato dal concorso per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2010 perché qualche anno prima il candidato era stato segnalato, unitamente ad altre persone, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, quale assuntore di sostanze stupefacenti di tipo hashish. Il candidato, dunque, difettava del requisito di moralità richiesto dal bando.
Il candidato agiva in giudizio sostenendo l’illegittimità del provvedimento di esclusione principalmente perché il mancato possesso del requisito di moralità sarebbe stato desunto da un episodio isolato e risalente nel tempo.
In un primo tempo, il T.A.R. capitolino accoglieva la domanda cautelare proposta dal ricorrente, evidenziando in motivazione che «al ricorrente è in sostanza contestato un unico episodio relativo al possesso di sostanze stupefacenti (ad avviso del ricorrente neppure direttamente a lui riferito, bensì relativo ad altri due soggetti che erano in sua compagnia) invero caratterizzato da tenuità dello stesso e comunque risalente nel tempo (essendo peraltro il ricorrente all’epoca dei fatti ancora minorenne)». Veniva, quindi, disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale.
La decisione
Il T.A.R. Roma ha respinto il ricorso.
In passato, anche sulla scorta di talune pronunce del Giudice d’appello (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3918), il Tribunale amministrativo romano aveva più volte condiviso le tesi di parte ricorrente (si vedano, ad esempio le sentenze n. 2842/2013, n. 5497/2013 e n. 91/2014) sul carattere non ostativo di singoli episodi di accertato possesso o uso di sostanze stupefacenti ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia e, in particolare, nella Guardia di finanza.
Tuttavia tale orientamento non è stato condiviso dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato.
In particolare il Giudice d’appello:
A) nella sentenza n. 3473 del 25 giugno 2013, (con la quale è stata riformata la sentenza del T.A.R. Roma n. 2842/2013) ha affermato che «l’Amministrazione ha ampia discrezionalità nell’apprezzare i requisiti morali e di condotta che la normativa di legge e di concorso … richiede negli aspiranti; in tale prospettiva, anche un isolato episodio, in cui il candidato abbia utilizzato o detenuto droga, è suscettibile di essere valutato negativamente e di rappresentare di per sé causa di esclusione dal concorso, senza che per tale motivo la condotta dell’Amministrazione possa dirsi irragionevole; questi principi valgono in genere per il reclutamento nelle Forze di polizia e ancor più per l’accesso alla Guardia di finanza, in ragione dei compiti particolari di contrasto e repressione del traffico delle sostanze stupefacenti che a questo Corpo sono attribuiti e della vicinanza a soggetti dediti allo spaccio che il consumo di droga inevitabilmente comporta»;
B) nell’ordinanza n. 3344 del 28 agosto 2013 (con la quale è stata sospesa l’efficacia della sentenza del T.A.R. Roma n. 5497/2013) ha ribadito che «anche un solo episodio di comprovato consumo di sostanza stupefacente, possa essere ragionevolmente considerato indice di non idoneità morale, avuto riguardo alla specificità dei compiti di istituto della Guardia di Finanza»;
C) nell’ordinanza n. 967 del 5 marzo 2014 (con la quale è stata sospesa l’efficacia della sentenza del T.A.R. Roma n. 91/2014 ha precisato che «la giurisprudenza della Sezione è attestata sul principio per il quale l’accertata sussistenza di fatti concernenti il pregresso consumo di sostanza stupefacente, pur se occasionale, costituisca fattore pregiudicante, avuto riguardo alla specificità dei compiti assegnati al personale della Guardia di Finanza».
Così, il T.A.R. capitolino con la sentenza n. 3954 in data 10 marzo 2015 ha, da ultimo, prestato adesione al prevalente orientamento della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, evidenziando che:
A) «la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole»;
B) «l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso»;
C) «a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta».
Tenuto conto di quanto precede, il Collegio – sebbene in altre circostanze la Sezione abbia ritenuto apprezzabili le contestazioni dedotte dai ricorrenti con riferimento ad un unico episodio contestato, risalente nel tempo e legato al possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti di tipo leggero – ha ritenuto plausibile il giudizio prognostico di carattere negativo formulato dall’Amministrazione nel caso in esame.