FIT: tutte le F.A.Q. sulla fase transitoria per il reclutamento del personale docente 2018
1. Che cos’è il FIT?
Tramite l’atto di governo n. 377 di delega della L. 107/2015 sono state disposte modifiche sul sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado sia sui posti comuni che su quelli di sostegno.
Il nuovo iter di formazione prevede l’instaurazione di un concorso pubblico nazionale a seguito del quale si accede al percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio (FIT) volto all’assunzione in ruolo.
2. Come è strutturato il FIT?
Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli è articolato in tre parti:
– un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno;
– un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente;
– un terzo anno di formazione, tirocinio, e inserimento nella funzione docente.
A tale corso/concorso si potrà accedere per titoli (laurea, titolo AFAM ed equivalenti) congiuntamente al possesso di 24 crediti formativi.
3. Che cos’è la fase transitoria?
La fase transitoria prevede le normali assunzioni dalle GAE e dalle GM del concorso 2016, alle quali si aggiungono le assunzioni da una nuova graduatoria di docenti (graduatoria regionale di merito degli abilitati) che sarà costituita a febbraio 2018 attraverso uno specifico concorso che prevede solo una prova orale, di natura didattico-metodologica, senza sbarramento.
Coloro che parteciperanno a tale fase saranno ammessi direttamente all’ultimo anno di formazione previsto dal FIT.
4. Chi potrà partecipare alla fase transitoria?
Potranno partecipare alla fase transitoria i docenti:
– abilitati nella scuola secondaria di primo o secondo grado;
– coloro che stanno frequentando i percorsi di specializzazione sul sostegno e che si abiliteranno entro il 30 giugno 2018;
– gli ITP iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;
– coloro che, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, avranno maturato un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, con riferimento agli ultimi 8 anni.
5. Sarà necessario aver conseguito 24 crediti formativi anche per partecipare alla fase transitoria?
No, per partecipare alla fase transitoria non sono richiesti i 24 CFU/CFA prescritti come requisito imprescindibile, invece, nella fase ordinaria.
6. Si potrà partecipare alla fase transitoria in tutte le regioni?
La procedura sarà attivata in tutte le regioni ma ogni insegnante potrà partecipare in un’unica regione per tutte le classi di concorso per le quali ha titolo.
7. Potranno partecipare alla procedura anche gli insegnanti già di ruolo?
Nel decreto legislativo che detta la disciplina relativa al nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti per la scuola secondaria è espressamente previsto che coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali non possono prendere parte alla procedura.
Tuttavia, secondo le ultime notizie, sembrerebbe che il Ministero abbia recepito la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la disposizione contenuta nella c.d. Buona scuola, nel punto in cui si esclude la partecipazione dei docenti in ruolo ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente.
Rimaniamo comunque in attesa del testo definitivo del decreto e, qualora lesivo, agiremo immediatamente per la tutela di tale categoria di insegnanti.
8. I docenti che partecipano alla procedura in virtù del servizio svolto devono aver lavorato sulla classe di insegnamento specifica per almeno tre anni?
No in quanto, fermo restando il requisito dei tre anni di servizio (svolti in totale, anche non consecutivi, purché accumulati negli ultimi otto anni), ciascun docente potrà partecipare alla fase transitoria per le classi di concorso o tipologia di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi dell’art. 489 del decreto legislativo n. 297/1994.
9. Chi parteciperà alla fase transitoria potrà permanere nelle graduatorie di merito, GAE e nelle GI?
No, l’ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le “vecchie” graduatorie e l’inserimento nelle “nuove” G.R.A.M.A., cioè le nuove graduatorie regionali di merito ed esaurimento.
10. Sono un insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale, posso partecipare al FIT?
No, il FIT è previsto solo per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
11. Sono un insegnante inserito in II fascia delle G.I. e/o in G.A.E. con riserva processuale (con giudizio pendente), posso partecipare alla fase transitoria?
Le posizioni di tali docenti sono subordinate alla decisione definitiva del Giudice. Bisognerà attendere la pubblicazione del bando in fase di stesura da parte del M.I.U.R. per verificare come saranno affrontate tali posizioni. Ad oggi si può ipotizzare che rimarranno esclusi dalla procedura ma in ogni caso, qualora tali docenti dovessero essere lesi dalle disposizioni ministeriali, avanzeremo apposite azioni legali.
12. Sono un insegnante I.T.P. che, a seguito della nota dell’Avvocatura Generale dello Sato inoltrata al M.I.U.R. lo scorso agosto, è stato inserito con riserva in seconda fascia delle G.I. in via amministrativa, posso partecipare alla fase transitoria?
Anche in tal caso bisognerà attendere le determinazioni ministeriali di prossima pubblicazione e, in caso di esclusione dalla partecipazione alla fase transitoria, procederemo con appositi ricorsi.
13. Ho lavorato per almeno tre anni (anche non consecutivi purché accumulati negli ultimi otto anni) di cui almeno uno sul sostegno ma non ho, né sto conseguendo, l’apposita specializzazione. Posso partecipare alla fase transitoria per i posti di sostegno?
Si, può partecipare. All’art. 17 comma 7 del decreto legislativo difatti si legge: “ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno […]”.
14. Ho lavorato per almeno tre anni (anche non consecutivi purché accumulati negli ultimi otto anni) nelle scuole paritarie, ai fini della partecipazione alla fase transitoria, il mio servizio può essere valutato al pari di quello svolto nella scuola statale?
Il decreto legislativo non fa riferimento al servizio svolto nell’una o nell’altra tipologia di scuola pertanto è lecito presumere, essendo le scuole paritarie parte integrante del sistema di istruzione nazionale, che le due tipologie di servizio possano essere equiparate. Per avere una certezza in tal senso sarà necessario attendere il testo definitivo del bando e, qualora dovessimo riscontrare illegittimità in tal senso, valuteremo se procedere con un ricorso ad hoc.
15. Ad oggi, quali ricorsi sono stati avviati?
Al fine di tutelare al meglio gli insegnanti che saranno lesi dalle disposizioni ministeriali di prossima pubblicazione e di cui è già stata resa nota una bozza, sono aperte le adesioni ai ricorsi al TAR per accedere al ruolo con il corso/concorso del 2018 per le seguenti categorie di insegnanti: Dottori di Ricerca nonché per tutte le altre categorie che ci riserviamo di tutelare all’esito di una più approfondita analisi.
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Tutti i candidati interessati alla proposizione del ricorso potranno contattare il nostro Staff inviando una e-mail all’indirizzo info@salvisjuribus.it scrivendo nell’oggetto del messaggio “Ricorso Concorso Docenti 2018”. Per rimanere aggiornato sulle novità clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.