Concorso pubblico: escluso il candidato in possesso del telefono cellulare

Concorso pubblico: escluso il candidato in possesso del telefono cellulare

Il T.A.R. Sardegna, Sez. II, sent, 9 luglio 2024, n. 522 ha ritenuto legittima l’esclusione di un candidato in un concorso per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dirigente regionale, in quanto lo stesso, durante l’espletamento della prova scritta, sporgeva un telefono cellulare, oltre a quello che aveva regolarmente inserito dentro la busta riposta sul banco.

I fatti. La Regione Sardegna con Determinazione dirigenziale n. 24/1132 del 10 gennaio 2023 ha indetto un concorso pubblico e, considerato l’elevato numero di domande pervenute, l’amministrazione regionale, in conformità all’art. 9 del bando di concorso, ha optato per l’espletamento di una prova preselettiva, ammettendo a partecipare alle successive fasi dell’iter concorsuale i 200 candidati meglio classificati – vale a dire un numero di partecipanti pari a 5 volte i posti messi a concorso – compresi quelli classificati ex aequo all’ultima posizione utile prevista e i candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, L. n. 104/1992.

All’esito dell’anzidetta prova preselettiva il ricorrente non è stato ammesso alle successive fasi concorsuali in quanto classificatosi alla posizione n. 205 dell’elenco dei concorrenti ammessi[1].

Il ricorrente, ritenendo che l’amministrazione regionale avesse applicato non correttamente il bando di selezione in ordine all’accertamento di un requisito temporale, ha proposto istanza di accesso richiedendo l’elenco dei nominativi dei candidati ammessi alla successiva fase concorsuale nonché copia delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni presentate dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.

Ha quindi proposto il ricorso in esame deducendo che il bando non consentisse la possibilità di cumulare, ai fini del raggiungimento del quinquennio (o del triennio), pregressi periodi lavorativi maturati nella forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, come invece ritenuto dalla Regione in sede di Frequently Asked Questions (FAQ).

Successivamente, con decreto presidenziale n. 29 del 29 gennaio 2024 il ricorrente è stato ammesso con riserva alle prove scritte del concorso in questione.

Nel corso della prima prova, tenutasi in data 5 febbraio 2024, un addetto al servizio di vigilanza notava che il ricorrente aveva un telefono cellulare in una tasca, oltre a quello che aveva regolarmente inserito dentro la busta risposta sul banco.

In relazione a tale segnalazione fornita dall’addetto al servizio di vigilanza, la commissione del concorso ha richiamato il candidato, identificando lo stesso, il quale ha dichiarato di non aver fatto alcun uso del suddetto cellulare, di non averlo avuto con sé al momento in cui si è recato in bagno e di averlo tenuto spento.

La commissione, pertanto, prendeva atto del comportamento del candidato deliberando l’esclusione dal concorso dello stesso, motivando che tale comportamento contrastava con quanto stabilito dalla commissione stessa nel rispetto delle prescrizioni previste dal bando di concorso, ovvero con l’obbligo di inserire dentro la busta tutti i telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico atto alla trasmissione di dati.

La tesi del ricorrente. Secondo il ricorrente, il bando di concorso avrebbe volutamente adottato, in relazione ai telefoni cellulari, due distinte modalità operative per le prove preselettive e per quelle concorsuali escludendo in radice lo stesso possesso di dispositivi elettronici per la prova preselettiva e consentendone, invece, l’introduzione – ma non l’utilizzo- durante la prova scritta. Del resto, sempre nell’assunto del ricorrente, la disposizione della lex specialis nei sensi proposti si porrebbe in linea con le previsioni di cui all’art. 13, comma 1, DPR n. 487/1994[2].

