Concussione: il reato può essere commesso dal futuro sindaco?
Cass. Pen., Sez VI, 4 luglio 2016, n.27392
L’art. 360 cod. pen. costituisce un’eccezione alla regola secondo cui le qualifiche soggettive pubblicistiche devono sussistere al momento del fatto, poiché è il possesso di tali qualifiche ad investire il soggetto di quei poteri o doveri il cui abuso o violazione integra il contenuto di disvalore proprio del singolo delitto contro la pubblica amministrazione. Ne consegue, pertanto, l’inapplicabilità di tale previsione normativa nei casi di condotte anteriori all’acquisto della qualifica, ossia quando quest’ultima non sussista ancora al tempo della condotta, ma il fatto commesso si riferisca ad un ufficio o servizio che il soggetto attivo venga ad esercitare in un momento successivo.
Il caso
Durante la campagna elettorale per l’elezione a sindaco e, successivamente, cessato dalla relativa carica, l’ex primo cittadino aveva obbligato la società che gestiva la casa di riposo del paese ad assumere alcuni suoi conoscenti.
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La decisione
La Corte di Cassazione, in questo caso, ha dovuto analizzare se, nel caso di specie, si configurasse il reato di concussione o se essendo state alcune condotte poste in essere prima di ricoprire la carica politica, dovesse ritenersi mancante la qualifica soggettiva richiesta dalla norma per l’integrazione del reato.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto richiamato le linee interpretative della Cassazione, tracciate ormai da tempo, relativamente all’ambito di applicazione della norma prevista all’art. 360 cod. pen secondo cui la tutela penale apprestata dall’ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d’incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, che può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue funzioni, ma anche successivamente, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso vada a riconnettersi all’ufficio prestato in precedenza. La disposizione, dunque, sta ad indicare che una connessione sostanziale tra il fatto commesso e l’ufficio o il servizio in precedenza ricoperto o esercitato può sussistere anche nell’ipotesi in cui il potere pubblicistico, ormai, non sia più formalmente esercitabile per l’intervenuta cessazione della relativa qualità nel momento in cui il reato è commesso, ma lo stesso sia stato decisivo nel passato.
Ad opinione della Corte, tuttavia, bisogna anche considerare, che la norma delineata nell’art. 360 cod. pen. costituisce comunque un’eccezione alla regola secondo la quale le qualifiche soggettive pubblicistiche debbano sussistere al momento del fatto, poiché è il possesso di tali qualifiche ad investire il soggetto di quei poteri o doveri il cui abuso o la cui violazione va ad integrare il contenuto di disvaloriale proprio del singolo delitto contro la P.A.
Ne consegue, pertanto, l’inapplicabilità di tale previsione normativa nei casi di condotte anteriori all’acquisto della qualifica (di sindaco, in questo caso), ossia quando quest’ultima non sussista ancora al tempo della condotta, ma il fatto commesso si riferisca ad un ufficio o servizio che il soggetto attivo eserciti in un momento successivo. L’ultrattività della qualifica personale si basa, quindi, su un collegamento funzionale con il fatto che il legislatore ha eccezionalmente considerato rilevante, ma la tassatività della relativa sequenza temporale impone pur sempre di ritenere, al fine qui considerato, che il fatto deve seguire la perdita della qualità, non precederne l’assunzione. Partendo da questo presupposto, per gli Ermellini, dato che nel caso in esame non emerge con chiarezza se le diverse manifestazioni del comportamento minaccioso, ritenute sintomatiche di una condotta concussiva, siano collocabili a livello temporale quando era ancora in corso la campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali e cioè quando il ricorrente non aveva ancora assunto alcuna carica istituzionale, ovvero nel periodo successivo alla sua elezione a Sindaco, non può affermarsi che sia integrato il reato di concussione.
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