L’indice sintomatico della non genuinità della prova scritta si concretizzerebbe, infatti, proprio nell’uso del dispositivo, cosicché il mero possesso del telefono cellulare non potrebbe comportare ex se l’esclusione dalla prova, laddove non risulti che detto cellulare sia stato effettivamente utilizzato. Né tale espressa disciplina potrebbe essere integrata da nuove disposizioni fornite al momento del suo insediamento dalla Commissione d’esame circa le modalità di svolgimento delle prove. Quest’ultima, infatti, avrebbe surrettiziamente introdotto una nuova causa di esclusione non prevista nel bando, ledendo la buona fede dell’odierno ricorrente il quale, una volta disattivato il dispositivo e facendo affidamento sull’interpretazione letterale della clausola di cui all’art. 10 della lex specialis, aveva ritenuto di non commettere, tenendo un cellulare spento nella giacca, alcuna infrazione suscettibile di determinarne l’esclusione. Oltretutto risulterebbe violato il principio di proporzionalità, che impone all’amministrazione di adottare un provvedimento che comporti il minor sacrificio possibile e che, dunque, non ecceda quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.

Conclusione. Alla luce di quanto esposto, il giudice ha ritenuto irrilevante la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui al momento della sua individuazione da parte del vigilante il cellulare fosse spento. Ed invero tale rilievo, oltre ad essere privo di riscontro, non appare comunque decisivo poiché il cellulare ben avrebbe potuto essere stato acceso in un altro momento, ad esempio quando il ricorrente si è recato ai servizi igienici, nonostante lo stesso dichiari, come sopra precisato, di non averlo portato con sé. È agevole rilevare che proprio al fine di evitare che si potessero ingenerare dubbi in tal senso, era stato espressamente richiesto ai candidati di riporre i telefoni cellulari nelle apposite buste.

Del resto, lo stesso candidato era perfettamente consapevole dell’adempimento richiesto, tant’è che egli stesso aveva provveduto ad effettuare quanto previsto riponendo nella busta chiusa posta sul banco un primo apparecchio elettronico (ma non l’altro in suo possesso).

In merito, risulta agevole, inoltre, osservare:

– che la richiesta di riporre i cellulari all’interno di una busta collocata sopra il banco del singolo candidato, lungi dal costituire l’introduzione da parte della Commissione d’esame di una causa di esclusione atipica, ben rappresentava il completamento del prescritto divieto di avvalersi, a pena di esclusione, mediante un agevole e responsabile adempimento di evidente natura precauzionale, di strumenti di comunicazione potenzialmente idonei ad alterare la genuinità della prova;

– che invero la disposizione del bando assumeva un’evidente funzione preventiva, finalizzata ad un sereno e regolare svolgimento della prova, rispetto all’esigenza, peraltro di buon senso prima ancora che giuridica, di evitare che i candidati di una procedura concorsuale – tanto più se finalizzata alla copertura di posti di qualifica dirigenziale – potessero comunque avere la disponibilità di cellulari suscettibili di alterare in concreto la par condicio dei concorrenti;

– che, del resto, a seguito dell’invito rivolto dal Presidente ai candidati di riporre telefoni cellulari e dispositivi elettronici all’interno delle apposite buste, lo stesso ricorrente non ha affatto contestato la prescrizione prevista a pena di esclusione, ma anzi vi ha dato esecuzione, pur adempiendovi solo parzialmente in quanto, come dallo stesso dichiarato, nell’apposita busta, ha inserito lo smartwatch mantenendo nella tasca della giacca il cellulare, la cui disponibilità in locali appartati (quali ad esempio nei servizi) rappresentava proprio una situazione di potenziale utilizzo che la prescrizione del bando mirava risolutivamente a prevenire.

In relazione a quanto sopra, dunque, nessuna sproporzione può legittimamente lamentare il ricorrente con riguardo al provvedimento espulsivo adottato dalla Commissione d’esame, attesa la finalità di salvaguardare il regolare svolgimento della prova nella selezione dei candidati più preparati in relazione ai posti da ricoprire.

 

 

 

 


[1] per poi avanzare alla posizione n. 204 per effetto dell’esclusione di 1 candidato risultato privo dei requisiti di partecipazione.
[2] Recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.

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Armando Pellegrino

Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 2017. Si occupa principalmente di appalti, anche svolgendo la funzione di Rup, e contabilità. Laureato magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Economia e Giurisprudenza, detentore di vari titoli di master aventi ad oggetto la pubblica amministrazione. Dottorando di ricerca.

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